TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2009-10-05, n. 200909724

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2009-10-05, n. 200909724
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200909724
Data del deposito : 5 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11204/1999 REG.RIC.

N. 09724/2009 REG.SEN.

N. 11204/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 11204 del 1999, proposto da: P G, rappresentato e difeso dall'avv. S N, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Distretto Militare di Roma;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prot. n. LEV/405501/REA/4 in data 3 giugno 1999, con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale Leva – Reclutamento Obbligatorio – Militarizzazione Civile e Corpi Ausiliari del Ministero della Difesa, ha respinto l’istanza di dispensa dalla ferma di leva presentata dal ricorrente in data 4 settembre 1998;
della nota avente medesimo protocollo in data 26 luglio 1999 con la quale la Direzione Generale Leva ha comunicato all’interessato il suddetto decreto-determinazione ministeriale;
della cartolina-precetto n. 004832 in data 3 agosto 1999, con la quale il ricorrente è stato destinato a prestare servizio militare di leva al 7° RGT. “CUNEO” in Udine a far data dal 18 agosto 1999;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2009 il dott. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con atto notificato il 9 agosto 1999, depositato nei termini, il Sig. Giuseppe Placidi ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto prot. n. LEV/405501/REA/4 in data 3 giugno 1999 con il quale il Ministero della Difesa respingeva la istanza di dispensa dalla ferma di leva presentata dal ricorrente in data 4 settembre 1998, e degli altri provvedimenti meglio specificati in epigrafe, tra i quali la cartolina precetto n. 004832 con data 3 agosto 1999 con quale il ricorrente è stato destinato a prestare servizio militare di leva al 7 RGT “ Cuneo” in Udine a far data dal 18 agosto 1999.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione e/o falsa applicazione art.7 D.L.vo 30/12/1997 n. 504, art.1 D.M. 31 marzo 1999. Eccesso di potere per illogicità manifesta, errore di fatto, perplessità.

Si sostiene che la madre del ricorrente e quindi il suo nucleo familiare ha percepito un reddito annuale imponibile di sole lire 14.560.000 ossia di lire 1.179.666 mensili, inferiore al minimo tabellare (lire 1.230.000) di cui al D. M. 31 marzo 1999.

2) Violazione e/o falsa applicazione art.7 D.L.vo 30/12/1997 n. 504 ed art. 3 legge n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria, mancata valutazione di fatto, carenza assoluta di motivazione.

L’Amministrazione della Difesa avrebbe dovuto accertare la sussistenza o meno delle “difficoltà familiari” denunciate dal ricorrente nella sua istanza di dispensa dal servizio militare.

3) Violazione e/o falsa applicazione art.1, comma 4, legge 24/12/1986 n. 958 testo vigente, ed art. 3 legge n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti e di motivazione.

Il ricorrente è stato destinato a prestare servizio di leva presso un reparto di stanza ad Udine, ossia ben oltre 100 km dalla località (Roma) di residenza senza che l’Amministrazione abbia rappresentato le esigenze logistiche di tale destinazione.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla Camera di Consiglio del 26 agosto 1999 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2009 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento dell’Amministrazione della Difesa con il quale si respinge l’istanza presentata dal ricorrente intesa ad ottenere la dispensa dal prestare il servizio di leva.

Il ricorso si appalesa fondato.

Infatti, premesso che la normativa vigente al momento della emanazione dell’impugnato provvedimento prevedeva la concessione della dispensa al figlio di madre vedova nel caso in cui, a causa della partenza alle armi dell’arruolato, la famiglia venisse a perdere i necessari mezzi di sussistenza, nel caso in esame è stato documentalmente provato che il reddito della madre del ricorrente, unica sua convivente, ammontava a lire 1.179.666, al di sotto della soglia minima di lire 1.230.000(lorde) al mese, così come previsto dal D.M. 31 marzo 1999, in considerazione del fatto che il nucleo familiare del ricorrente risiede nel Comune di Roma.

Risulta, pertanto, smentita dalle risultanze documentali l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui il reddito familiare sarebbe superiore ai minimi tabellari previsti dal suddetto decreto ministeriale.

La fondatezza della censura testé esaminata comporta l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dell’atto impugnato, mentre le altre censure non espressamente esaminate possono considerarsi assorbite.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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