TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-05-17, n. 201100900

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-05-17, n. 201100900
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201100900
Data del deposito : 17 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00808/2009 REG.RIC.

N. 00900/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00808/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 808 del 2009, proposto dal sig. L G, rappresentato e difeso dagli avv.ti S B e G D, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, viale F. Redi 25;

contro

il Comune di Camaiore, costituitosi in giudizio in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso dall'avv. F E Z, con domicilio eletto presso l’avv. Laura Pravisani in Firenze, via dei Servi 44;

per l'annullamento

- della determinazione n. 345 del 17 marzo 2009 del dirigente del settore I del Comune di Camaiore, Dott. Giuseppe Testa (doc. 1), pubblicata all’albo pretorio del Comune di Camaiore dal 26 marzo 2009 al 9 aprile 2009, con la quale il Comune ha accertato l’esistenza di un credito di euro 15.284,17 nei confronti di L G;

- della delibera della Giunta Municipale n. 42 del 1 febbraio 2007 (doc. 2) avente ad oggetto “P.I.P. Capezzano Pianore, località Bocchette, recupero dei maggiori oneri di espropriazione pagati dal Comune ai proprietari dei terreni dalle ditte assegnatarie dei lotti compresi nel comparto”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso anche se sconosciuto alla ricorrente, tra i quali anche, per quanto occorrer possa, la racc. A/R datata 26 marzo 2009 del Comune di Camaiore a firma del dirigente del Settore I Dott. Giuseppe Testa (doc. 3);

e comunque per l’accertamento

dell’inesistenza in capo al Comune di Camaiore del credito di euro 15.284,17 accertata con la suddetta determinazione n. 345/09.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe con cui il Comune di Camaiore gli ha intimato il pagamento, entro 60 giorni, della somma di euro 15.284,17 a titolo di conguaglio per presunte somme ancora dovute in relazione alla cessione in proprietà di aree ricadenti nel P.I.P. Capezzano Pianore, loc. Bocchette, lamentando la violazione di legge sotto molteplici profili.

Si è costituita l’amministrazione, resistendo alle doglianze avverse.

Sono state prodotte memorie e documenti.

Nel corso della udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Sulla questione questo TAR si è già pronunciato con diverse decisioni, rimaste in oppugnate, dai cui contenuti non vi è ragione di discostarsi ( ex multis , TAR Toscana n. 2951/2006) nei termini che seguono:

<< i piani per le aree da destinare ad insediamenti produttivi sono previsti e disciplinati dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865 il cui art. 27 stabilisce che “I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi”.

Le aree comprese nel piano approvato sono espropriate dai comuni o da loro consorzi ed utilizzate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime.

Dispone, poi, l’ultimo comma della citata disposizione che “Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza”.

Analoghe disposizioni sono contenute nell’art. 35 per quanto riguarda i piani per l’edilizia economica e popolare nel quale, peraltro, sono dettagliatamente stabiliti i contenuti della convenzione da stipularsi con i soggetti assegnatari delle aree, nonché il principio per cui “il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse…”.

In proposito non si è mancato di rilevare l’analoga funzione di promozione sociale svolta da entrambe le tipologie di piani che, attraverso lo strumento dell’espropriazione, si propongono l’intento di offrire ai soggetti assegnatari, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, le aree necessarie per la realizzazione di attività imprenditoriali o di case di abitazione producendo, di fatto, un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all'assegnatario di aree a basso prezzo (Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939).

Ne consegue che la disciplina pubblicistica di cui all’art. 27 l. n. 865 cit. non si esaurisce alla fase di delimitazione, individuazione ed espropriazione delle aree ma caratterizza anche il trasferimento ai privati, da parte del Comune, delle aree suddette, riflettendosi necessariamente sugli oneri e le sanzioni previste a carico dei privati nella convenzione relativa alla cessione di cui si palesa evidente la preordinazione alla tutela dell'interesse pubblico (Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 1997, n. 9508).

Sulla scorta di tale premessa deve ritenersi che, nonostante l’espressa quantificazione del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione, come contenuta nella convenzione-contratto stipulata tra le parti, il Comune abbia diritto a ripetere dai singoli acquirenti l’importo pro quota di quanto effettivamente speso per l’acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione. Ciò anche nell’ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso fosse contenuta nel contratto stesso, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l’integrazione del contenuto del contratto prevista dall’art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile della disposizione legislativa sopra richiamata in tema di copertura delle spese sostenute dall’Ente pubblico per gli scopi questione (Consiglio di stato , Sez. V, 01 dicembre 2003, n. 7820;
id., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 577)
>>.

Muovendo da tali condivise premesse, osserva, poi, il Collegio che nessun rilievo può assumere, in senso contrario, la circostanza che l’attuale ricorrente sia l’avente causa di altra società con la quale il Comune ha stipulato, a suo tempo, idonea convenzione.

Infatti, nell’atto di cessione ora detto è fatta espressa menzione dell’accettazione di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla convenzione originariamente stipulata e, pertanto, anche di quelli riconducibili alla definitiva determinazione dell’importo dell’indennità espropriativa e del proporzionale riparto di esso tra i vari aventi causa.

La pretesa derivante dal ricalcolo degli oneri corrisposti, in definitiva, deve ritenersi correttamente rivolta ai successivi aventi causa in virtù della predetta clausola.

Restano eventualmente salvi eventuali rapporti di rivalsa tra le parti, da accertare, se del caso, in sede civilistica.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo .

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