TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-07-04, n. 202413579

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-07-04, n. 202413579
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413579
Data del deposito : 4 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2024

N. 13579/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10097/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10097 del 2023, proposto da
Lg Food S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4, come da procura in atti;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21, come da procura in atti;



per l'annullamento

1. dei provvedimenti prot. CA/2023/126246 e prot. CA/2023/126231 del 27/06/2023 recanti comunicazioni di inefficacia delle scia di laboratorio e di vicinato presentate dalla ricorrente;

2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame LG Food s.r.l ha impugnato i provvedimenti prot. CA/2023/126246 e prot. CA/2023/126231 del 27/06/2023 recanti comunicazioni di inefficacia delle scia di laboratorio e di vicinato presentate dalla ricorrente”, dovuti alla circostanza che i locali in cui l’attività avrebbe dovuto essere esercitata ricadono nel perimetro del sito UNESCO, “nel quale è vietata l’apertura di nuove attività di vendita sia ai sensi della previgente DAC 49/2019, art. 14, sia ai sensi dell’attualmente vigente DAC 109/2023, art. 16”.

2. – Il ricorso risulta affidato alle censure che seguono.

1)Violazione e falsa applicazione della d.a.c. 49/2019 e dell'art. 16 della d.a.c. 109/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicita', abnormita', travisamento dei presupposti in fatto e diritto, ingiustizia manifesta, violazione del principio di tassativita'.

I provvedimenti gravati sarebbero illegittimi perchè la D.A.C. 109/2023 non sarebbe opponibile alla ricorrente in quanto essa è stata pubblicata il 07/06/2023, è divenuta esecutiva 15 giorni dopo la pubblicazione in data 22/06/2023: si tratta di date successive a quella di presentazione delle SCIA di cui è stata dichiarata l’inefficacia con i provvedimenti gravati, che è il 17 maggio 2023.

Inoltre, la citata deliberazione non reca previsione di retroattività.

2. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

3. – L’istanza cautelare proposta in uno al ricorso è stata accolta.

4. – A seguito dello scambio di memorie di cui all’art. 73 c.p.a. il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 21 maggio 2024.

5. – Va premesso che, malgrado l’intervenuta scadenza –in data 31 dicembre 2023- del divieto recato dall’art. 16 della DAC n. 106\2023, permane l’interesse di quest’ultima all’annullamento del provvedimento inibitorio della SCIA a suo tempo presentata, in quanto, in assenza di tale eliminazione dal mondo giuridico di quell’atto (e dunque con una definizione in rito del presente giudizio, che travolgerebbe anche la misura cautelare accordata) si riespanderebbe l’efficacia repressiva della dichiarazione: con la conseguenza che, per esercitare l’attività commerciale, la parte ricorrente sarebbe costretta alla presentazione di nuova e diversa dichiarazione, decorrente da data successiva a quella di presentazione del provvedimento oggetto della inibitoria impugnata.

Il ricorso, pertanto, deve essere scrutinato nel merito.

6. – Le censure proposte nel ricorso (solo illustrate nelle successive memorie, che non contengono motivi nuovi), che tendono a dimostrare l’inefficacia, al momento della presentazione della SCIA poi dichiarata inefficace, del divieto recato dalle previsioni regolamentari succedutesi nel tempo tendono ad evidenziare, sono fondati, e vanno accolti.

Il Collegio intende infatti dare continuità al precedente costituito dalla sentenza della Sezione n. 8179 del 2 maggio 2024, per cui le norme del Regolamento approvato con la DAC 109/2023, pubblicata il 7.6.2023, non possano essere opposte ad una SCIA presentata il 17.5.2023, in quanto non ancora entrate in vigore, a nulla rilevando, peraltro, che il Regolamento sia poi entrato in vigore entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990.

Ed invero, con riguardo a quest’ultimo profilo, va preliminarmente chiarito che, trattandosi di attività che per legge può essere avviata con segnalazione certificata, contrariamente a quanto prospettato da Roma Capitale nel provvedimento impugnato e nelle difese in giudizio, è irrilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza che gli accertamenti istruttori siano stati conclusi “entro i termini previsti all’art. 19 c. 3) della L. 241/90”.

Invero, sebbene, come noto, ai sensi della disposizione ora citata, l’Amministrazione sia tenuta ad accertare la eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività oggetto di Segnalazione

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