TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202301182
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Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 01182/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'ottemperanza
della sentenza nr. -OMISSIS--OMISSIS- del Tribunale Ordinario di -OMISSIS- e della sentenza nr. -OMISSIS--OMISSIS- dell'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- dei Carabinieri in congedo -OMISSIS- -OMISSIS- agisce per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS-, con la quale il Tribunale di -OMISSIS- in funzione di giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Interno a riliquidare in suo favore il beneficio assistenziale già concesso ex art. 5 della legge n. 206/2004 in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto di invalidità complessiva del 47%, detratta la somma indennizzata in ragione della percentuale del 21% riconosciuta in via amministrativa, oltre agli accessori di legge, nonché ha accertato e dichiarato il diritto dell’odierno ricorrente: al pagamento dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di euro 1.033,00 ai sensi dell’art. 2 co. 105 della legge n. 244/2007 con decorrenza dal 12 settembre 2012, oltre agli accessori di legge; al pagamento dell’assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 4 co. 1 lett. b) n. 1 del d.P.R. n. 243/2006, con decorrenza dal 12 settembre 2012, oltre agli accessori di legge; alla
rideterminazione della retribuzione pensionabile secondo il criterio di cui all’art. 2 co. 1 della legge n. 204/2006; ad un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad