TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-11-22, n. 202200930

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-11-22, n. 202200930
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200930
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2022

N. 00930/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00110/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2022, proposto da
Y P, rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Bologna, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sispensiva

del provvedimento del Questore di Bologna del 6.11.2021, prot.n. 0206959 del 20.12.2021, notificato al ricorrente in data 20.12.2021, con il quale il Questore ha respinto l'istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, per carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bologna e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone l’odierna ricorrente, cittadina di nazionalità cinese, di aver presentato istanza alla Questura di Bologna volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, rigettata dall’Amministrazione per mancata dimostrazione dell’iscrizione al S.S.N. o di copertura assicurativa sanitaria ai sensi dell’art. 34 c. 3 T.U.I.

Con il ricorso in esame ha impugnato il suesposto diniego, deducendo motivi così riassumibili:

I)Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e difetto della motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, difetto di istruttoria per mancata valutazione degli aspetti favorevoli al richiedente: la ricorrente avrebbe dato dimostrazione di essere in possesso di assicurazione sanitaria Allianz seppur inizialmente comunicata ad indirizzo mail errato.

II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 268/1998 e successive modifiche ed integrazioni: eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità e carenza della motivazione: secondo un principio di carattere generale enunciato dall’art. 5 comma 5, D.Lgs. n. 268/1998, l'Amministrazione dovrebbe tener conto di tutti gli elementi sopravvenuti, che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Bologna chiedendo il rigetto del gravame, avendo la ricorrente spedito la documentazione richiesta ad indirizzo mail e rrato e non avendo risposto alle chiamate telefoniche effettuate dagli uffici.

Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 con ordinanza n. 173/2022 la domanda incidentale cautelare è stata accolta “atteso che parte ricorrente ha fornito in giudizio concreta dimostrazione del possesso della richiesta copertura assicurativa sanitaria al fine del rilascio del richiesto permesso di soggiorno per motivi di studio”.

In prossimità della trattazione nel merito le parti non hanno depositato memorie né documentazione.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2022, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del diniego opposto dalla Questura di Bologna al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio in favore della ricorrente per mancata dimostrazione dell’iscrizione al S.S.N. o di copertura assicurativa sanitaria.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto.

Come già rilevato in sede cautelare l’odierna ricorrente ha dato dimostrazione del possesso in data antecedente l’impugnato diniego, di polizza sanitaria “ALLIANZ ULTRA SALUTE” n. 501838346 con decorrenza dalle ore del 24.00 del 25 giugno 2021con scadenza al 25 giugno 2022, seppur in un primo momento comunicandola ad indirizzo mail errato.

Ciò comporta l’obbligo per l’Amministrazione di valutare tale documentazione, essendo l’errore non imputabile a mala fede e riconoscibile secondo l’ordinaria diligenza, privando altrimenti la ricorrente del tutto ingiustificatamente del richiesto titolo di soggiorno per motivi di studio, non sussistendo altri elementi ostativi.

Un provvedimento di diniego si porrebbe in contrasto anche con il principio di “collaborazione e buona fede” (e, quindi, di tutela del legittimo affidamento) cui sono informate le relazioni tra i cittadini e l'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 come aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera 0a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Concorda poi il Collegio sul fatto che l'art. 5 comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sia espressione di un principio generale in materia di rilascio di permessi di soggiorno.

Detta norma primaria - nell'imporre alla Pubblica amministrazione di prendere in considerazione, in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno i "nuovi sopraggiunti elementi" favorevoli allo straniero - si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento (anche se successivi alla presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza (salvo quella di giustificare un eventuale riesame della posizione dello straniero da parte dell'Amministrazione) può essere attribuita ai fatti sopravvenuti ( ex multis T.A.R. Piemonte sez. I, 1 novembre 2021, n.970;
Consiglio di Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1714).

3.- Alla luce delle suesposte considerazioni i motivi dedotti meritano adesione con conseguente accoglimento del ricorso con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi