TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-08-04, n. 202300662

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-08-04, n. 202300662
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300662
Data del deposito : 4 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2023

N. 00662/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00633/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2022, proposto da
S A, rappresentata e difesa dall’avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa via pec al Comune di Reggio Calabria il 3 dicembre 2022, con la quale veniva sollecitata la consegna dell’alloggio popolare a seguito dell’approvazione, in data 21/12/2020, della graduatoria degli aventi diritto ex art. 31 L.R. 32/96.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Vista l’ordinanza collegiale n. 272 del 27 marzo 2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone la ricorrente di aver partecipato utilmente al procedimento per l’assegnazione di un alloggio popolare in situazione di emergenza abitativa ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 32/1996 e del regolamento comunale n. 1 del 25 gennaio 2018, collocandosi nell’elenco definitivo delle domande ammesse, pubblicato con determina n. 3860 del 21/12/2020, al primo posto con punti 15.

Ciò nonostante il Comune rimaneva inerte, omettendo di assegnarle l’alloggio.

Veniva, frattanto, a sapere dagli organi di stampa che il ritardo sarebbe dipeso dall’esigenza della previa definizione, da parte della Regione Calabria, della quota di immobili del patrimonio edilizio da riservare alle situazioni di emergenza abitativa, essendo stata adottata detta determina dalla Giunta Regionale soltanto nel mese di novembre del 2022 e pubblicata sul BURC il 21/11/2022.

Anche dopo l’adozione dell’atto in questione il Comune non dava, tuttavia, corso al procedimento, omettendo di convocarla per la materiale consegna dell’alloggio di cui era risultata assegnataria.



1.1. Pertanto, non avendo ricevuto ulteriori notizie, con pec del 3/12/2022 a firma di legale di fiducia diffidava l’Ente comunale a provvedere, entro sette giorni, alla consegna dell’alloggio, richiamando la pertinente normativa regolamentare e rimarcando di occupare il primo posto della graduatoria degli assegnatari.



2. In assenza di riscontro, con il ricorso in esame, notificato e depositato il 20 dicembre 2022, la ricorrente insorgeva, dunque, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dal Comune sull’anzidetta istanza, denunciando la violazione dell’art. 2 L. n. 241 del 1990 nonché dell’art. 31 della L.R. n. 32/1996 e dell’art. 14 del Regolamento comunale del 2018, evidenziando come detta ultima norma stabilisca che il provvedimento di assegnazione dell’alloggio è disposto con provvedimento del Sindaco secondo l’ordine di graduatoria approvata dalla apposita Commissione e che debba essere inviata formale comunicazione agli aventi diritto non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della stessa, procedendosi contestualmente alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato l’accoglimento della domanda di assegnazione.



3. Il Comune di Reggio Calabria si costituiva in resistenza con atto di forma, con allegata documentazione, del 16 febbraio 2023, articolando, poi, le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie con memoria depositata il successivo 21 febbraio, con la quale insisteva per il rigetto del ricorso sul rilievo della mancata formazione del silenzio denunciato, tenuto conto della richiesta inoltrata all’istante, con nota prot. 14610 del 19/1/2023, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l’assegnazione e della successiva trasmissione, in data 7/2/2023, della documentazione ricevuta alla Commissione regionale ex art. 31, co. 5, L. n. 32/1996 per le determinazioni di competenza.

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