TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-09-29, n. 201101416

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-09-29, n. 201101416
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101416
Data del deposito : 29 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02004/2009 REG.RIC.

N. 01416/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02004/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C E V D M, rappresentato e difeso dall'avv. F E L, con domicilio eletto presso F E L in Bari, via Amendola N.166/5;

contro

Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. D C M, I P, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. S O D L, con domicilio eletto presso S O D L in Bari, via Dalmazia N.70;

nei confronti di

L D R, V S, rappresentati e difesi dall'avv. F C, con domicilio eletto presso Scipione Bovio in Bari, via Putignani 141;
Il Borgo S.r.l.;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Cosimo S, Biagia Guacci, Maria Guacci, Ruggiero Fiorella, Francesco Fiorella, Giuseppe Fiorella, Severina Cmela Napoletano, Vincenzo N.11/01/1950 S, rappresentati e difesi dall'avv. Michelangelo Ferrazzano, con domicilio eletto presso Francesco Bovio in Bari, via Putignani 141;

Giuseppe D R, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso Oronzo Panebianco in Bari, via Roberto Da Bari N.36;

per l'annullamento,:

1-2) quanto al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti depositati il 4 marzo 2010:

- degli atti del procedimento di Piano di lottizzazione di un insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino proposto dai Sigg.ri D R ing. L e S V, ricadente nel fg. 66, in particolare: dell’atto di adozione di cui alla deliberazione consiliare n. 46 dell’1 agosto 2008, dell’atto di approvazione definitiva di cui alla deliberazione consiliare n. 32 del 4 agosto 2009, nonché di tutti gli atti del procedimento, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi quelli istruttori e quelli compiuti nell’esercizio di attività consultiva, meglio descritti nel corpo del ricorso;

- nonché per l’annullamento e/o la disapplicazione, nei limiti dell’interesse del ricorrente e della rilevanza ai fini del P.d.L. impugnato, degli atti del piano regolatore generale del Comune di Barletta, adottato con delib. di C.C. n. 31 del 13 marzo 2000 ed approvato con delib. di G.R. n. 564 del 17 aprile 2003.

3) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 giugno 2010:

- della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 24 ottobre 2009, rep. n. 58502;

- del permesso di costruire n. 313/2010 del 6 aprile 2010, rilasciato al sig. L D R e Cosimo S, per la realizzazione del lotto “E” di cui al progetto di insediamento Turistico-Rurale in agro di Montaltino, approvato definitivamente con Delibera n. 32 del 4 agosto 2009 del Consiglio comunale di Barletta;

- di tutti gli atti –non conosciuti, ove esistenti- relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti il Piano di lottizzazione in questione;

- di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo.

4) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 13 settembre 2010:

- dell’autorizzazione paesaggistica n. 2/2010 del 17 maggio 2010, rilasciata dal Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani del Comune di Barletta;

- del permesso di costruire n. 723/2010 del 23 luglio 2010, rilasciato alla Società “IL BORGO S.r.l.” in persona dell’Amministratore unico sig. S A C, per la realizzazione del lotto “A” di cui al progetto di insediamento Turistico-Rurale in agro di Montaltino, approvato definitivamente con Delibera n. 32 del 4 agosto 2009 del Consiglio Comunale di Barletta;

- di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi, ove occorra, il parere rilasciato dalla Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Barletta in data 27 aprile 2010, ed il Permesso di voltura parziale al P.d.C. n. 313/2010 del 5 luglio 2010;

-5) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° dicembre 2010:

di tutti gli atti già impugnati con i sopra menzionati ricorsi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta e di Regione Puglia e di L D R e di V S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. F. E. Lorusso, D. Cuocci Martorano, F. Cito, anche su delega dell'avv. M. Ferrazzano e avv. T. Paparo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso passato alla notifica il 12 novembre 2009, depositato il successivo 7 dicembre, il ricorrente V Clo Emanuele, premettendo di essere proprietario in Comune di Barletta di una azienda agricola dedicata alla coltivazione di una vasta superficie per la produzione di prodotti tipici locali, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, a mezzo dei quali il Comune di Barletta ha di fatto autorizzato la realizzazione, in piena campagna ed a margine del borgo antico di Montaltino, la realizzazione di una lottizzazione che occupa una superficie di oltre 400.000 mq., e che prevede di allocare oltre 180 abitazioni e relativi servizi.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

I) erronea e falsa applicazione dello strumento urbanistico generale, mancata applicazione di principi e disposizioni vigenti in materia di formazione ed applicazione degli strumenti urbanistici, in particolari dei principi che riguardano le zone agricole, violazione della L. 1150/42 e della L.R. 56/80, violazione dei principi legali in materia di formazione, pubblicità ed efficacia degli strumenti urbanistici generali, violazione de mancata applicazione degli artt. 2 e 7 del D.M. 1968/1444, sviamento della causa tipica, difetto ed insufficienza dell’istruttoria perplessità, difetto ed insufficienza della motivazione.

Il piano di lottizzazione oggetto di impugnativa si situa in zona agricola e si fonda da una parte sull’art.

2.08 delle N.T.A. al vigente P.R.G., che secondo il Comune consentirebbe di collocare sempre in zona agricola strutture turistico-ricettive, e sull’art. 24 delle N.T.A. del previgente P.R.G., richiamata anche dalla variante generale approvata nel 2003, norma questa che consente la realizzazione in zona agricola di “centri agricoli”, ove l’indice di fabbricabilità è di 0,12 mc/mq. In realtà il suddetto articolo 24 delle N.T.A. al previgente P.R.G. non è mai stato trasfuso e recepito nella variante generale del 2003. Inoltre l’intervento oggetto del P.d.L. impugnato, contempla la realizzazione di 184 alloggi in 46 edifici, con un carico insediativo teorico di 448 abitanti, oltre ad una piazza, un centro di ristoro, un parcheggio di oltre 1.200 mq. ed una superficie di 7.745 mq. a verde e sport: esso va quindi a costituire una zona di espansione residenziale che mal si concilia con la destinazione agricola della zona e che neppure può considerarsi alla stregua di una struttura turistico-ricettiva. La realizzazione di simili strutture non può che ritenersi in contrasto con il D.M. 1444/68 – adottato in esecuzione dell’art. 41 quinquies L. 1150/42 e richiamato espressamente dall’art. 51 L.R. 56/80 - e con il principio della zonizzazione sotteso a tale D.M.. La variante generale del 2003 é illegittima in quanto a seguito delle osservazioni sono state apportate delle modifiche sostanziali in ragione delle quali avrebbe dovuto essere pubblicata nuovamente prima della definitiva approvazione, ciò che non é avvenuto. La struttura oggetto del P.d.L. impugnato non rientra in alcuna delle tipologìe di struttura turistica-ricettiva previste dalla L. 217/83 e L.R. 11/01, le quali sono caratterizzate da unitarietà gestionale. I “centri agricoli” cui si riferisce l’art. 24 delle N.T.A. al previgente P.R.G., non possono comunque essere strutture residenziali o turistiche, ma semmai centri deputati al miglior esercizio della attività agricola. In ogni caso detta norma, avendo aumentato in maniera consistente la suscettività edificatoria di una significativa superficie ed essendo perciò idonea ad incidere sul dimensionamento complessivo del P.R.G., richiedeva che questo fosse nuovamente pubblicato ai fini della presentazione di eventuali osservazioni. Infine l’art. 24 più volte citato, ove ritenuto vigente ed interpretato nel senso ritenuto dal Comune, non potrebbe che essere illegittimo.

In subordine:

II) violazione delle vigenti disposizioni di legge statale e regionale inerenti la formazione e redazione degli strumenti urbanistici esecutivi, in particolare della L. 1154/42, della L.R. 56/80, eccesso di potere per evidente difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti in fatto e in diritto, perplessità manifesta: imprecisione della rappresentazione dello stato di fatto esistente;
inadeguatezza della verifica catastale ed incertezza sul regime giuridico delle proprietà interessate, in particolare per quanto riguarda le strade, le urbanizzazioni primarie ed i parcheggi, le urbanizzazioni secondarie;

III) violazione e mancata applicazione di legge sotto più profili, in riferimento alla vigente disciplina nazionale e regionale in tema di tutela dell’ambiente e del paesaggio nei molteplici aspetti evidenziati, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, perplessità, sviamento, erroneità e carenza assoluta di presupposti in fatto e diritto: il P.d.L. impugnato non é stato sottoposto a VAS, così come richiede l’art. 6 del D. L.vo 152/06;
inoltre, considerato che la lottizzazione é attraversata da un elettrodotto e da un gasdotto, il P.d.L. non pare aver adeguatamente considerato la normativa di settore che contempla le distanze minime da mantenere tra fabbricati ed impianti di tal sorta. Dal punto di vista paesaggistico il P.R.G. tutela l’abitato di Montaltino solo attraverso la creazione di una fascia di rispetto, senza considerare la visuale prospettica, pur indicata come criterio dall’art.

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