TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-11-20, n. 202301345

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-11-20, n. 202301345
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301345
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 01345/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00650/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 650 del 2023, proposto da
Immobiliare Ripam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, R F, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del silenzio serbato dal Comune di Foggia sull'istanza presentata del 9.6.2022, volta al completamento della procedura amministrativa di housing sociale;

nonché per l’accertamento

dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente premette di aver partecipato alla selezione pubblica indetta dal Comune di Foggia, per la realizzazione di un programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa, all’esito della quale si sarebbero utilmente collocati in graduatoria.

Con verbale della conferenza di servizi Regione Puglia – Comune di Foggia del 29.11.2013, in forma decisoria, è stato definito con esito positivo il programma di housing sociale oggetto dell’avviso pubblico, al fine di acquisire al patrimonio comunale n. 372 alloggi sociali costruiti e ceduti gratuitamente a favore del Comune di Foggia, oltre ad altre aree libere cedute gratuitamente a favore del medesimo ente locale sulle quali potrebbero essere costruiti ulteriori n. 342 alloggi sociali mediante finanziamenti pubblici derivanti da bandi statali e/o regionali.

Quanto sopra rientrerebbe nel Compendio del Programma HS – 2013, di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa di cui alle delibere di C.C. n. 42 del 20.4.2009 e n. 52 del 22.7.2010;
che avevano fatto seguito alla delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 40 del 2.10.2008 con la quale era stato dato avvio all’avviso pubblico. Con delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 52 del 22.7.2010 il Sindaco veniva autorizzato alla sottoscrizione degli accordi di programma con la Regione Puglia ex art. 34 D.lgs. n. 267/2000, per l’attuazione del Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa del Comune di Foggia di cui alla Delibera comunale n. 42 del 20.4.2009.

Con delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 107 del 17.3.2015 veniva confermata la dichiarazione di interesse pubblico e emessa l’autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di programma.

A tal riguardo l’art. 16 della Legge Regione Puglia n. 20 del 27.7.2001 sancisce che “ I PUE possono essere redatti e proposti: a) dal Comune;
b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione
”.

Si sono susseguite delle conferenze di servizi con la Regione Puglia, con nota prot.1304 del 2.2.2022

stabiliva: “Come già anticipato nel corso del su citato incontro, si ribadisce che, in considerazione del lungo tempo trascorso, per poter dar seguito a quanto richiesto, occorre che il Comune di Foggia provveda a confermare preliminarmente, con idoneo atto di Consiglio Comunale, la sussistenza di un interesse pubblico ancora attuale e concreto all’attuazione del Programma di cui in oggetto (a suo tempo approvato con conferenza di servizi decisoria in data 23/11/2013). Detto atto dovrà necessariamente essere preceduto da idonea istruttoria tecnico-amministrativa, espletata dagli Uffici Comunali competenti, che ne attestino la conformità sia al vigente quadro normativo (statale e regionale) che alla pianificazione sovraordinata nel frattempo intervenuta (es.

PPTR

Puglia etc.). Con la medesima istruttoria dovrà altresì essere verificata la coerenza del programma di cui in oggetto, con i piani ed i programmi comunali nel frattempo adottati e/o approvati. A seguito di questa preliminare verifica, sarà necessario acquisire il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 delle NTA del vigente PPTR, nel frattempo sopravvenuto, nonché espletare idonea procedura di VIA/VAS o verificarne la sussistenza”.

Con deliberazione C.C. n. 42 del 2 aprile 2009 “Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa - Avvio del procedimento di variante urbanistica” il Comune di Foggia avrebbe dato atto dell’avvio del procedimento di variante urbanistica per le aree oggetto degli interventi previsti.

A fronte della successiva inerzia serbata dall’amministrazione comunale, con atto di diffida del 9.6.2022 l’istante ha intimato (tra gli altri) al Comune di Foggia di adottare gli atti di competenza al fine di concludere il procedimento avviato con la deliberazione C.C. n.42/2009, ricorrendo al procedimento di cui all’art 34 t.u.e.l. ai sensi dell’art 15 della l.r. 20/2001.

Con il ricorso in esame si chiede, quindi, l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune di Foggia deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, legge 241/1990.

Sussisterebbe, ai sensi dell’art 21-bis della l. 1034/1971 (recte ora artt. 31 e 117 c.p.a., stante la sopravvenuta abrogazione del precedente art. 21 bis citato), l’inadempimento dell’obbligo giuridico di concludere il procedimento di variante urbanistica da parte del Comune di Foggia, assunto mediante la deliberazione CC n. 42 del 2 aprile 2009, e sussisterebbe, altresì, il diritto di ottenere la relativa condanna a provvedere entro termine congruo.

Il Comune resistente, infatti, non avrebbe ancora provveduto ad adottare alcun provvedimento, né avrebbe dato riscontro alla nota di sollecito inoltrata in data 9.6.2022.

L’amministrazione comunale avrebbe violato l’obbligo assunto nei confronti della ricorrente con la citata delibera C.C. 42/2009 di concludere il procedimento di variante urbanistica, che secondo l’art 15 della l.r. n. 20/2001 si attua mediante l’accordo di programma previsto dall’art 34 t.u.e.l., senza tuttavia che allo stato sia stata adottata alcuna determinazione conclusiva.

Il Comune intimato, costituitosi, con articolata memoria depositata il 31.8.2023, ha negato la sussistenza dell'obbligo di concludere il relativo procedimento, appellandosi ai principi giurisprudenziali che lo escludono a fronte di poteri ampiamente discrezionali come quelli in materia di pianificazione urbanistica generale, avendo l'istanza avanzata dalla ricorrente ad oggetto un provvedimento finale di natura pianificatoria, sottratto, in quanto atto amministrativo a contenuto generale e discrezionale, all'istituto del silenzio-inadempimento.

L’istante, dunque, sarebbe titolare di un interesse di mero fatto e di una mera e generica aspettativa del tutto uguale a quella che fa capo a ogni proprietario di aree che aspiri ad un’utilizzazione più proficua del proprio immobile.

Pertanto non sussisterebbero i presupposti per attivare il rimedio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

Alla camera di consiglio del 15 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. La controversia attiene alla configurabilità dell'istituto del silenzio inadempimento a fronte di un'istanza volta alla attuazione di un accordo di programma sottoscritto dal Comune di Foggia e alla successiva adozione della variante urbanistica necessaria per la realizzazione degli interventi previsti di cd. housing sociale.

2. In via preliminare occorre soffermarsi sulla questione della tempestività del ricorso per decorso del termine annuale di cui all'art. 31, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale l'azione avverso il silenzio può essere proposta solo fino a che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ferma restando la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti. Ciò sulla base di quanto eccepito dal Comune intimato, secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile perché l’azione sarebbe stata proposta oltre il termine di un anno indicato dal predetto art. 31, comma 2, c.p.a., e la ricorrente non avrebbero formulato una nuova istanza di avvio del procedimento, come previsto nella parte finale dell’art. 31 comma 2 c.p.a., ma si sarebbero limitati a formulare una mera diffida.

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