TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-01-13, n. 201200040
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N. 00040/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. S Menditto, V Grasso, con domicilio eletto presso l’Avv. S Menditto, in -OMISSIS-, via Panoramica, 40;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in -OMISSIS-, piazza Cavour, 29;
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, non costituiti;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. -OMISSIS- di rigetto istanza di concessione dei permessi lavorativi ai sensi della Legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, vigile del fuoco in servizio presso il Comando Provinciale di -OMISSIS-, agisce in questa sede per l’accertamento del diritto alla fruizione dei permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33 L. n. 104/1992, richiesti al fine di prestare assistenza al padre convivente, affetto da una grave malattia. L’amministrazione ha negato il beneficio in esame per la ritenuta assenza del requisito della continuità assistenziale e per la presenza del fratello del ricorrente, ritenuto in grado di prestare assistenza al genitore.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- il diniego qui avversato non è stato preceduto dalla comunicazione del c.d. preavviso di rigetto, per cui vi è violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/1990;
- la normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza prevalente ( ex multis , Cons. Stato, n. 3758/2010), presuppone che il lavoratore richiedente sia l’unico familiare che presta effettivamente assistenza in favore del soggetto portatore di handicap . E’ quindi irrilevante che vi siano altri familiari astrattamente in grado di prestare assistenza;
- la continuità assistenziale non equivale a quotidianità.