TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-03-20, n. 201500382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-03-20, n. 201500382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201500382
Data del deposito : 20 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03252/2014 REG.RIC.

N. 00382/2015 REG.PROV.CAU.

N. 03252/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3252 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Cooperativa Servizi Silvabella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. L T, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano viale Piceno n. 14/a;


contro

Comune di Tromello in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F A e P R, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Cerva, 20;

nei confronti di

For Work Global Service Società Cooperativa, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Gili, con domicilio eletto presso la sede del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso per motivi aggiunti, recante la domanda cautelare:

della determinazione del 27 gennaio 2015 con la quale la stazione appaltante ha respinto la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la consegna del servizio.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tromello in Persona del Sindaco P.T. e di For Work Global Service Società Cooperativa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:

- come già evidenziato nel decreto presidenziale n. 42/2015, depositato in data 4 febbraio 2015, le censure tese a contestare la mancata dimostrazione, da parte di For Work, dell’avvenuta informazione e formazione del personale da impiegare nei servizi oggetto dell’appalto ai sensi della legislazione vigente in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché il difetto delle informazioni in merito alle posizioni previdenziali ed assicurative di ciascun lavoratore stabilmente impiegato nei servizi oggetto di appalto e l’asserita mancata produzione del documento di valutazione dei rischi, attengono a profili esecutivi del contratto e rilevano ai fini della sua risoluzione, impropriamente qualificata dall’art. 15 CSA come “decadenza dall’affidamento”, sicché restano sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione del giudice ordinario;

- va comunque precisato che il c.d. DUVRI è elaborato dalla stazione appaltante, che ne quantifica i costi indicandoli nella lex specialis, sicché esso ha lo scopo di favorire la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36);

- l’art. 26, comma 3 ter, del d.l.vo 2008 n. 81 precisa, con una previsione espressiva di un principio generale estendibile al di là dell’espresso ambito cui è riferita, che il DUVRI è suscettibile di adattamenti e integrazione in sede di esecuzione del contratto, perché il suo contenuto previsionale deve essere adattato ai rischi specifici da interferenza che effettivamente si profilano in sede di esecuzione, sicché la variabilità del DUVRI non altera la concorrenza tra gli operatori interessati all’aggiudicazione;

- la denunciata illegittimità della determinazione comunale del 27.01.2015, recante il rifiuto di assegnare il servizio a Silvabella, non trova alcun riscontro nel contenuto dell’ordinanza cautelare del giudice d’appello, n. 266/2015, poiché essa non contiene alcuna determinazione incidente sull’affidamento provvisorio ed urgente del servizio e sulle modalità della sua prosecuzione, fermo restando che l’essenzialità del servizio stesso non è oggetto di contestazione;

- in particolare, l’ordinanza cautelare del giudice di appello si limita, in attesa della decisione di merito, a precludere espressamente solo la stipulazione del contratto, al fine di mantenere la res adhuc integra;

- del resto, le censure dirette a lamentare che le determinazioni dell’amministrazione, impugnate con il ricorso per motivi aggiunti, sono elusive o violative del giudicato cautelare d’appello non appartengono alla cognizione del Tribunale adito, ma del medesimo giudice d’appello, ai sensi degli artt 59 e 112, comma 2, lett. b) c.p.a..

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