TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-02-06, n. 202300827
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Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 00827/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00811/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2021, proposto da
O A, S R, G C, rappresentati e difesi dagli avvocati R F, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro n. 3066/2018, pubblicata il 18/09/2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza del giudice ordinario citata in epigrafe, il Ministero resistente è stato condannato, tra l’altro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, odierni ricorrenti.
La sentenza è stata munita di formula esecutiva in data 14/11/2018, veniva notificata in tale forma il 27-30/11/2018.
E’ decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, senza che il Ministero resistente abbia provveduto al pagamento.
In ossequio al criterio di ripartizione dell’onere probatorio fondato sul principio della “vicinanza” degli elementi di prova, dettato dall’art. 64 c.p.a. e applicabile anche al giudizio di ottemperanza, parte ricorrente ha allegato l’esistenza del fatto costitutivo del suo credito pecuniario e l’inadempimento. Parte resistente non ha fornito la prova contraria del fatto positivo del pagamento.
Deve pertanto accogliersi il ricorso e dichiararsi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione;entro detto termine il Ministero soccombente dovrà provvedere non solo ad adottare i mandati di pagamento, ma a corrispondere effettivamente la somma ai creditori ricorrenti, oggetto di condanna giudiziale.
Va accolta anche la richiesta di nominare sin d’ora il commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione.
Si nomina, quindi, quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a favore di un funzionario dell’ufficio al quale, in caso di insediamento ed effettivo svolgimento dell’attività, è riconosciuto un anticipo sul compenso pari ad euro 500,00 a carico dell’amministrazione eventualmente rimasta inottemperante
Il commissario ad acta , quale ausiliario del giudice ex art. 21 c.p.a. (cfr. Ad. Plen. 8/2021) darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio e senza seguire l’ordine dei pagamenti già previsti dall’amministrazione, dovendo procedere entro il termine qui assegnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.