TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-24, n. 201200150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-24, n. 201200150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200150
Data del deposito : 24 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00996/2011 REG.RIC.

N. 00150/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00996/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 996 del 2011, proposto da:
M P C, F S C, A G S, L S, G P, E F, A S, rappresentati e difesi dagli avv. A C, G P, F Z, con domicilio eletto presso Avv. A C in Ancona, corso Mazzini, 148;

contro

Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. S S, F G, con domicilio eletto presso Avv. Paolo Cesaroni in Ancona, via Cardeto, 16;

COSMARI - Cons. Obbligatorio Smaltimento Rifiuti tra i Comuni della Prov. di Macerata - rappresentato e difeso dagli avv. D S, L F, con domicilio eletto presso Avv. Gian Luca Grisanti in Ancona, via Goito, 4;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

nei confronti di

Regione Marche,
Comune di San Severino Marche,
Comune di Cingoli,
Ambito Territoriale Ottimale - A.T.O. N.3;

per l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta provinciale di Macerata n. 35 del 18.7.2011 avente ad oggetto: "D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - D.Igs. 36/2003 - Progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi sito in località Fosso Mabiglia nel Comune di Cingoli (MC). Proponente: Consorzio COSMARI di Tolentino" e atti connessi;

- della determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Macerata n. 204 del 15.6.2011, avente ad oggetto: "Parte seconda del D. lgs. 152/2006, L. R. 7/2004, D.Igs. 42/2004: procedura di VIA con Autorizzazione Paesaggistica e AIA per il progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi sito in località Fosso Mabiglia nel Comune di Cingoli (MC). Proponente: Consorzio COSMARI di Tolentino. Giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio di autorizzazione poesaggistica" e atti connessi;

- del parere 8.3.2010 n. 130 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio delle Marche;

- della deliberazione della Giunta provinciale di Macerata n. 345 del 26.10.2001 avente ad oggetto: "art. 22 legge regionale n. 28/1999. Individuazione siti per localizzazione nuovi impianti di smaltimento rifiuti - Approvazione dell' apposito studio redatto dal Dipartimento scienze dei materiali e della terra dell' Università di Ancona" e atti connessi;

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Cosmari in data 24.5.2008 nonché della deliberazione dell' Assemblea generale del Cosmari n. 12 del 26.5.2008 aventi ad oggetto la individuazione del sito di Fosso Mabiglia per la realizzazione di una discarica, e atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Macerata e di Cosmari Cons.Obbligatorio Smaltimento Rifiuti Tra i Comuni della Prov.Di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti, allegando di risiedere o comunque di essere proprietari di immobili in Comune di Cingoli, nelle immediate vicinanze della località Fosso Mabiglia, impugnano i seguenti provvedimenti con cui la Provincia di Macerata ha autorizzato, il COSMARI, alla realizzazione di una discarica di rifiuti urbani non pericolosi nella predetta località:

- parere favorevole di compatibilità ambientale in sede di V.I.A. e autorizzazione paesaggistica (Determinazione Dirigenziale 15.6.2011 n. 204);

- autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e autorizzazione unica di cui all’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 (Deliberazione di Giunta Provinciale 18.7.2011 n. 35).

Vengono altresì gravati i seguenti atti connessi o presupposti:

- Delibera di G.P. 26.10.2001 n. 345 recante approvazione dello studio redatto dall’Università di Ancona per l’individuazione dei siti di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento rifiuti;

- Deliberazioni del

COSMARI

24.5.2008 (Consiglio di Amministrazione) e 26.5.2008 (Assemblea) recanti individuazione del sito di Fosso Mabiglia per la realizzazione di una discarica;

- parere favorevole n. 130 espresso in data 8.3.2010 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche.

Analogo ricorso, avente ad oggetto i medesimi provvedimenti e contenente censure sostanzialmente identiche, veniva proposto da altri residenti/proprietari (iscritto al nr. 898/2011 e chiamato in decisione unitamente all’odierno gravame).



2. Queste le doglianze sollevate:

a) nei riguardi della deliberazione di G.P. n. 345/2001:

- violazione degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 22 della L.R. n. 28/1999;

- eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e difetto di motivazione;

- difetto di coordinamento con il PTCP;

- inversione dell’iter procedimentale;

b) nei riguardi delle deliberazioni del COSMARI:

- incompetenza;

- violazione degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 22 della L.R. n. 28/1999;

- eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione circa la scelta del sito in esame che, nello studio approvato con la Delibera di G.P. 26.10.2001 n. 345, figurava al sesto posto della graduatoria dei siti idonei;

- omessa verifica dell’attualità dello studio sopraindicato, in quanto approvato nell’anno 2001 e non più aggiornato;

c) nei riguardi della Determinazione Dirigenziale n. 204/2011 e della Deliberazione di G.P. n. 35/2011:

- illegittimità del parere favorevole di V.I.A. e dell’autorizzazione paesaggistica stante l’inammissibilità del progetto poiché proposto da soggetto non legittimato (il COSMARI);

- violazione dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) per erroneità della procedura seguita;

- violazione dell’art. 9 e dell’allegato 1 punto 1.1. del D.Lgs. n. 36/2003, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

- violazione dell’art. 11 L.R. n. 24/2009 e della deliberazione di G.R. n. 460/2010, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione;

- violazione dell’art. 182-bis D.Lgs. n. 152/2006;

- viene inoltre contestata, sotto il profilo tecnico, l’omessa valutazione di numerose problematiche connesse con l’impatto della discarica sull’ambiente (acque, aria, suolo) e il sovradimensionamento dell’impianto rispetto alle attuali esigenze di smaltimento nel territorio provinciale;

d) nei riguardi del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle Marche, viene dedotta violazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione.



3. Con memoria depositata in data 19.1.2012, oltre a ribadire le suddette doglianze, i ricorrenti hanno sollevato ulteriori motivi di gravame (in particolare censurando la relazione tecnica a firma del Direttore del COSMARI e allegata alla deliberazione del C.d.A. n. 53/2008).



4. Si sono costituiti la Provincia di Macerata e il COSMARI, deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti (per non avere, gli stessi, dimostrato di risiedere nelle vicinanze del realizzando impianto) e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso nel merito (sulla scorta, sostanzialmente, dei medesimi argomenti).

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.



5. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità delle nuove censure dedotte con la memoria difensiva del 19.1.2012, in quanto, a prescindere dalla tardività delle censure medesime, l’atto non è stato notificato alle controparti, difettando così il necessario contraddittorio.

Ci si riferisce, come detto, alle censure mosse specificamente (ancorché sinteticamente) nei riguardi della relazione tecnica a firma del Direttore del Consorzio, in base alla quale l’ente ha ritenuto di individuare il sito di Fosso Mabiglia fra quelli indicati dalla Provincia sulla scorta degli atti sopra ricordati.

Al riguardo va precisato che:

- la predetta questione pregiudiziale è stata rappresentata dal Collegio, nel corso della discussione orale, ai sensi dell’art. 73 Cod. proc. amm.;

- la difesa dei ricorrenti ha replicato che, in realtà, le suddette censure costituiscono un’esplicazione di quelle già contenute nel ricorso introduttivo, rimettendosi comunque alla decisione del Collegio.

Peraltro, tenuto conto del fatto che, all’odierna udienza pubblica, sono stati trattenuti in decisione altri ricorsi contro i medesimi atti impugnati con il presente gravame, l’inammissibilità delle predette censure non incide, in modo sostanziale, sugli interessi dei ricorrenti, in quanto analoghe censure sono contenute nei predetti ricorsi (pertanto, in caso di esito favorevole di questi ultimi, verrebbe comunque conseguito, ancorché indirettamente, il risultato avuto di mira).



6. Il ricorso va invece dichiarato ammissibile in relazione alla legittimazione ed all’interesse ad agire, in quanto esiste la vicinitas fra le abitazioni/proprietà dei ricorrenti e il realizzando impianto.



7. Passando invece alla trattazione di merito, le articolate e molteplici censure (in parte anche ripetitive) possono essere esaminate iniziando a raggrupparle, in base al loro oggetto, nelle seguenti tematiche:

- illegittimità dell’iter pianificatorio posto in essere dalla Provincia e dal COSMARI. Sostanzialmente, si deduce l’incompetenza del COSMARI ad individuare il sito di localizzazione della discarica consortile (mentre a ciò avrebbe dovuto provvedere la Provincia) e il fatto che il sito di Fosso Mabiglia non è previsto dal vigente PPGR;

- incompatibilità sopravvenuta della pianificazione regionale e provinciale a seguito dell’entrata in vigore del T.U.A. e del D.Lgs. n. 36/2003;

- illegittimità propria (oltre che derivata) del parere V.I.A. e dell’A.I.A., in ragione delle ritenute carenze del progetto presentato dal COSMARI (carenze che non sono state oggetto di adeguata disamina nel corso del procedimento).

All’interno di ciascuna delle tematiche suindicate sono poi contenute doglianze più specifiche, di cui si darà conto nel prosieguo della trattazione.

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