TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-11-24, n. 202012481

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-11-24, n. 202012481
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202012481
Data del deposito : 24 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2020

N. 12481/2020 REG.PROV.COLL.

N. 14619/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL P I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14619 del 2019, proposto da
A M V C, rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E C, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, Via Marcantonio Colonna, n. 27;
Azienda Sanitaria Locale (ASL) Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Alesii, Andrea Mollo e Gloria Di Gregorio, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede legale dell’Ente in Roma, Borgo Santo Spirito, n. 3;

nei confronti

Farmacia Le Magnolie s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonia De Lisio e Laura Giordani, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 51;

per l'annullamento

- dell’autorizzazione n. 192 del 7 ottobre 2019 emessa dal Sindaco di Roma Capitale – Dipartimento delle politiche sociali – Direzione benessere e salute – Ufficio Farmaceutico in favore di Toto Angela e Del Viscovo Ylenia nella qualità di titolari della sede farmaceutica di Roma Capitale allibrata al n. 844 della pianta organica approvata e vigente, denominata “ Giorgio Iannicelli ” e gestita dalla società in nome collettivo denominata “ Farmacia Le Magnolie delle dottoresse Toto Angela e Del Viscovo Ylenia ”, sita in Roma, alla Via Cassia al civico numero 1277/C, con ingresso al pubblico in via Vittorio Piccinini senza numero civico (s.n.c.), conosciuta all’esito di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 in data 9 ottobre 2019;

- della nota dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 – U.O.S.D. vigilanza farmacie e parafarmacie recante protocollo n. 114405 in data 5 agosto 2019, acquisita al protocollo n. QE/57409 di Roma Capitale – Dipartimento politiche sociali il successivo 6 agosto 2019, di trasmissione della istanza e della documentazione acquisita in sede istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione;

- della successiva integrazione documentale di cui alla nota recante protocollo n. 0096097 dell’1 luglio 2019 della ASL RM1;

- della nota ASL RM1 avente protocollo n. 0090755 in data 19 giugno 2019, recante parere igienico sanitario favorevole per l’attività di farmacia da esercitare nei locali di Via Cassia civico numero 1277/C in Roma;

e per quanto occorrer possa:

- della determinazione dirigenziale n. G06231 in data 9 maggio 2019 della Regione Lazio – Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, recante la proroga all’apertura della sede farmaceutica n. 844 per 90 giorni a far data dalla scadenza dei termini di cui alla pubblicazione – in BURL n. 92 del 13 novembre 2018 – della determinazione dirigenziale di assegnazione della sede farmaceutica;

- della determinazione dirigenziale n. G10593 in data 2 agosto 2019 della Regione Lazio – Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, recante concessione di ulteriore proroga all’apertura della sede farmaceutica n. 844 sino al 31 dicembre 2019;

- di ogni e qualsiasi ulteriore atto e/o provvedimento – anche allo stato incognito – presupposto, antecedente, coevo e successivo, tra cui altresì la nota di Roma Capitale – Direttore del Dipartimento politiche sociali, recante protocollo n. QE20190073440 in data 10 ottobre 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Regione Lazio, dell’ASL Roma 1 e della Farmacia Le Magnolie s.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020, tenuta tramite collegamento da remoto, la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la ricorrente - titolare della farmacia denominata “ La Giustiniana ”, avente sede in Roma, alla via Cassia n. 1348-1350 - impugna l’autorizzazione in epigrafe rilasciata in favore della “ Farmacia Le Magnolie delle dottoresse Toto Angela e Del Viscovo Ylenia ”, “ sita in Roma, alla Via Cassia al civico numero 1277/C, con ingresso al pubblico in Via Vittorio Piccinini senza numero civico (snc) ”, in quanto emessa sul presupposto (in tesi erroneo) che i relativi locali ricadano nella sede farmaceutica n. 844 denominata “ Giorgio Vannicelli ” (delimitata da “ Via Trionfale, Via Cassia (esclusa) fino all’intersezione con Via Carlo Gherardini, linea d’aria retta da detto punto a raggiungere Piazza Roberto Rendina, Piazza Roberto Rendina, Via Vittorio Marimpietri, Via Giorgio Iannicelli a tornare a Via Trionfale ”), atteso che il relativo ingresso sarebbe posto non già su via Vittorio Piccinini, come “c on verosimiglianza indotto artatamente dalla odierna controinteressata Farmacia ”, bensì su via Cassia.

Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale provvedimento assumendone l’illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere, sostanzialmente per essere stato rilasciato “ in forza di un’istruttoria che ha preso a riferimento un vero e proprio errore per travisamento della realtà fattuale e giuridica riguardante l’allocazione della nuova sede farmaceutica ”.

Si costituivano in giudizio sia Roma Capitale che l’ASL Roma 1, entrambe evidenziando la legittimità della gravata autorizzazione, rilasciata sulla base di relativa perizia tecnica giurata, resa in data 27 febbraio 2019, redatta su incarico delle titolari della farmacia interessata, in cui si attesta “ che i locali prescelti dalla Farmacia Le Magnolie delle Dottoresse Toto Angela e Del Viscovo Ylenia snc ricadono all’interno della sede farmaceutica n° 844 della vigente Pianta Organica denominata “Giorgio Iannicelli”;
che i locali della farmacia individuati al Foglio 113 Mappale 142 sub 501 hanno ingresso da Via Vittorio Piccinini;
che la distanza dei locali individuati per l’apertura della farmacia è superiore a 200 mt da quello delle farmacie più vicine, distanza misurata da soglia a soglia per la via pedonale più breve
”, come da relative planimetrie allegate alla perizia tecnica giurata “ dalle quali si evince inequivocabilmente che i locali della farmacia si trovino esattamente all’interno del perimetro prescritto dalla deliberazione n.157/2012 della Giunta Capitolina ”, nonché giuste note della Polizia di Roma Capitale- U.O. Gruppo “ Cassia ”, prot. n. 42231/RHUDA, del 14 giugno 2019 e del Dipartimento Politiche Sociali-Direzione Benessere e Salute-Ufficio Farmaceutico prot. n. QE/ 65812 del 13 settembre 2019.

Si costituivano in giudizio anche i titolari della farmacia controinteressata, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, nonché sostenendo nel merito la sua infondatezza, sostanzialmente evidenziando che “ nel caso in esame non vi è dubbio che i locali sono all’interno della sede n.ro 844 e che gli stessi non affacciano su via Cassia ma l’attribuzione del civico 1277/C è da considerarsi solo in modo “nominale” e non “funzionale ””.

La Regione Lazio si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.

La Sezione con ordinanza n. 8406/2019, disponeva “ lo svolgimento … di un sopralluogo della Polizia locale di Roma Capitale – U.O. XV Gruppo “Cassia”, con la partecipazione dei rappresentanti eventualmente designati dalle parti, allo scopo di documentare, mediante la redazione di un apposito verbale corredato da idonea documentazione fotografica: (i) tutti gli ingressi esistenti della farmacia, con esatta descrizione degli stessi e delle eventuali insegne presenti;
(ii) la distribuzione dei locali interni della farmacia e la destinazione di ciascun locale
”.

Roma Capitale il 21 febbraio 2020 versava in atti i rilievi fotografici eseguiti in ossequio alla disposta istruttoria, tra cui, relativamente agli ingressi esistenti ai locali della farmacia, un’unica foto della vetrina d’ingresso recante la numerazione “1277/C” di via Cassia.

La Sezione, con ordinanza n. 1415/2020 accoglieva, dunque, sulla base dell’istruttoria eseguita, l’istanza cautelare, “ Rilevato - ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare – che, come desumibile anche dalla documentazione fotografica depositata in esito all’istruttoria disposta, l’unico ingresso della farmacia “Le Magnolie” è posto al numero civico 1277/C della via Cassia e nessun accesso ai relativi locali è, invece, rinvenibile sulla limitrofa via Vittorio Piccinini ”.

Il Consiglio di Stato, in sede di relativo appello cautelare, in riforma dell'ordinanza impugnata, con ordinanza n. 3187/2020, respingeva – invece – l’istanza cautelare proposta in primo grado “ Ritenuto che gli ulteriori accertamenti effettuati in corso di giudizio (dalla Commissione di vigilanza sulle farmacie della Asl Roma 1 e dalla Polizia Municipale di Roma Capitale sezione XV), meglio riepilogati nella memoria della parte appellante dell’1.6.2020, descrivono una situazione in fatto difforme da quella assunta dal primo giudice a base della sua decisione e, comunque, meritevole di approfondimento valutativo nella più consentanea fase della cognizione piena (anche alla luce delle indicazioni ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza in tema di graduazione degli indici desumibili dalla effettiva collocazione topografica dei locali adibiti a farmacia oltre che dalla loro denominazione toponomastica e numerazione civica)”.

La controinteressata, con memoria depositata il 25 settembre 2020, riferiva dell’ulteriore sopralluogo eseguito dalla Commissione di vigilanza sulle farmacie della ASL Roma 1 e dalla Polizia Municipale di Roma Capitale, sezione XV Municipio presso la farmacia “ Le Magnolie ” il 23 aprile 2020 - quando già pendeva il giudizio di appello cautelare - versando in atti il relativo verbale, in cui si dichiara che “ l’ingresso al pubblico della Farmacia è esclusivamente da via Piccinini in quanto percorrendo via Trionfale all’altezza del civico 3992 (che individua il Supermercato Natura SI) si imbocca detta via Piccinini dalla quale si accede al piazzale antistante l’ingresso della farmacia, precisando che in ogni caso il limite del piazzale è via Piccinini ”(in tal senso, il relativo verbale versato in atti), nonché propria ulteriore perizia tecnica recante l’identificazione dell’esatto posizionamento all’interno della relativa sede farmaceutica del locale destinato all’attività.

La ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame, sostenendo “ la inutilità della documentazione depositata dalla controinteressata ai fini probatori” .

Le controinteressate replicavano ulteriormente, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica dell’11 novembre 2020, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Il Collegio - in ossequio al principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici, di cui all’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. – ritiene, innanzi tutto, di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità formulata in atti dalle controinteressate, attesa l’infondatezza delle censure proposte e dovendosi senz’altro preferire, specie perché maggiormente satisfattiva degli interessi delle parti, la decisione delle questioni declinate in merito dalla ricorrente.

Ebbene, i motivi di doglianza formulati dalla ricorrente devono essere tutti disattesi, in ragione della legittimità, sotto i profili contestati, dell’autorizzazione rilasciata da Roma Capitale in favore della farmacia “ Le Magnolie ”.

Risulta, infatti, destituito di ogni fondamento l’unico assunto, da cui muove parte ricorrente per sostenere che il titolo autorizzatorio sarebbe stato emesso in violazione della perimetrazione della relativa sede farmaceutica n. 844 denominata “ Giorgio Iannicelli ” (come stabilita nella deliberazione della Giunta Comunale di Roma Capitale n. 157/2012), consistente nell’essere i relativi locali ubicati in via Cassia, traendone conferma dall’asserita circostanza che non vi sarebbe possibilità alcuna di entrarvi dalla via Vittorio Piccinini s.n.c., come - invece – (in tesi erroneamente) indicato anche in tale stesso titolo, attraverso la specificazione che la sede, seppur in “ Via Cassia n.c. 1277/C ” (via che, pur delimitando l’area di pertinenza, ne è esclusa), avrebbe comunque “ ingresso al pubblico da via Piccinini s.n.c. ” (invece, compresa nella perimetrazione).

Rileva, infatti, in tal senso, come la circostanza che l’accesso ai locali sarebbe consentito da una via compresa nell’area di pertinenza della sede farmaceutica assegnata alle controinteressate sia attestato - oltre che dalla visura catastale dell’immobile, acquisita dall’ASL Roma 1, in sede di relativa istruttoria sull’esatta ubicazione dei locali ai fini del computo della distanza minima dall’esercizio farmaceutico più vicino (in tal senso, la nota della Polizia Municipale del 14 giugno 2019 e l’allegata visura, in atti) – dagli esiti dei sopralluoghi da ultimo eseguiti il 23 aprile 2020 dalla competente Commissione di vigilanza sulle farmacie della ASL Roma 1 e dalla Polizia Municipale di Roma Capitale, già posti dal Consiglio di Stato a fondamento dell’accoglimento dell’appello cautelare.

Emerge, infatti, dal relativo verbale, depositato in giudizio dalle controinteressate il 25 settembre 2020, come “ l’ingresso al pubblico della farmacia (di cui si discorre) è esclusivamente da via Piccinini s.n.c. da cui si accede da via Trionfale 3992 (supermercato Natura SI) per immettersi nel piazzale antistante ” e che “ in ogni caso il limite del piazzale è via Piccinini s.n.c. ”.

Tali conclusione appare, vieppiù, avvalorata dalla perizia tecnica, anch’essa depositata dalle controinteressate il 25 settembre 2020, recante la rappresentazione grafica e fotografica, attraverso una sequenza completa di foto, dell’esatto e completo stato dei luoghi, in grado di comprovare come sia i locali della farmacia “ Le Magnolie ” che l’area prospiciente il suo ingresso ricadano all’interno del perimetro della sede farmaceutica di pertinenza (la n. 844).

Prive di rilievo appaiono le argomentazioni di segno opposto al riguardo svolte da parte ricorrente al fine di destituire di legittimità tale deposito documentale, contestandone non già le evidenze fattuali quanto piuttosto - oltre che la pretesa non utilità, invero evidente - “l’irritualità” della sua formazione e dei sopralluoghi effettuati, autonomamente e senza alcuna “giustificazione apparente” ”, osservando il Collegio come, invece, detti accertamenti siano stati legittimamente posti in essere dall’amministrazione - oltre che nell’esercizio del proprio diritto di difesa quale parte resistente nell’ambito del presente giudizio - nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo sulle farmacie del proprio territorio ad essa spettanti ai sensi degli art. 111 e 127 del R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. (“ Testo unico delle leggi sanitarie ”) e degli artt. 14 e 15 della l.r. Lazio n. 52/1980, nonché nell’intento di integrare la prima istruttoria compiuta in ossequio all’ordinanza di questo Tribunale, evidentemente incompleta.

A ciò si aggiunga, infine, come l’infondatezza dell’impostazione proposta dalla difesa di parte ricorrente, incentrata sulla sola circostanza relativa all’ingresso dei locali della farmacia “ Le Magnolie ” (se su via Cassia ovvero su via Piccinini), sia comunque contraria a quel consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui, “ ai fini della valutazione circa l'appartenenza dei locali prescelti per l'apertura della farmacia alla sede di competenza ”, si debba - a ben vedere - aver riguardo “ non già alla denominazione toponomastica ed alla relativa numerazione civica, bensì all’effettiva collocazione topografica di tali locali ” (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 3391/2000).

Ebbene, alla luce di tali indicazioni ermeneutiche, appare ulteriormente confermata la correttezza della contestata autorizzazione rilasciata da Roma Capitale in favore della farmacia “ Le Magnolie ”, risultando dalla documentazione versata in atti dalle controinteressate – come visto, non efficacemente contestata dalla ricorrente - come, infatti, i relativi locali così come il piazzale antistante, anche a prescindere dalla loro denominazione toponomastica e relativa numerazione civica, siano comunque ricompresi e ricadano all’interno dell’area di pertinenza della relativa sede farmaceutica.

In conclusione, per tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi – attesa la peculiarità della fattispecie – per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.

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