TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-03-10, n. 201402727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-03-10, n. 201402727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201402727
Data del deposito : 10 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03785/2013 REG.RIC.

N. 02727/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03785/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3785 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

ZUCCARI

Avv. M, rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. M R e dall'Avv. G C.ed elettivamente domiciiato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cicerone n. 44;

contro

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
la BANCA D'ITALIA. in persona del Governatore p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocatura della Banca stessa dagli avvocati Olina Capolino, Domenico De Falco e Michele Cossa elettivamente domiciliata in via Nazionale n.91;

nei confronti di

Collegio Commissariale straordinario della Banca Popolare di Spoleto Spa, in persona dei suoi componenti p .t. prof. Brancadoro Gianluca;
dott. Stabile Nicola e dott. Giovanni Boccolini
Banca Popolare di Spoleto Spa. in persona del legale rappresentante p. t.

per l'annullamento

del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.016 dell'8 febbraio 2013, comunicato il 12 febbraio 2013, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Spoleto Spa contestualmente sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art.70, comma 1, lett. a) e b) del TUB, nonché

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/ o collegato, ivi compresa la sottostante proposta formulata con nota della Banca d'Italia n.0105750/13 del30.1.2013 ed in quanto occorra il provvedimento di nomina del Collegio commissariale straordinario di estremi sconosciuti

per l’annullamento

(motivi aggiunti)

del provvedimento della Banca d'Italia n.0286464/13 del 21.3.2013 con il quale è stato espresso diniego di approvazione della decisione della Banca Popolare di Spoleto Spa di procedere all'aumento di capitale sociale fino ad un massimo di € 100 milioni, di cui € 30 milioni in azioni e € 70 milioni in obbligazioni convertibili in azioni;
ivi compresi gli atti del procedimento e, segnatamente:

la nota della Banca d'Italia prot.0105799/13 del 31.1.2013, la nota della BPS prot.23/13 del 7.3.2013 (doc. 28,26 e 27 di produzione di Banca d'Italia), nonché le note del 21.9.2012 e del 20.7.2012, nella citata nota del 31.1.2013, nonché, in via derivata, degli atti e provvedimenti indicati nell'epigrafe del ricorso introduttivo del presente giudizio


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca D'Italia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Riferisce in fatto e non è contestato la difesa erariale che:

a)La BPS, società quotata sul mercato MTA di Borsa italiana, ha come principali azionisti la SCS (51.2% del capitale) e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. — MPS (26%), i cui rapporti sono disciplinati da patti parasociali volti ad individuare alcune materie, anche di tipo strategico, sulle quali deliberare concordemente.

b) Pregressi sopralluoghi ispettivi presso la BPS, da tempo all’attenzione della Vigilanza, avevano evidenziato conflittualità tra i soci e difficoltà ad individuare con chiarezza la “linea di controllo”, anche in relazione agli assetti operativi e di governo della SCS, unite a una governance caratterizzata da condotte improprie e poco trasparenti dell’allora Presidente del C.d.A., sig. G A. Tale situazione non aveva mancato di riverberarsi negativamente sulle principali coordinate tecnico organizzative.

c) A seguito degli interventi condotti dalla Banca d’Italia dopo l’ispezione svolta nel 2010, il Sig. A si dimetteva nel febbraio 2011, assumendo la presidenza della SCS e il dott. F T assumeva la carica di Direttore Generale di BPS, peraltro senza l’espresso gradimento di MPS, previsto dai patti parasociali.

d) Essendosi verificata una palese violazione dei patti parasociali, nel mese di luglio 2012, MPS comunicava di aver disdettato i patti parasociali e di aver attivato la clausola, ivi prevista, in base alla quale SCS è obbligata alla corresponsione di un importo per il riacquisto delle interessenze detenute da MPS nella banca e nella stessa SCS (opzione “put”).

d) Nuovi accertamenti di vigilanza condotti dal 16.7 al 6.12.2012 e conclusisi con giudizio complessivo “sfavorevole”, confermavano una situazione di grave anomalia della governance di BPS, attestata dall’aspra contrapposizione creatasi tra SCS e MPS, dalla accesa conflittualità negli organi aziendali, dalla incontrollata e imprudente condotta operativa del nuovo D.G., da una carenza nei controlli interni ( con negativi riflessi sulla situazione tecnica della banca, un rapido e forte deterioramento degli equilibri tecnici, con un netto scadimento della qualità degli impieghi, una sensibile esposizione al rischio di liquidità e pesanti ripercussioni sulla redditività e sul patrimonio di vigilanza. Rilevanti anche le inosservanze della normativa in materia di trasparenza e antiriciclaggio).

e) L’Autorità di Vigilanza, ritenendo gravi le irregolarità e le violazioni normative riscontrate - ascrivibili agli organi aziendali e indice della sussistenza di una crisi nella banca, non superabile in via autonoma - ha pertanto proposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della BPS e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70, co. I, lett. a) e b) del T.U.B..

f) Analoghi provvedimenti sono stati assunti anche nei confronti di Spoleto Credito e di Servizi Società Cooperativa (SCS).

g) In relazione a ciò e considerato che è stata proposta la sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria della controllata BPS, la Banca d’Italia, ove fosse stato emanato il decreto di amministrazione straordinaria, ha proposto anche lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della controllante SCS, ai sensi degli artt. 70, co. I, lett. b), 98, Co. 2, lett. b) e 105 del T.U.B.. Le proposte formulate sono state condivise dal Ministro dell’Economia e delle Finanze che, nell’emanare i decreti impugnati indicati in epigrafe, le ha integralmente richiamate e ne ha recepito le motivazioni.

Con il ricorso in esame parte ricorrente in qualità di Vice Presidente vicario del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Spoleto Spa impugna il disposto scioglimento indicato in epigrafe unitamente alla proposta della Banca d'Italia deducendo i seguenti motivi di gravame:

1. violazione e/ errata e/ o falsa applicazione dell'art. 70 del D.Igvo n.385 del1993, in relazione all'art.7 della L. n.241 del 1990,nonché eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.

Le disposizioni di cui all'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n.385 del 1993 costituiscono norme speciali e derogatorie rispetto alle generali previsioni di cui all'art.7 della L.n.241 del 1990 e, pertanto, le stesse vanno interpretate ed applicate restrittivamente.

La disposizione dettata dal terzo comma dell'art.70 cit. si riferisce alla comunicazioni del decreto (ossia a procedimento ultimato e dopo che il Ministro ha deciso di accogliere la proposta della Banca d'Italia disponendo lo scioglimento degli organi).

Viceversa, l'art.7 della L.n.241/90, si riferisce alla fase prodromica finalizzata alla realizzazione di contraddittorio a livello procedimentale e, quindi, relativa ad una fase che precede l'emanazione del provvedimento finale.

Pertanto, fatte salve particolarissime situazioni di urgenza ove sussiste l'obiettiva necessità di emanare provvedimenti immediati (non rinvenibile nella fattispecie, stante anche l'assenza di motivazione sul punto), non è dato rilevare alcuna incompatibilità tra l'espletamento del contraddittorio procedimentale ex art.7 L.241/90 cit. e la disposizione di cui al terzo comma dell'art.70 del TUB, con conseguente l'obbligo, a carico del Ministero procedente, di comunicare agli interessati la proposta della Banca d'Italia o, quantomeno, le risultanze dell'attività ispettiva onde acquisire eventuali memorie per poi decidere sull'accoglimento o meno dellaproposta della Banca di vigilanza.

2 Peraltro nella specie, stante la carenza di qualsivoglia forma di contraddittorio nella fase procedimentale, il Ministro - titolare del potere di disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca - non poteva esimersi dallo svolgere autonoma attività istruttoria di verifica e controllo dei fatti e circostanze dedotte in relazione della Banca d'Italia.

Trattasi dunque di un potere discrezionale che la legge riserva all'Autorità ministeriale la quale, pertanto, una volta acquisita la proposta da parte dell'Istituto di Vigila nella specie laddove non è stato svolto alcun contraddittorio procedimentale, deve necessariamente effettuare una autonoma istruttoria e decidere motivatamente.

3. violazione dell'art.4 del T.U.B. (D.Lgs.vo n.385 del 1993), violazione dei principi sul contraddittorio e. sulla partecipazione, contraddittorietà con precedenti determinazioni, illogicità ed ingiustizia manifesta avendo la Banca d'Italia omesso di comunicare ai competenti organi (in carica) della Banca Popolare di Spoleto Spa, le risultanze degli accertamenti ispettivi, unitamente alla documentazione di riferimento, onde consentire di fornire elementi ulteriori di valutazione e doverosi chiarimenti.

4. Violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art.70 del TUB (D.Lgs.vo n.385 del1993), nonché eccesso di potere nelle distinte figure del difetto assoluto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, sviamento, difetto e\o insufficienza e /o erroneità dei motivi.

Con l'impugnato provvedimento il Ministro ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della BPS rilevando, conformemente alle indicazioni della Banca d'Italia, la sussistenza, nella fattispecie, delle condizioni di cui alle lette. a) e b) dell'art. 70, TUB, e l'accertamento di - "gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca" (lett.a) e - "gravi perdite del patrimonio" (lett.b ).

Il Ministro competente all'emanazione del provvedimento, si è limitato a recepire acriticamente la proposta della Banca d'Italia (nota n.0105750 del 30.1.2013) e, conseguentemente, è a ,quest'ultima che va fatto riferimento al fine di verificare la rilevanza e fondatezza in fatto ed in diritto degli addebiti esposti in relazione alla normativa di riferimento.

Con gli atti impugnati vengono sollevate questioni che non costituiscono gravi irregolarità nell'amministrazione, né dimostrano gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, né infine attengono a previsioni di gravi perdite patrimoniali.

Sotto tale profilo parte ricorrente contesta e controdeduce dettagliatamente alle anomalie e violazioni riscontrate in ordine

4.1 "alla rapida crescita degli impieghi" e "deterioramento della qualità del portafoglio"

4.1.2 alla affermazione secondo cui l'evoluzione della crescita degli affidamenti sarebbe avvenuta in modo incontrollato.

4.1.3 al rilievo sulla rapida crescita degli impieghi, valutato come primario elemento di segno negativo dell'attività gestionale della BPS.

4.1.4 ai contrasti tra i consiglieri (sulle modalità di conduzione della Banca da parte del D.G. in relazione alla concessione di nuovi affidamenti).

4.1.5 agli ulteriori rilievi espressi nella proposta e concernenti sostanziali critiche al Presidente in carica nel 2012 (assenza ingiustificata per circa tre mesi) e al Direttore generale,

4.2 alle "diffuse irregolarità e violazioni normative" (punto 2.3 della proposta).

4.2.1 al contratto di lavoro del Direttore Generale - trattamento economico non in linea con le disposizioni di vigilanza.

4.2.2 alla restituzione della somma di €.180.000 al sig.A Giovannino con il voto contrario di alcuni consiglieri e senza preliminare valutazione da parte delle strutture interne competenti.

4.2.3 alla concessione di un mutuo di € 2,5 mln alla EGBM srl, cui era indirettamente interessato un consigliere, poi dimessosi, sulla quale il Cda aveva disposto approfondimenti circa l'applicabilità dell'art.136 TUB.

4.3 alla inadeguatezza del processo di gestione del credito (punto 2.4 della proposta).

4.3.1 alla pretesa "carenza nelle linee strategiche e nei limiti all'assunzione dei rischi".

4.3.2 alla affermata inadeguatezza quali-quantitativa delle risorse.

4.3.4 alle pretese carenze nella regolamentazione interna e negli strumenti di "reporting".

4.3.5 alla affermata inefficacia del processo di recupero del credito.

4.4 alla pretesa inidoneità dell'assetto organizzativo della Banca in ordine al presidio della gestione aziendale e inadeguatezza del sistema dei controlli (punto 2.5 della proposta).

4.4.1 al preteso indebolimento delle risorse umane destinate alle strutture centrali a favore della rete commerciale;
ed anche per le unità organizzative centrali preposte all'attività di controllo che presentano anch'esse un numero sostanzialmente invariato di risorse assegnate;

4.4.2 al sistema dei controlli interni

4.4.3 agli specifici addebiti mossi dalla Vigilanza con riferimento alla attività di. "risk management" e della "compliance"

4.5 alle affermate carenze in relazione al rispetto della normativa in materia di trasparenza ed antiriciclaggio (punti 2.6 e 2.7 della proposta).

4.6 all'affermato rischio di credito, perdita di patrimonio e rischio di liquidità della Banca

4.6.1 in relazione al preteso rischio di credito

4.6.2 all'affermato deficit del patrimonio di vigilanza.

4.6.3 all'asserito rischio di liquidità,

4.6.4 alle carenze organizzative e procedurali in materia di gestione della liquidità

Nelle more del giudizio la Banca d'Italia, costituitasi in giudizio ha prodotto in giudizio vari documenti ivi compresi quelli indicati in epigrafe dai quali risulta che:.

1) Dalla parte motiva del provvedimento in data 21.3.2013 e del precedente preavviso di diniego del 31.1.2013, emerge che Banca Popolare di Spoleto Spa . in data 10 luglio 2012 ha sottoposto all'approvazione dell'istituto di vigilanza (ex art.86 TUB) modifiche statutarie comprendenti tra l'altro un'operazione di aumento di capitale sociale fino ad un massimo di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro di azioni e 70 milioni di euro mediante un'emissione di obbligazioni convertibili in azioni (soft mandatory ossia convertibili per decisione unilaterale dell'emittente), al fine, non solo di rafforzare il profilo patrimoniale delle Banca, ma anche in funzione delle strategie di sviluppo stabilite dal piano industriale per il triennio 2012-2014.

2) In data 27 luglio 2012 BPS ha fornito un supplemento informativo richiesto da Bankitalia il 20 luglio 2012, trasmettendo peraltro la relazione di supporto redatta dal più importante intermediario finanziario italiano: Banca IMI Spa.•

3) In data 10 agosto 2012 l'Assemblea straordinaria di BPS Spa. ha approvato l'operazione di aumento di capitale come sopra indicata .

In data 12 settembre 2012 Bankitalia ha disposto per la seconda volta la sospensione dei termini del procedimento(termini già sospesi la prima volta con la nota del 20 luglio 2012), rilevando la necessità di acquisire le risultanze degli accertamenti ispettivi in corso dal 16 luglio 2012 (che poi si sono conclusi il 6 dicembre 2012).

Con provvedimento della Banca d'Italia n.0286464/13 del 21.3.2013 è stato espresso diniego di approvazione della decisione della Banca Popolare di Spoleto Spa di procedere all'aumento di capitale sociale fino ad un massimo di € 100 milioni, di cui € 30 milioni in azioni e € 70 milioni in obbligazioni convertibili in azioni.

Con motivi aggiunti parte ricorrente impugna il predetto provvedimento e gli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di gravame:

1. Quanto al provvedimento di diniego di accertamento.

1.1 Guardando ai motivi esternati per giustificare l'emanazione del provvedimento di diniego di accertamento della conformità dell'operazione di rafforzamento patrimoniale della BPS ai principi di sana e prudente gestione, emerge anzitutto un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione quale risulta dal provvedimento impugnato e dagli altri atti del procedimento.

Emerge evidente che Banca d'Italia ha, di volta in volta, tentato di giustificare il proprio comportamento aprioristicamente preclusivo all'aumento di capitale, poggiando le proprie ragioni su rilievi diversi o comunque non puntualmente coincidenti con quelli esternati negli atti del procedimento sopra menzionati.

Pertanto il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo, anzitutto, per evidente perplessità dell'impianto moti.vazionale che si risolve in un vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta, parziale contraddittorietà e sviamento.

1.2 Sotto altro profilo va comunque contestata la fondatezza dei motivi esternati, l'esame dei quali mostra la pretestuosità, illogicità manifesta e contraddittorietà dell'impugnato diniego che si risolve in una violazione dell'art.56 del D.Lg.vo 1.9.1993 n.385 e, in via derivata, nell'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

A tale riguardo parte ricorrente contesta dettagliatamente:

1.2.1 il motivo secondo cui solo con l'attività di accertamento in corso potrà emergere l'effettivo fabbisogno patrimoniale di cui la banca necessita.

1.2.2 il motivo sulla incertezza circa la realizzabilità dell'aumento di capitale per effetto:

.: della situazione di difficoltà finanziaria della Spoleto Credito Servizi;

- della disdetta dei patti parasociali da parte dei MPS;

- della inutilizzabilità dell'emissione obbligazionaria per 18 mesi, (cosi si esprimono: la relazione ispettiva a pag.3, punto 2;
la proposta di commissariamento del 30.1.2013, punto 3 e l'atto di preavviso di diniego del 31.1.2013), non pare si possa disconoscere che il motivo si risolve in una petizione di principio apodittica ed illogica perché priva del benché minimo concreto riscontro e, per di più~ violativa dell'art.56 del D.Lgs.vo n.385 del1.9.1993.

1.2.3 il motivo secondo cui il deliberato aumento di capitale sarebbe stato insufficiente a fronteggiare i rischi di primo • e di secondo pilastro (in tal senso v. preavviso di diniego 31.1.2013 e provvedimento di diniego).

2. Quanto ai provvedimenti di sospensione del procedimento ex art.56 TUB.

Dalla parte motiva della nota del 31.1.2013 (preavviso di diniego - doc.26) risulta che il procedimento di accertamento finalizzato all'aumento di capitale di BPS ha avuto inizio in data 10 luglio 2012.

Poiché il procedimento stesso si è concluso (con esito negativo) in data 21.3.2013, ossia dopo ben 8 mesi e 11 giorni, è evidente che Banca d'Italia ha agito in violazione dell'art.S del proprio regolamento.

Di qui l'illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione dell'art.8 cit., nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione, manifesta ingiustizia.

DIRITTO

Con il primo secondo e terzo motivo di gravame parte ricorrente lamenta asserite violazioni degli art.4 e 70 Tub ed un presunto eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta.

Preliminarmente il ricorrente muove sia nel ricorso che nella memoria del 23 luglio 2013. una serie di eccezioni relativamente alla correttezza delle forme procedimentali seguite dalla Banca d'Italia e da Ministero dell' Economia per assumere le determinazioni oggetto di impugnazione.

Secondo il ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero stati emanati in violazione dei principi generali dell' azione amministrativa, non avendo riconosciuto i diritti di partecipazione degli interessati. In particolare, si lamenta l'omessa instaurazione di un contraddittorio con gli esponenti dell'intermediario e la mancata comunicazione delle risultanze ispettive, che avrebbe permesso loro di apportare elementi utili alla valutazione dell' Autorità.

Le doglianze sono prive di fondamento.

Ed invero è oramai univoca e dominante giurisprudenza (TAR Lazio, sez. III, 21 aprile 2010, n. 7849;
Cons, Stato sez VI, 4 giugno 2007, n. 2945), che nel procedimento per lo scioglimento degli organi aziendali, in considerazione degli interessi tutelati, non è prescritta la comunicazione di avvio ex art. 7 1. n. 241/1990.

Né ha pregio la tesi di parte ricorrente tesa a sostenere, al tempo stesso, comunque l'esistenza di un obbligo comunicativo della proposta (obbligo inesistente ai sensi del richiamato art. 70.3 TUB) o quanto meno delle risultanze ispettive, al fine di permettere agli ispezionati di circostanziare i fatti ed esporre elementi controdeduttivi: e ciò in quanto, come giustamente controdedotto dalla difesa della Banca d’Italia, il procedimento ispettivo non si conclude con un provvedimento autoritativo ma con un atto di accertamento rispetto al quale non è prescritta né potrebbe esserlo, alcuna partecipazione, potendo tale mero accertamento essere contestato solo unitamente al provvedimento (questo si autoritativo) che eventualmente ne derivi. Non è quindi sostenibile la richiesta di una "partecipazione" alla valutazione delle risultanze ispettive;
né d'altra parte è possibile, per espressa previsione normativa la partecipazione al procedimento di amministrazione straordinaria, rispetto al quale il legislatore ha considerato recessivo tale interesse rispetto a quello alla stabilità e alla salvaguardia dei depositanti, degli investitori e del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso, interesse di rilievo costituzionale (art. 47 Cost.).

Conseguentemente non è prescritta in tale ipotesi la comunicazione di avvio del procedimento, funzionale a permettere agli interessati l'esercizio delle facoltà partecipative previste dalla 1. n. 241/1990;
non si tratta solo della possibilità per l'Autorità di trascurare un adempimento formale, ma di fattispecie in cui la stessa partecipazione al procedimento non è ammessa.

Né hanno ingresso in questa sede le doglianze correlate all’asserita violazione della disciplina interna della Banca d’Italia data la prospettazione totalmente generica e non circostanziata ed illustrata nella memoria non ritualmente notificata del 23.7.2013.

In ogni caso riferisce sul punto l’Amministrazione resistente come la medesima abbia rispettato scrupolosamente la disciplina dl legge e la propria normativa secondaria (in particolare, Circ. 269/2009 Guida per l'attività di vigilanza), per ciò che attiene alla conclusione degli accertamenti ispettivi e alle procedure di urgenza. E ciò anche per il richiamo inconferente alla violazione della Guida nella parte in cui la Circolare prevede la comunicazione agli organi aziendali del verbale ispettivo, al fine di richiamare la loro attenzione sui problemi rilevati in corso di ispezione e stimolare l'adozione delle iniziative opportune, senza peraltro consentire alcun contraddittorio su di esso.

Sul punto la difesa della Banca d’Italia chiarisce infatti che la stessa Guida (Parte II, Sez. I, Cap. II, punto II.6.2), nei casi in cui, come quello di specie ove gli accertamenti si siano conclusi con un giudizio"sfavorevole", ovvero il più basso della griglia valutativa in uso prevede una procedura molto più snella e rapida, escludendo tale interlocuzione con gli intermediari vigilati, anche in questo caso per permettere la celere adozione dei provvedimenti necessari. L'impiego d tale più snella procedura è in particolare previsto qualora i controlli condotti sugli intermediari evidenzino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del TUB. Tale disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria, prevede che, allorché venga ipotizzata l’adozione di misure quali la proposta di amministrazione straordinaria, questa sia predisposta dal Servizio competente e deliberata dal Direttorio, senza che il rapporto ispettivo venga comunicato in alcun modo all’intermediario. La prevista deroga è quanto mai opportuna, considerato che, diversamente, si correrebbe il rischio di far conoscere in anticipo la prossima adozione dei provvedimenti di rigore, compromettendo gli interessi generali ad essi sottesi. Ma essa è prima di tutto doverosa, in quanto, se all'opposto dovesse valere sempre la procedura ordinaria erroneamente ricordata nella memoria avversaria, l'atto secondario della Banca d'Italia sarebbe in pieno contrasto con l'art. 70, comma 3 TUB.

Del pari infondate si appalesano le censure correlate all'attività del Ministro, dato che la possibilità di motivare un provvedimento ob relationem è espressamente consentita dalla legge (art. 3 co. L.241/90) e ammessa pacificamente dalla giurisprudenza (cfr. ad esempio Tar Lazio, sez. III, 18.3.2010, n. 4274;
id., 22.6.2011, n. 5567;
sez. I, 3 maggio 2007, n. 3889), senza che ciò evidenzi un difetto istruttoria da parte dell' autorità decidente. E, nella fattispecie la decisione del Ministro è stata assunta sulla base di una proposta ampia, articolata documentata, le cui motivazioni sono state valutate, richiamate e fatte proprie dal Ministro nel decreto di scioglimento degli organi della BPS.

Con il quarto motivo di gravame si deduce la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art.70 del TUB (D.Lgs.vo n.385 del1993), nonché l’eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, sviamento, difetto e/o insufficienza e/o erroneità dei motivi, contestando dettagliatamente la sussistenza di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, di previsioni di gravi perdite patrimoniali in ordine:

4.1 "alla rapida crescita degli impieghi" e "deterioramento della qualità del portafoglio":

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