TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2016-03-08, n. 201600329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2016-03-08, n. 201600329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201600329
Data del deposito : 8 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02446/2015 REG.RIC.

N. 00329/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02446/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2446 del 2015, proposto da:
Comune di Ponte di Legno, rappresentato e difeso dall'avv. D S, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dell’avv. A S, Via

XX

Settembre, 8;

contro

Anas S.p.a., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla società intimata e per la nomina del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 c.p.a..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Anas Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in esame, il Comune di Ponte di Legno ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da ANAS s.p.a. (di seguito solo ANAS) a fronte della diffida a sottoscrivere il verbale di delimitazione della traversa interna al centro abitato di Case Sparse di Passo del Tonale, nel territorio comunale dell’ente ricorrente, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 4 febbraio 2015.

Tale deliberazione è stata adottata dal Comune dopo che, con sentenza n. 48 del 13 gennaio 2015, questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto contro il parere negativo espresso dall’ANAS alla delimitazione del centro abitato del suddetto passo.

In tale pronuncia si è affermato, infatti, come il parere negativo censurato non potesse che essere qualificato alla stregua di osservazioni, superabili, motivatamente, dal Comune, unico titolare del potere di procedere alla delimitazione del centro abitato.

Conseguentemente, il Comune ha provveduto alla conclusione del procedimento, adottando la delibera suddetta ed invitando ANAS alla sottoscrizione del verbale di delimitazione, alla consegna del tratto di strada e all’apposizione della segnaletica.

ANAS non ha impugnato tale deliberazione, ma non ha nemmeno provveduto ad adempiere a quanto richiesto e il Comune si è, dunque, determinato alla notificazione del ricorso in esame.

Il silenzio serbato dall’Amministrazione sarebbe illegittimo perché risulterebbe violare l’art. 4, comma 6 del

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