TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2014-07-24, n. 201404201
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N. 04201/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07088/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7088 del 2007, proposto da:
R R, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo stesso in N, via Duomo, n. 348;
contro
Comune di N, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, C E, B C, A C, A I F, G P, A P, B R e R R, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in N, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale;
per l'annullamento
della disposizione dirigenziale n. 881 del 24/08/2007 di demolizione delle opere abusive eseguite alla via Torrione S. Martino n. 27, consistenti nella realizzazione di un soppalco ripostiglio di circa 7 mq impostato a circa 2 mt dal calpestio ed a circa mt. 1,80 dal solaio di copertura;nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di N;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 7088 dell’anno 2007, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di essere proprietaria di un immobile sito in N alla via Torrione S. Martino n. 27, e di avervi eseguito alcune opere interne di manutenzione straordinaria;
che l’Amministrazione le notificava l’atto impugnato.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 18.06.2014, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 31 D.P.R. n. 380/01, atteso che per le opere in questione non è necessario il permesso di costruire, sicché non è legittimo ordinarne la demolizione;trattasi infatti di opere di manutenzione straordinaria;2) l’art. 64 comma 8 lett. d) consente in zona A la realizzazione di soppalchi entro il limite del 40% della superficie utile dell’unità abitativa, ed ai sensi degli artt. 15 del regolamento edilizio e 31 lett. c) l. 457/1978 trattasi di intervento assoggettato a d.i.a..
L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso, richiamando precedenti relativi a casi del tutto analoghi e precisando che non sono state rispettate le altezze minime, valevoli anche il soppalco è adibito a ripostiglio / deposito.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Come correttamente eccepito dall’Amministrazione, relativamente ad un caso del tutto analogo (ricorso avverso un provvedimento di demolizione di un soppalco di 7 mq destinato a ripostiglio), questa Sezione ha ritenuto che: ".... tràttasi evidentemente di opere che hanno determinato un incremento delle superfici dell'immobile de quo e che, per tale ragione, devono ritenersi assoggettate al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 (nel testo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 301/2002), secondo il quale é necessario il permesso di costruire per "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici ..." (in termini, T.A.R. Campania, N, Sez. IV, 27 giugno 2005, n. 8681).
Invero, secondo la giurisprudenza, deve ritenersi assoggettata al preventivo rilascio della concessione (oggi permesso di costruire) la realizzazione di un soppalco (T.A.R. Campania N, Sez. IV, 27 giugno 2005, n. 8681), e, in base all'art. 7 della legge n. 47/1985 (oggi sostituito dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001), laddove venga accertata l'esecuzione di opere in assenza della prescritta concessione edilizia, l'adozione dell'ordine di demolizione costituisce un atto dovuto (ex multis, T.A.R. Campania, N, Sez. .1V, 21 febbraio 2006, n. 2194);ciò in quanto, come nel caso di specie, il soppalco comporta un innegabile incremento della superficie calpestabile.
Né in questa sede alcun rilievo può assumere la circostanza che la ricorrente avrebbe realizzato le opere in questione al solo scopo di rendere idoneo il nuovo ambiente a ripostiglio." (TAR Campania N, sez. IV, n. 9518/2008). Non può dunque, ritenersi fondata la censura secondo cui per la realizzazione del soppalco in questione sarebbe sufficiente una semplice d.i.a..
Inoltre, come pure eccepito dall’Amministrazione, il soppalco è stato impostato a m. 2 dal calpestio e a m. 1,80 dal solaio di copertura, dunque con violazione delle altezze minime fissate dalla legislazione vigente e dallo stesso regolamento edilizio comunale, il quale, all'articolo 15, comma 2, sancisce che "Le altezze minime interne non possono essere inferiori a quelle fissate rispettivamente per gli ambienti abitativi e per i vani accessori, dall'art.43, comma 2, lett. b) della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni" e, dunque, rispettivamente, a m.2,70 e m.2,40;tali altezze si impongono anche per i soppalchi adibiti a deposito o ripostiglio.
È, dunque, irrilevante la norma di cui all’art. 64 comma 8 lett. d), che consente in zona A la realizzazione di soppalchi entro il limite del 40% della superficie utile dell’unità abitativa, ma pur sempre nel rispetto delle altezze minime prescritte.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.