TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-05-28, n. 201001365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-05-28, n. 201001365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201001365
Data del deposito : 28 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00330/2010 REG.RIC.

N. 01365/2010 REG.SEN.

N. 00330/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2010, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri n. 54;

contro

Comune di Calasetta in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Carrara n. 4;

per la declaratoria dell'illegittimità

del silenzio serbato dal Comune di Calasetta rispetto all'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 20 gennaio 2010 al fine di prendere visione del fascicolo relativo alla pratica di V M e nel dettaglio:

copia del progetto e della concessione edilizia e dei relativi pareri e nulla osta della Regione autonoma della Sardegna;

copia del verbale di accertamento dell’ufficio tecnico comunale;

copia dell’ordinanza di demolizione dell’ufficio tecnico;

copia della variante in corso d’opera per il parere di conformità con il progetto, il parere della commissione edilizia e/o dell’ufficio tecnico ed il parere dell’esperto sul paesaggio;

nota di trasmissione alla Regione Sardegna – assessorato competente;

copia dell’eventuale ricorso al T.a.r. del privato cittadino per l’impugnativa dell’ordinanza;

copia della delibera della Giunta di incarico all’avvocato per la tutela degli interessi del Comune;

copia delle memorie difensive dell’avvocato del Comune eventualmente depositate al T.A.R. e note dell’eventuale controinteressato;

i pareri e le relazioni dell’ufficio tecnico comunale e del responsabile del procedimento individuato ai sensi della L. 241 del 1990.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calasetta in persona del Sindaco p.t.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone il ricorrente, consigliere comunale di minoranza del Comune di Calasetta di avere appreso dai quotidiani del rinvio a giudizio per abuso edilizio dell’ing. Antonio Vigo, Sindaco del Comune.

L’abuso sarebbe stato commesso nella qualità di progettista di un immobile nell’anno 2006, quando ancora non aveva assunto la carica di primo cittadino.

Il 20 gennaio 2010 il ricorrente presentava istanza con la quale richiedeva di accedere alla documentazione descritta in epigrafe.

A tale istanza il Comune non ha dato riscontro.

Insorge quindi per sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio opposto dal Comune di Calasetta e per l’effetto, ordinare di consentire al ricorrente l’esercizio del diritto di accesso agli atti in epigrafe indicati.

Si è costituito il Comune di Calasetta chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 28.04.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va anzitutto ricordato che quello dei consiglieri comunali e provinciali di accedere agli atti degli enti locali presso i quali espletano il loro mandato è un diritto soggettivo pubblico espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Esso è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11 novembre 2009 , n. 1607).

Tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e l’accesso del consigliere comunale di cui all’art. 43 del d.lgs. 267 del 2000, sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune.

Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 267 del 2000, al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego di accesso agli atti del Comune (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (Consiglio di Stato sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855).

L’unico limite che il consigliere comunale incontra è stato già individuato da questo Tribunale Amministrativo Regionale che ha affermato il principio secondo cui il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 16 gennaio 2008 , n. 32).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio il ricorso merita accoglimento tenuto conto che la richiesta appare pienamente riconducibile a quelle volte ad ottenere notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato dei consiglieri comunali.

Il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, posto che il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto, ma solo quello funzionale per cui tale strumento non deve essere piegato a strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa, con istanze ripetute che, a causa del loro numero, possano tradursi in un aggravio se non nella paralisi del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte, o per determinare un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione, vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Con specifico riferimento ad un procedimento di repressione di un abuso edilizio, deve essere consentito l'accesso del consigliere comunale agli atti di natura amministrativa inerenti al procedimento (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 07 maggio 2009 , n. 143).

Va ancora precisato che qualsiasi atto che non abbia contenuto di accoglimento (limitazione, differimento, rifiuto) adottato dall'amministrazione a riscontro dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi è da considerare elusiva dell'obbligo di provvedere e determina, alla scadenza del termine fissato dall'art. 25, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, la formazione del silenzio rifiuto (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 marzo 2001 , n. 1037).

Chiaramente elusiva deve ritenersi la nota prot. 2801 del 25.03.2010 a firma del responsabile area tecnica del Comune di Calasetta posto che la pratica edilizia oggetto di richiesta era ictu oculi individuabile.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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