TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-06-11, n. 201305833

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-06-11, n. 201305833
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201305833
Data del deposito : 11 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01152/2012 REG.RIC.

N. 05833/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01152/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2012, proposto da:
M D L, rappresentato e difeso dagli avv. S F, F N e M P, con domicilio eletto presso l’ultimo in Roma, via M. Prestinari N.13;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 0008018 del 24.11.2011, notificato in data 6.12.2011 adottato dal Direttore Centrale per le Risorse Umane presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con cui dispone la revoca del DM con il quale è stata disposta l'iscrizione del ricorrente e la conseguente cancellazione dello stesso dall'elenco del personale volontario del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Trieste.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 il dott. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 3 febbraio 2012, depositato nei termini, il Sig. De Luca Massimo ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 0008018 del 24 novembre 2011, notificato in data 6 dicembre 2011, adottato dal Direttore Centrale per le Risorse Umane presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con cui dispone la revoca del D.M. con il quale è stata disposta l’iscrizione del ricorrente e la conseguente cancellazione dello stesso dall’elenco del personale volontario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, e di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e/o conseguenziale.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge n. 53/1999;
eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dell’illogicità manifesta.

Si sostiene una carenza motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto non fondato su un corretto esame di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, utili a delineare la personalità del ricorrente ed a valutare la sua concreta ed effettiva affidabilità.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. L.vo n. 165/2001;
violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 53/1989;
eccesso di potere sotto il profilo della manifesta contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza.

Considerato che la disciplina normativa in tema di accesso nel Corpo dei Vigili del Fuoco pone, quale requisito, l’essere di condotta incensurabile, non può non rilevarsi il comportamento illegittimo dell’Amministrazione che, per un quinquennio, si è avvalsa della collaborazione di un soggetto che invece oggi considera privo delle qualità morali e di condotta richieste per operare nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato documentazione utile alla definizione della controversia.

Con atto depositato il 14 marzo 2012 la difesa del ricorrente ha rinunciato alla fase cautelare del giudizio.

Alla pubblica udienza del 13 marzo 2013 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento del Ministero dell’Interno con il quale veniva disposta la cancellazione del ricorrente dall’elenco del personale volontario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste per la carenza del requisito delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 6, primo comma, lett. h) del D.P.R. n. 76 del 6 febbraio 2004.

Con la prima censura dedotta il ricorrente lamenta, in buona sostanza, una carenza motivazionale dell’impugnato provvedimento in quanto l’Amministrazione non avrebbe valutato compiutamente la sua concreta ed effettiva affidabilità.

La doglianza non si appalesa fondata.

Va premesso che il provvedimento di cancellazione impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. h) e dell’art. 20, primo comma, lett. f) del D.P.R. n. 76 del 2004 e che tale ultima disposizione normativa prevede la suddetta cancellazione nelle ipotesi di cui all’art. 35 della legge n. 521 del 1988. Tale articolo, al secondo comma, lett. a) prevede espressamente che incorre nella radiazione il personale volontario che abbia subito condanne penali per delitti dolosi, esclusa ogni eventuale procedura disciplinare.

Da ciò discende che il provvedimento di cancellazione, attesa la sua natura di atto vincolato, non è stato emanato dall’Amministrazione dell’Interno nell’ambito di una attività discrezionale, bensì sulla scorta della accertata circostanza che il ricorrente era stato condannato in sede penale per delitto doloso, senza che possa rinvenirsi in capo all’Amministrazione la possibilità di compiere una propria autonoma valutazione della natura dei fatti penalmente rilevanti posti in essere dal ricorrente ai fini di un esame circa la loro compatibilità con il servizio prestato nel Corpo dei Vigili del Fuoco. Peraltro il provvedimento impugnato, nel quale sono indicati i riferimenti normativi posti a base della sua adozione, appare sufficientemente motivato con il richiamo ai presupposti di fatto ed alla documentazione attestante la sussistenza della sentenza penale di condanna del ricorrente, divenuta irrevocabile in data 19 novembre 2000.

Anche la ulteriore censura, con la quale il ricorrente deduce una presunta contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione che si sarebbe avvalsa della collaborazione di un soggetto, successivamente considerato privo delle qualità morali e di condotta richieste per operare nel Corpo dei Vigili del Fuoco, non si appalesa fondata.

Va, infatti, osservato che l’Amministrazione, soltanto in seguito all’acquisizione del certificato del Casellario giudiziale datato 22 ottobre 2010, ha avuto piena contezza della vicenda processuale riguardante il ricorrente e di tutti i reati a lui ascritti, per cui nel comportamento dell’Amministrazione non si rinviene alcuna contraddittorietà, atteso che la impugnata cancellazione risulta adottata quale atto vincolato sulla scorta di una corretta applicazione delle vigenti disposizioni normative.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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