TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-07-31, n. 202400556

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-07-31, n. 202400556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400556
Data del deposito : 31 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2024

N. 00556/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00827/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c. p. a.;

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2024, proposto da
L T, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno – Questura di Bologna, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

-del provvedimento emesso dalla Questura di Bologna – Ufficio Immigrazione 2^ Sezione in data 17 aprile 2024 e notificato al ricorrente in data 26 aprile 2024, con il quale è stata disposta l'irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali all’impugnato provvedimento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c. p. a. in merito alla decisione della causa con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone l’odierno ricorrente, cittadino del Gambia, di aver ottenuto permesso di soggiorno per protezione speciale e di aver richiesto il 15 gennaio 2024 la conversione del suindicato titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Con provvedimento datato 17 aprile 2024 la Questura di Bologna ha dichiarato irricevibile la suindicata istanza, ritenendo la conversione non più possibile per tutte le istanze quali quella di specie presentate dopo l’entrata in vigore del D.L. 20/2023 “Cutro” come previsto anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 1 giugno 2023.

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il suesposto diniego deducendo motivo così riassumibile:

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 19

COMMA

1.1. D. LGS. 286/98, ART. 32

COMMA

3 D. LGS. 25/08;
ART. 7 DEL D. L. N. 20 DEL 2023: l’art. 7 del decreto legge “Cutro” non lascerebbe dubbi circa la possibilità di conversione dei titoli di soggiorno per protezione speciale già rilasciati prima dell’entrata in vigore del decreto, essendo del tutto arbitraria l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con la Circolare del 1 giugno 2023 come peraltro già ritenuto dalla giurisprudenza anche dell’adito Tribunale Amministrativo.

L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 24 luglio 2024, in presenza del solo difensore di parte ricorrente, il Collegio ha evidenziato la possibilità di decisione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

DIRITTO

1.-Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito precisate.

2.- In relazione agli elementi di fatto rilevanti per la decisione della presente controversia, va rammentato che il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato in data 3 maggio 2023 e con scadenza fissata al 3 maggio 2025 ex art. 32, co. 3, del D.Lgs. n. 25/2008 e art. 19, comma 1.1., del D.Lgs. n. 286/1998.

3.- Tanto premesso in punto di fatto, giova ricordare che questo Tribunale, di recente, ha già avuto modo di affrontare casi del tutto analoghi e sovrapponibili a quello qui in esame (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 7 febbraio 2024, n. 92;
Id. 26 febbraio 2024, n. 148).

E’ stato, invero, evidenziato che l’art. 6, comma 1 bis, lett. a), del D.Lgs n. 286/1998, nella versione precedente alla modifica introdotta dal D.L. n. 20/2023, prevedeva che “Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:

a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251“. Come detto tale disposizione è stata abrogata dall’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. “decreto Cutro”), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, normativa entrata in vigore il 6.5.2023

Tale modifica normativa, però, a differenza di quanto sostenuto dalla Questura di Bologna nel provvedimento gravato, non consente di ritenere che le istanze di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentate dopo l’entrata in vigore del c.d. “decreto Cutro” non possano trovare accoglimento.

Invero, lo stesso art. 7 del D.L. n. 20/2023 dispone, al comma 2, che “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”;
il successivo comma 3 prevede che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.

Nel caso in esame, come in precedenza ricordato, il permesso di soggiorno per protezione internazionale è stato rilasciato in data 3 maggio 2023 e al momento in cui è stata chiesta la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato era in corso di validità (essendo prevista la scadenza del medesimo titolo al 3 maggio 2025).

Conseguentemente, trova applicazione il comma 3 dell’art. 7 del D.L. n. 20/2023, il quale, in relazione ai permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell’art.19, comma 1.1 e in corso di validità, mantiene ferma “la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge” ( ex multis T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 31 gennaio 2024, n. 249).

4.- Sotto tale profilo sostanziale sono fondate le dedotte censure di violazione della normativa di riferimento e il provvedimento impugnato è, dunque, illegittimo e va pertanto annullato, in quanto nel rilevare l’intervenuta eliminazione della possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione internazionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato –in precedenza, invece, prevista dal l’art. 6, comma 1 bis, lett. a), del D.Lgs n. 286/1998 –l’Amministrazione non ha tenuto conto della disciplina transitoria di cui al comma 3 del medesimo art. 7 del D.L. n. 20/2023.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

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