TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-29, n. 202100092
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Testo completo
Pubblicato il 29/01/2021
N. 00092/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2020, proposto da
Avv. F P, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 22 c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Macerata, via 226° Reggimento Fanteria;
contro
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F F, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura I.N.P.S. di Ancona, via S. Martino 23;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza del 26 luglio 2019 emessa dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Macerata nei confronti dell'I.N.P.S., nel procedimento di espropriazione presso terzi R.G.E.N. 231/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Tommaso Capitanio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avv. P, in qualità di cessionario di un credito cedutogli dall’avv. S per atto notarile stipulato inter partes in data 28 maggio - 1° giugno 2020, agisce in questa sede per conseguire la condanna dell’I.N.P.S. ad ottemperare all’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Macerata in data 26 luglio 2019 ai sensi dell’art. 553 c.p.c., nell’ambito di un processo di esecuzione a carico del debitore dell’avv. S (il sig. B K, che il citato legale aveva assistito in un giudizio penale, senza ricevere però il compenso per l’attività defensionale svolta).
Con tale ordinanza il G.E. di Macerata ha assegnato al creditore procedente la seguente somma di cui l’I.N.P.S. risultava debitore nei confronti del sig. B K:
- 1/5 della parte eccedente l’ammontare dell’assegno sociale, aumentato della metà, fino alla concorrenza di € 3.744,25, di cui al precetto elevato dal creditore, e di € 715,00, per le spese della procedura esecutiva, oltre a interessi legali, accessori di legge e spese di esazione e successive.
2. L’odierno ricorrente, in relazione ai presupposti che legittimano il presente ricorso per ottemperanza, espone che:
- la citata ordinanza, munita della formula esecutiva, è stata notificata all’I.N.P.S. in data 16 gennaio 2020, di talché alla data di notifica del presente ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 della L. n. 30/1997;
- il provvedimento del G.E. di Macerata ha acquisito autorità di cosa giudicata, come da attestazione del 6 ottobre 2020 riportata in calce all’ordinanza;
- anche la cessione di credito è stata notificata alle amministrazioni pubbliche interessate in data 23 luglio 2020;
- l’I.N.P.S. non ha effettuato alcun pagamento a valere sulla prefata ordinanza di assegnazione.
L’avv. P chiede pertanto al Tribunale di ordinare all’I.N.P.S. di dare esecuzione al provvedimento indicato in epigrafe, di nominare un commissario ad acta per il caso di reiterata inottemperanza, di fissare altresì le c.d. penalità di mora e di condannare l’Istituto intimato alla refusione delle spese del presente giudizio.
3. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., formulando le seguenti eccezioni:
a) inopportunità della proposizione di un ricorso per ottemperanza davanti al G.A. in luogo di un giudizio di esecuzione in sede civile, e ciò in ragione del fatto che nella specie si tratta semplicemente di un’obbligazione pecuniaria;
b) inesistenza del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza. Al riguardo l’I.N.P.S. evidenzia che:
- ai sensi dell’art. 14, commi 1- bis e 1- ter , della L. n. 30/1997 “ 1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.