TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-07-04, n. 202300979
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 00979/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2021, proposto da
V A G S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P N, V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecchio Maggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
Provincia di Vicenza, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Montecchio Maggiore n. 29 del 4 maggio 2021, pubblicata a far data dal 27 maggio 2021 e depositata il 31/05/2021 - nella sola parte relativa al verbale della seduta e quale “comunicazione motivi ostativi” all'approvazione della variante – nella pratica SUAP n. 00652680240 avviata dalla Vaccari Antonio Giulio s.p.a. il 24/03/2017;
- nonché, per quanto occorrer possa, dell'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Montecchio Maggiore ad oggi vigente;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, anche non noto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecchio Maggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Vaccari Antonio Giulio s.p.a. è impresa che opera nell’ambito della produzione, del commercio e del trasporto di inerti, di conglomerati cementizi e di conglomerati bituminosi (questi ultimi ottenuti anche tramite il riciclo del c.d. fresato d’asfalto).
La Società ha gestito una cava di ghiaia e sabbia in Comune di Montecchio, denominata Cava Pagliarina.
All’interno del sito della cava a sua disposizione, la ricorrente ha affiancato all’attività estrattiva, all’attività di lavaggio e di vagliatura della sabbia e della ghiaia, quella di lavorazione dei basalti e, soprattutto, quella di produzione del conglomerato bituminoso (asfalto), mediante reimpiego del fresato d’asfalto (ottenuto quale tolto d’opera all’atto della scarificazione delle strade, in occasione della loro riasfaltatura); e ciò anche in virtù della l.r. n. 3 del 2000, che individua quali ambiti preferenziali per l’insediamento degli impianti di trattamento degli inerti e di produzione di conglomerati bituminosi proprio gli ambiti di cava.
In base a quanto previsto dall’art. 44 delle NTA del PRG del Comune di Montecchio Maggiore, al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla propria attività, la ricorrente ha sottoscritto con il Comune una convenzione volta regolamentare le modalità gestionali degli impianti, la durata di esercizio dell’impianto, le opere di mitigazione ambientale necessarie per ridurre l’impatto su paesaggio, acqua, aria e suolo. Detta convenzione - sottoscritta in data 27 marzo 2006 e denominata Convenzione per la disciplina delle misure di compensazione ambientale relative all’impianto di recupero dei rifiuti inerti da realizzare nell’area della cava Pagliarina” - prevedeva un termine di quindici anni entro il quale la Società Vaccari stessa si era impegnata a cessare definitivamente la propria attività, che veniva, dunque, svolta, sin dal principio, a tempo determinato e non sine die .
Nel 2017, quando mancavano ancora alcuni anni alla scadenza del termine di cessazione dell’attività, la Società Vaccari presentava una pratica SUAP volta a superare le limitazioni previste dal Piano Regolatore e ad attribuire alla zona, mediante apposito titolo abilitativo in variante, una destinazione urbanistica conforme all’attività di recupero rifiuti che in essa veniva esercitata ovvero a consentire il definitivo consolidamento della possibilità di esercitare l’attività di recupero degli inerti, con l’attribuzione alla zona agricola di una destinazione produttiva (mediante una specifica schedatura di apposita destinazione produttiva, riservata, appunto, al trattamento degli inerti e alla produzione del fresato d’asfalto).
L’istanza di variante urbanistica presentata dalla ricorrente veniva esaminata dal Comune e dalle altre Amministrazioni coinvolte, dapprima in sede di conferenza di servizi istruttoria e, quindi, in seno ad una conferenza di servizi decisoria conclusasi nel 2018, all’esito della quale veniva effettivamente adottata la variante urbanistica e veniva rimessa ogni definitiva decisione al Consiglio comunale di Montecchio Maggiore.
Alla conferenza di servizi decisoria, seguivano una serie di attività (redazione di un nuovo testo della convenzione urbanistica, sottoposizione del progetto a screening di VAS), in tesi prodromiche alla definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale, laddove quest’ultimo, nell’esercizio