TAR Genova, sez. II, sentenza 2010-12-16, n. 201010874
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N. 10874/2010 REG.SEN.
N. 00833/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2009, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B in Genova, via Alla Porta degli Archi, 10/6;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE, SERVIZIO IV, DIVISIONE 15, AVENTE AD OGGETTO MANCATO RICONOSCIMENTO INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, agente del Corpo Forestale dello Stato giudicato non idoneo al servizio d’istituto, ha impugnato il decreto con il quale, dopo aver ottenuto l’equo indennizzo, è stata denegata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità cardiopatia ischemico-ipertensiva con coronosclerosi.
Nell’atto introduttivo il ricorrente premette:
di avere prestato servizio alle dipendenze del Corpo Forestale dello Stato dal 14.01.75 accusando, per l’intensità degli sforzi profusi nello spegnimento degli incendi boschivi, la patologia richiamata;
di essersi sottoposto alla visita medica tanto che la competente CMO di Verona, riconosciuta lo stato morboso eziologicamente dipendente da causa di servizio, ascriveva la patologia alla 5^ categoria Tabella A per anni 4 ed ai fini dell’equo indennizzo alla 5^ categoria misura massima tab. A d.P.R. n. 834/81;
di avere conseguito l’indennizzo e nel 1998 di essere stato ritenuto inidoneo al servizio dalla competente CMO di Verona, e, decorsi dieci anni, l’amministrazione, su conforme parere del Comitato di Verifica, negava la dipendenza della patologia accusata, già indennizzata, da causa di servizio.
Conseguenti i motivi di censura che muovono dalla violazione degli artt. 18 d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 e 203 ss. d.P.R. n. 1092/73 in tema di revoca dei provvedimenti relativi al trattamento pensionistico e dall’eccesso di potere sotto plurimi e concorrenti profili sintomatici.
L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 28.10.2010 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnato il decreto con il quale è stata denegata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità Cardiopatia ischemico-ipertensiva con coronosclerosi al ricorrente, agente del Corpo Forestale dello Stato, che, giudicato non idoneo al servizio d’istituto, aveva per la medesima patologia già conseguito l’equo indennizzo.
Il ricorso è fondato ai sensi e nei limiti di seguito precisati.
Va in limine precisato che la potestà di revoca, all’esito della verifica demandata al Comitato, del trattamento pensionistico di favore percepito dal militare è specificamente disciplinato dal t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092.
Ossia, diversamente da quanto suppone il ricorrente, in materia non è genericamente invocabile la teorica del contrarius actus, a cui fanno riscontro sul piano empirico-applicativo i consolidati principi in tema di esercizio del potere di autotutela consacrati agli artt. 21 quinquies e nonies della l. n. 241/90.
La normativa invocata, laddove espressamente disciplina il potere di revoca del trattamento pensionistico di favore, è infatti fonte di diritto speciale: non trovano pertanto immediata operatività i principi che conformano il (generale) potere di autotutela;di converso, s’estende l’efficacia dei principi generali in tema di partecipazione al procedimento dell’avente diritto.
Principi nel caso in esame, va sottolineato, osservati dall’amministrazione procedente.
La precisazione torna utile per risolvere la censura in ordine alla sussistenza dei presupposti che la disciplina richiamata prevede per revocare il trattamento pensionistico di favore.
L’errore di fatto, a cui fa riferimento l’art. 204 d.P.R. n. 1092/73, è espressione ellittica in grado di ricomprendere il caso in cui la Comitato di verifica per le causa di servizio, chiamato a riesaminare la situazione sanitaria del dipendente, escluda che la patologia accusata sia eziologicamente riconducibile a causa di servizio.
La valutazione rimessa la Comitato di verifica è infatti espressione di un giudizio tecnico-specialistico, che esorbita dalla discrezionalità amministrativa.
Il giudizio è scientifico e, nello statuto epistemico caratterizzante, è falsificabile: ossia, rispettati i termini di legge fissati nel caso in esame osservati, è suscettibile di essere costantemente assoggettato alla valutazione di attendibilità scientifica in base a parametri che, in ragione delle evoluzione delle relative conoscenze, assumono i contorni di criteri dotati di controllabilità empirica.
Proprio con riguardo a questo profilo l’atto impugnato presta il fianco alle censure di legittimità, non già informate genericamente all’eccesso di potere dato che, per le considerazioni appena rese, la discrezionalità amministrativa nel caso che ne occupa non entra affatto in gioco, quanto piuttosto sul peculiare aspetto del riscontro tcnico-empirico, quindi strettamente scientifico, della valutazione tecnica.
Il Comitato di verifica l’ha svolta sulla carta; non ha sottoposto il ricorrente ad alcun accertamento specialistico nemmeno ad un semplice riesame del suo stato bio-fisico;ha contraddetto, senza analiticamente esaminare le conclusioni attinte dalla CMO di Verona, che illo tempore aveva invece eseguito gli approfondimenti specialistici e clinici richiesti, utilizzando le cartelle sanitarie del ricorrente.
Sicché sussiste la censura rubricata sotto la dizione difetto di istruttoria, sebbene riferita, non già al procedimento amministrativo, quanto piuttosto alla valutazione scientifica alla cui stregua il Comitato ha assunto il parere tecnico fatto proprio dall’amministrazione procedente con l’atto impugnato.
Conseguentemente fatti salvi le ulteriori valutazione e i provvedimenti che l’amministrazione vorrà assumere, l’atto impugnato deve essere annullato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite in ragione della controvertibilità tecnica della questione sostanziale dedotta in causa.