TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400081
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Testo completo
Pubblicato il 04/01/2024
N. 00081/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2023, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, Via Saccano n. 13 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
G P, non costituita in giudizio;
P P, non costituito in giudizio;
S P, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n. 3338/2021 pubblicata il 9.11.21 notificata in data 1.3.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato nelle date 4, 7 e 12 luglio 2023 e depositato in data 6 luglio 2023 il ricorrente sig. F P ha rappresentato quanto segue.
Con ricorso iscritto al n. r.g. 2802/2004 i sigg.ri G, Francesco, P e S P hanno chiesto la condanna della Provincia Regionale di Messina, oggi Città metropolitana di Messina, al risarcimento del danno per occupazione illegittima e irreversibile trasformazione del bene per la realizzazione della strada panoramica di Messina.
All’esito del giudizio, con sentenza 9 novembre 2021, n. 3338, in accoglimento della domanda spiegata, il Tribunale adito ha condannato la Città Metropolitana di Messina alla restituzione del bene ovvero al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, disponendo che la stessa Città Metropolitana di Messina dovesse determinarsi in ordine alla restituzione o all'acquisizione del bene entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza.
Detta sentenza, notificata in data 1 marzo 2023, è passata in giudicato, in quanto non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione; inoltre, sussiste l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi nascenti dalla sentenza de qua .
1.1. Nessuno dei soggetti intimati - Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, sig.ri G, P e S P - si è costituito in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente sig. F P ha chiesto al Tribunale adito di voler (in sintesi):
- ordinare l’ottemperanza al giudicato della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione disponendo la restituzione del bene ed il pagamento del risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima ovvero ordinando che venga acquisito e corrisposto l'indennizzo di legge ed il risarcimento dei danni secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore del ricorrente del risarcimento dovuto con interessi e rivalutazione monetaria;
- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
2. In via preliminare occorre osservare che l’azione di ottemperanza è esperibile dal singolo comproprietario (nel caso che occupa, il sig. F P), in quanto titolare di un diritto che - sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti (nel caso in esame i sig.ri G, P e S P) - investe l’intera cosa comune e non una frazione della stessa, e come tale legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 ottobre 2021, n. 1694 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
In altri termini, la titolarità del diritto investe un bene (l’immobile), considerato dalla sentenza ottemperanda nella sua interezza e, come tale, insuscettibile di frazionamento, di guisa che l’azione di un solo comunista è ben possibile, poiché, ove la stessa non fosse unitariamente condotta, verrebbe pregiudicato lo stesso conseguimento del bene della vita in capo al ricorrente.
Diverse, ovviamente, sono le ipotesi, qui non rilevanti, il cui diritto da conseguire è frazionabile.
3. Il ricorso merita di essere