TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2009-08-26, n. 200908270
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Testo completo
N. 08270/2009 REG.SEN.
N. 07385/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7385 del 2006, proposto da
NO CA elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Corridoni n. 25 presso lo studio dell’avv. Maria Carmen Guida e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Domenico Patete del foro di Parma
contro
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Capo Dipartimento p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente all’ammissione allo scrutinio a ruolo aperto per la promozione alla qualifica di direttore coordinatore di istituto penitenziario dal 01/01/98 ai sensi degli artt. 40 della l. n. 395/90 e 37 d.p.r. n. 335/82;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 3 luglio 2009;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 13 luglio 2006 e depositato il 28 luglio 2006 ND UC, dipendente dell’amministrazione penitenziaria con inquadramento nell’ottava qualifica funzionale, ha chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione, ai sensi degli artt. 40 della l. n. 395/90 e 37 d.p.r. n. 335/82, allo scrutinio a ruolo aperto per la promozione alla qualifica di direttore coordinatore di istituto penitenziario con decorrenza dal 01/01/98.
Il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, costituitisi in giudizio con memoria depositata il 26/05/09, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 3 luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Prima di esaminare il merito del ricorso il Tribunale ritiene necessario pronunciarsi sulle pregiudiziali eccezioni d’irricevibilità ed inammissibilità sollevate dall’amministrazione.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Deve, innanzi tutto, essere disattesa l’eccezione relativa alla presunta tardività del ricorso dedotta dall’amministrazione in relazione alla mancata tempestiva impugnazione delle circolari che stabiliscono il requisito temporale di servizio necessario per l’ammissione allo scrutinio oggetto di causa.
Ed, infatti, la situazione giuridica soggettiva posta dal ricorrente a fondamento della richiesta ammissione allo scrutinio comparativo ha natura di diritto soggettivo trovando fondamento nella legge e non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’individuazione dei requisiti per l’ammissione allo stesso ferma restando, ovviamente, la