TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-20, n. 202301919

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-20, n. 202301919
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301919
Data del deposito : 20 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2023

N. 01919/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02912/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2022 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Verri 6;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Comando Provinciale -OMISSIS- della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziario -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, Maresciallo Capo Aiutante della Guardia di Finanza, ha impugnato la sanzione disciplinare della consegna di giorni 3 (tre), il trasferimento ad altra Sezione e la reiezione dei ricorsi gerarchici proposti, ciò per aver elevato contestazioni alla normativa antiriciclaggio in difetto dei presupposti di legge ed in difetto di informazioni nei confronti dei superiori gerarchici.

Contro la sanzione disciplinare ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 713, 715, 716, 717 del Testo Unico delle Disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, e anche della conseguente sanzione della “Consegna” ex art. 1361 del codice dell’Ordinamento Militare,

approvato con D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e infine della gravità della sanzione in concorso con altro Militare del Corpo ex art. 1355 del codice dell’Ordinamento Militare approvato con D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

La ricorrente afferma che la condotta da lei tenuta non avrebbe violato i doveri attinenti al grado in quanto l’attività investigativa sarebbe stata assolutamente corretta e consona allo scopo da perseguire.

Per quanto riguarda la violazione dei doveri attinenti alla dipendenza gerarchica, nega ogni addebito in quanto i fatti si sarebbero svolti sotto la gerarchia di diversi ufficiali succedutisi nel tempo con conseguente difficoltà di coordinamento nella catena di comando.

Per quanto riguarda le contestazioni di violazione dei doveri di iniziativa e di senso della responsabilità, la ricorrente afferma di non aver assunto alcuna iniziativa personale nell’elevare le contestazioni relative alla normativa anti-riciclaggio all’-OMISSIS-.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 4° lett. d) [rectius lett. c)] D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

La ricorrente contesta che l’accesso presso lo studio legale sia avvenuto in difetto di idoneo foglio di servizio e che l’ispezione antiriciclaggio si sia svolta senza informativa ai superiori.

La difesa dello Stato ha chiesto l’inammissibilità del ricorso in quanto i sei atti ex adverso impugnati afferiscono a tre circostanze distinte: il procedimento disciplinare, il trasferimento del militare ad altra articolazione del medesimo Reparto e la valutazione caratteristica.

In subordine chiede la reiezione del ricorso in quanto la ricorrente avrebbe comunicato ai propri superiori l’attività ispettiva svolta solo al suo termine, tramite la presentazione del processo verbale di contestazione già notificato alla parte.

All’udienza del 27 aprile 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

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