TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-11-23, n. 202215609
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Pubblicato il 23/11/2022
N. 15609/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05041/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5041 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M A, R A, R A, V A, L B, F B, G B, A B, R B, F C, L C, G C, E C, F C, D C, A C, N C, C C, P C, S D S C, F C, A C, M L C, C C, D C, G C, M M C, A C, G C, Danilo D'Agata, Marina D'Alena, Daniela D'Amaro, Francesco D'Auria, G D S, F D V, C D R, C A D D, Angelo Di Pietro, Fabrizio Farci, Giuseppe Floris, Ilaria Giancani, Federica Graziano, Francesco Iebba, Antonio Iorio, Angelica Iuliucci, Giuseppe Laurenzano, Federica Leidi, Daniele Lombardo, Antonio Maiello, Stefania Malzone, Marco Manna, Alberto Marini, Angelo Marinò, Mario Martino, Saverio Mascolo, Giacomo Miatello, Alessandro Milazzo, Giovanni Mocci, Gregorio Montanino, Anna Montuori, Anella Morretta, Salvatore Muro, Ciro Musone, Nunzio Nevoso, Alessia Nigro, Valentino Pacillo, Giovanna Pagano, Alberto Pais, Ivan Perco, Raffaele Pezzella, Giuseppe Pinello, Paolo Poddighe, Francesco Domenico Pometti, Francesco Luca Potente, Alessandro Giorgio Pula, Cesare Riccobono, Nunzia Ruberti, Diego Rullo, Laura Russo, Pasquale Russo, Luigi Saracino, Claudio Scalzo, Carmelo Sciarrino, Giulia Sergiacomi, Gabriele Silvestre, Denise Sozzi, Francesco Spanu, Rachele Tito, Lorenzo Tumazzo, Leonardo Urso, Giovanni Varino, Angelo Vece e Ilaria Villella, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, 219;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Massimo Castelli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 21 del 15 marzo 2019
- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 32 del 23 aprile 2019;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (nel limite massimo di 1.851 posti), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito che siano in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 7 settembre 2019 :
- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 e relativi allegati n. 1 e n. 2, pubblicato nel sito web istituzionale www.poliziadistato.it il 13 agosto 2019, con avviso di pubblicazione in G.U. - 4a Serie speciale n. 64 del 13 agosto 2019, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 25 marzo 2022:
- del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dell'1 febbraio 2022, notificato dal Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a far data dal 9 marzo 2022, con cui i ricorrenti sono stati nominati, al termine del periodo di prova, Agente della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 27 novembre 2021, nella parte in cui non ha disposto la retrodatazione della nomina dei ricorrenti;
nonché per il risarcimento
- del danno ingiustamente subito dai ricorrenti a seguito dell'attuazione delle previsioni normative di cui all'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel convertire, con modificazioni, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha introdotto il comma 2- bis dell’articolo 11, con il quale è stata « autorizzata l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (provenienti dalla vita civile), bandito con decreto del 18 maggio 2017 » limitatamente ai candidati in possesso, al 1 gennaio 2019, dei nuovi requisiti introdotti con d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, (che ha modificato l'art. 6, d.P.R.24 aprile 1982, n. 335), ovvero del diploma di istruzione secondaria e dell'età anagrafica non superiore ai 26 anni, salva l'elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato.
2. Con Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U.R.I. 4° serie speciale Concorsi ed esami il 15 marzo 2019, l’amministrazione ha avviato la procedura per l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti, autorizzata del predetto articolo 11, comma 2- bis .
3. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno gravato il summenzionato decreto nella parte in cui subordinava l’immissione in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per assunzione di Allievi Agenti della Polizia di Stato del 18 maggio 2017, al possesso dei requisiti introdotti con d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e hanno chiesto a questo Tar di annullare in parte qua tale provvedimento e, per l’effetto, di essere avviati alle prove psico-fisico-attitudinali propedeutiche all’arruolamento nei ruoli della Polizia di Stato , previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, c. 2- bis , l. n. 12/2019 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
4. Contestualmente al deposito del gravame, i ricorrenti hanno proposto istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. al fine di ottenere l’ammissione con riserva alla procedura.
5. Con decreto presidenziale Tar Lazio, I- quater , 7 maggio 2019, n. 2257 – stante la calendarizzazione delle prove selettive – è stata accolta l’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 56 c.p.a. ed è stata disposta l’ammissione con riserva degli stessi all’espletamento delle prove.
6. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 5 giugno 2019, n. 3542, questo Tribunale ha confermato l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, c. 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 ed ha ordinato, inoltre, agli stessi di provvedere all'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami.
7. Con successiva istanza cautelare, alcuni dei ricorrenti – che a seguito della prima pronuncia cautelare avevano espletato con successo le prove di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all’art. 6, c. 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 ed erano stati dichiarati “idonei con riserva” – hanno chiesto a questo Tribunale di essere ammessi al 208° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, che sarebbe stato avviato dalla p.a. nel mese di agosto, anche in via cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
8. Con decreto presidenziale Tar Lazio, I- quater , 19 agosto 2019, n. 5487 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti dichiarati “idonei con riserva” ed è stata disposta la loro ammissione al corso di formazione.
9. Con motivi aggiunti depositati il 7 settembre 2019, tutti i ricorrenti hanno poi impugnato « del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333- B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 e relativi allegati n. 1 e n. 2, pubblicato nel sito web istituzionale www.poliziadistato.it il 13 agosto 2019, con avviso di pubblicazione in G.U. - 4a Serie speciale n. 64 del 13 agosto 2019, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti », chiedendone l’annullamento, previa sospensione ex art. 55 c.p.a.
10. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 13 settembre 2019, n. 6003 questo Tribunale vista « la complessità della controversia e la rilevanza degli interessi coinvolti, anche alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato in sede consultiva, richiedano una approfondita disamina nel merito, incompatibile con la sommarietà della cognizione cautelare » ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, c. 10, c.p.a.
11. Con istanza cautelare del 17 settembre 2019, i medesimi ricorrenti hanno chiesto la modifica della misura cautelare concessa, insistendo per l’ammissione con riserva al primo corso di formazione utile, invocando a sostegno della propria richiesta altre decisioni assunte nella stessa vicenda da questo Tribunale.
12. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 16 ottobre 2019, n. 6683 questo Tribunale ha disposto «l ’ammissione con riserva [dei soggetti che erano stati dichiarati idonei] al primo corso di formazione utile da individuarsi da parte dell’Amministrazione resistente, in relazione alle proprie esigenze organizzative », ordinando l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
13. Tale decisione è stata impugnata dalla p.a. con appello cautelare iscritto innanzi al Consiglio di Stato al r.g. n. 10286/2019.
14. Con ordinanza Consiglio di Stato, IV, 24 gennaio 2020, n. 309, quindi, il giudice d’appello ha riformato la decisione assunta da questo Tribunale in sede cautelare, notando che « l’ammissione con riserva alla procedura stessa di un numero prevedibilmente molto ampio di aspiranti ne pregiudicherebbe l’ordinato svolgimento in assenza delle esigenze di certezza e di continuità, che solo una pronuncia della Corte Costituzionale – dichiarativa della incostituzionalità della legge in questione - potrebbe dare » .
15. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 10 giugno 2020, n. 6318, questo Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio sino alla pronunzia della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanza n. 5504/2020 pubblicata il 25 maggio 2020 e resa nel giudizio rg. n. 7118/2019.
16. Con ordinanza 17 dicembre 2021, n. 243, la Corte costituzionale ha evidenziato che « successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuto l’art. 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 …, come aggiunto in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;ha osservato che « tale disposizione, al dichiarato scopo di definire il contenzioso insorto riguardo ai requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale in questione, ha autorizzato l’amministrazione della pubblica sicurezza ad assumere – entro un massimo di 1650 unità per l’anno 2020 e di 550 unità per l’anno 2021 – allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, a prescindere dal possesso dei nuovi e più stringenti requisiti introdotti dal d.lgs. n. 95 del 2017 (è sufficiente, dunque, il possesso dei precedenti requisiti previsti dal bando);ciò, con riferimento ai soggetti che: a) abbiano riportato alla prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai destinatari della norma oggi sottoposta a scrutinio;b) siano stati ammessi alla fase successiva della procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, sempre che i giudizi risultino pendenti;c) risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati »;ha affermato che « la norma sopravvenuta è atta, dunque, a superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati, rispetto a tutti i candidati che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura » e ha conseguentemente disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce dello ius superveniens .
17. Con motivi aggiunti del 25 marzo 2022 alcuni degli originari ricorrenti – che nelle more erano stati avviati al 212° corso di formazione ed erano stati assunti in servizio con la qualifica di Agente della Polizia di Stato (con decorrenza giuridica da tale corso) in applicazione dell’art. 260- bis , d.l.19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 – hanno impugnato il provvedimento di nomina nella parte in cui non ha previsto la retrodatazione della loro nomina a far data dal 208° corso di formazione e hanno chiesto a questo Tribunale di condannare la p.a. a riconoscere tale retrodatazione a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a.
18. Con atto depositato in data 8 luglio 2022, gli stessi ricorrenti che hanno proposto i motivi aggiunti del 25 marzo 2022 hanno formulato richiesta di risarcimento, per equivalente, del danno subito in ragione « della mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. del decreto cautelare n. 5487/2019, pubblicato il 19 agosto 2019, con cui l’Ill.mo Presidente della Sezione Prima Quater di codesto T.A.R. aveva disposto l’ammissione con riserva alla frequentazione del corso di formazione dei ricorrenti dichiarati idonei in esito agli accertamenti previsti ».
19. Con memoria del 9 settembre 2022, l’amministrazione resistente ha insistito per la declaratoria della cessata materia del contendere o comunque per l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunt i e per il rigetto delle domande spiegate con i motivi aggiunti del 25 marzo 2022 e con l’istanza risarcitoria del’8 luglio 2022.
20. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio – in coerenza con quanto già affermato in altre pronunce rese con riferimento alla medesima vicenda (v. Tar Lazio, I- quater , 21 ottobre 2022, n. 13591) e avuto riguardo al petitum sostanziale del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti – deve dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle domande avanzate ricorso e nei primi motivi aggiunti , nei confronti dei ricorrenti che sono stati ammessi al 212° Corso di addestramento, e quindi assunti, da parte del Ministero resistente in applicazione della disposizione di cui all’art. 260- bis , d.l.19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.
Al riguardo è sufficiente notare che con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti, hanno chiesto l'annullamento del decreto di avvio della procedura di assunzione del 13 marzo 2019 nella parte in cui li aveva esclusi per mancanza dei nuovi requisiti introdotti dal d.lgs. n. 95 del 2017, ossia non aver superato il limite di età di 26 anni e aver conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado.
Il petitum sostanziale del ricorso identificato in funzione della concreta pronuncia chiesta al giudice era quindi limitato all’ammissione dei ricorrenti alle visite mediche e attitudinali propedeutiche all'arruolamento nei ruoli della Polizia di Stato.
Tale petitum – identificato dal giudice anche in funzione della causa petendi con riguardo ai fatti allegati – risulta integralmente soddisfatto nella richiesta avanzata a seguito dell’attuazione della disciplina dettata dall’art. 260- bis , con il conseguimento del bene della vita cui aspiravano i ricorrenti.
Lo stesso legislatore dell'art. 260- bis , peraltro, ha compiuto una valutazione positiva dell’integrale soddisfazione degli interessi dei destinatari della norma (ricorrenti) precisando la finalità dell’emanazione della stessa al fine di « definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 » .
Analogamente, la Corte costituzionale – investita da questa sezione nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, c. 2- bis , lett. b), d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, con l’ordinanza n. 243/2021, depositata in data 17 dicembre 2021 – ha precisato che l’intervenuto art. 260- bis del d.l. n. 34 del 2020, come aggiunto in sede di conversione dalla l. n. 77/2020, era idoneo a superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati, rispetto a tutti i candidati che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura.
Ai fini della valutazione della cessazione della materia del contendere, deve quindi darsi atto che il conseguimento del bene della vita cui i sigg. D L e P aspiravano, come si è detto consistente nell’ammissione agli accertamenti fisici e attitudinali propedeutici all’arruolamento, risulta soddisfatto dall’art. 260- bis e dall’attuazione della disciplina, come operata dal Ministero, con l’ammissione dei ricorrenti stessi ai suddetti accertamenti e – a seguito dell’idoneità – al successivo prosieguo.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti ammessi agli accertamenti (e, visto l’esito positivo degli stessi, al corso di formazione) ai sensi del predetto art. 260- bis .
2. Sempre in coerenza con quanto già stabilito da Tar Lazio, I- quater , 21 ottobre 2022, n. 13591, va invece dichiarata l’improcedibilità del ricorso per tutti coloro che non sono stati dichiarati idonei (e non hanno gravato i provvedimenti di inidoneità) o che non si sono presentati ai medesimi accertamenti.
3. Con riferimento alla domanda di risarcimento in forma specifica formulata nei motivi aggiunti del 25 marzo 2022 – proposta da alcuni ricorrenti assunti ai sensi dell’art. 260- bis al fine di ottenere la retrodatazione della nomina – il Collegio ritiene che la stessa debba essere rigettata per tutte le ragioni già spiegate nella sentenza Tar Lazio, I- quater , 21 ottobre 2022, n. 13591 e di seguito brevemente richiamate.
E, infatti, nella sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 13591/2022, questo Tribunale – dopo aver ricordato che «la decorrenza della nomina costituisce un effetto giuridico ed economico conseguente al positivo superamento della procedura di assunzione, non è quindi un effetto automatico della convocazione » – ha evidenziato che la norma “speciale” adottata dal legislatore per definire i contenziosi insorti e semplificare le procedure (ovvero l’art. 260- bis ) «si è limitata ad autorizzare l’assunzione, consentendo l'ulteriore reclutamento, per ampliamento dello scorrimento della graduatoria, per il concorso ad allievi agenti bandito con decreto del 18 maggio 2017, ma non ha introdotto deroghe all’ordinario assetto ordinamentale applicato al personale della Polizia di Stato, che prevede per i neo-agenti in prova, con l'art.