TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-12-09, n. 202400921
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2024
N. 00921/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2024, proposto da
P S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio serbato dal MASE, e per quanto di competenza dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal MIC, in relazione all’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), presentata in data 25 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. (prot. 13646/MASE), relativa al progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza nominale di 64,3 MWp, potenza di immissione richiesta 55,2 MW e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), da realizzarsi in agro di Novi di Modena (MO) – Proponente P S S.r.l.;
E PER LA CONDANNA ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.pa. e dell’art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.
dell’obbligo del MASE e, per quanto di competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MIC, di provvedere con un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla Società, con contestuale istanza di nomina, ex art. 117 comma 3 c.p.a., di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;
E PER L’ULTERIORE CONDANNA ai sensi dell’art. 28, comma 4 del D.L. n. 69/2013,
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore del ricorrente del cinquanta percento dei diritti di istruttoria versati, e per la somma di € 12.113,10, in presenza di una violazione dei termini per la conclusione del procedimento così come prescritto dall’art. 25 comma 2- ter del D.Lgs. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota acquisita al prot. 13646/MASE del 25 gennaio 2024, la Società P S S.r.l. ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152 del 2006 e ss.mm., istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza nominale di 64,3 MWp, potenza di immissione richiesta 55,2 MW e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), da realizzarsi in agro di Novi di Modena.
Come evidenziato da parte ricorrente, il progetto rientra tra quelli considerati strategici per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed europei, previsti dal PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza) e del recente REPowerEU (Piano Europeo per l’indipendenza energetica) e tra quelli disciplinati dall’art. 8, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del medesimo testo unico, di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC), di cui all’Allegato I bis dello stesso codice dell’ambiente.
Con nota di data 27 marzo 2024, il Ministero ha, quindi, provveduto alla pubblicazione dell’istanza presentata dalla ricorrente (e della documentazione tecnica allegata) sul sito internet dell’Autorità competente (https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/10610), comunicando alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, l’avvenuta pubblicazione nonché la procedibilità dell’istanza di VIA.
Sono, quindi, stati acquisiti le note istruttorie ed i pareri della Regione Emilia-Romagna, del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, del Comune di Novi di Modena, nonché il parere favorevole (con prescrizioni) della competente Soprintendenza del 16 aprile 2024, obbligatorio e non vincolante ricadendo l’intervento in area definita idonea dall’art. 20, comma 8, lett. c- quater del d.lgs. n. 199 del 2021 (“area non ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.L. 42/2004”).
Nonostante l’ iter abbia, dunque, visto un puntuale svolgimento, fino all’acquisizione del parere positivo trasmesso alla Soprintendenza Speciale per il PNRR in data 16 aprile 2024, esso non risulta essere stato concluso.
Ne deriverebbe, secondo quanto sostenuto in ricorso, la violazione dell’art. 25, comma 2 bis , del d.lgs. 152 del 2006, secondo cui: “ Per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. ”.
Infatti, poiché la seconda consultazione pubblica, iniziata il 18 aprile 2024, è terminata il 18 maggio 2024, i termini indicati dalla ora ricordata