TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-22, n. 202303105
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Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 03105/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01949/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale denominata “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall’Avv. M S in sostituzione dell’Avv. M L, con domicilio digitale presso la PEC Registi Giustizia del suo difensore;
contro
COMUNE DI LETTERE, rappresentato e difeso dall’Avv. C M, con domicilio eletto in Napoli alla Via F. Crispi n. 12 presso lo studio dell’Avv. S C e con domicilio digitale presso la PEC Registi Giustizia del suo difensore;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza sindacale del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 1° aprile 2019 e del verbale del Comando Carabinieri NAS di Napoli n. -OMISSIS- del 26 marzo 2019, richiamato nella predetta ordinanza quale sua parte integrante, con i quali è stata disposta la chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nel territorio comunale alla Via-OMISSIS- dall’impresa individuale denominata “-OMISSIS-”;
b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2019, con cui è stata parzialmente accolta l’istanza di accesso endoprocessuale formulata dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti;
Vista la documentazione depositata dall’amministrazione resistente il 27 gennaio 2020 e il 7 febbraio 2020 in esecuzione della suddetta ordinanza collegiale;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2020, con cui è stata respinta l’istanza cautelare, come confermata in appello con ordinanza collegiale del Consiglio di Stato n. 5334 dell’11 settembre 2020;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente esercita, per il tramite della propria ditta individuale “-OMISSIS-”, attività di somministrazione di alimenti e bevande afferente alla ristorazione in alcuni locali, composti da tre sale più un ambiente cucina/lavaggio stoviglie, siti in -OMISSIS- alla Via-OMISSIS-: in particolare, nel corpo centrale del ristorante sono situate due sale di somministrazione, di cui una più ampia di circa 263 mq. ed una di dimensioni più ridotte di circa 47 mq., mentre la terza sala di somministrazione, di circa 193 mq., è ubicata in un manufatto esterno collegato al corpo centrale e prospiciente l’ingresso di quest’ultimo;
- il ricorrente impugna l’ordinanza sindacale del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 1° aprile 2019 e il verbale del Comando Carabinieri NAS di Napoli n. -OMISSIS- del 26 marzo 2019, richiamato nella predetta ordinanza quale sua parte integrante, con i quali è stata disposta la chiusura dell’attività di somministrazione in applicazione del combinato disposto degli artt. 64, comma 9, del d.lgs. n. 59/2010 e 17-ter, comma 3, del TULPS (regio decreto n. 773/1931), che così testualmente recitano (per la parte di odierno interesse): art. 64, comma 9, cit.: “Il comma 1 dell’articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: <<1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell’esercizio.>>” (analoga disposizione è contenuta nell’art. 57, comma 2, della legge regionale sulla distribuzione commerciale n. 1/2014, attuativa della legislazione nazionale ed applicabile ratione temporis, ndr.); art. 17-ter, comma 3, cit.: “Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui al comma 1 (autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, ndr.) ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle