TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2010-04-16, n. 201001703
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N. 01703/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02730/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2730 del 2010, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avv. I S e legalmente domiciliata – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria del Tribunale, sita in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Questura di Roma, in persona del Questore p.t., notificato in data 04.01.2010, avente ad oggetto il respingimento dell'istanza inoltrata dal ricorrente per il trasferimento della sede della propria ditta e la revoca della licenza di agenzia di recupero crediti conto terzi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un sommario esame, i fatti descritti nel provvedimento impugnato – caratterizzati da una particolare gravità – appaiono idonei a supportare le decisioni assunte dall’Amministrazione;
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;