TAR Brescia, sez. II, sentenza 2015-02-20, n. 201500326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2015-02-20, n. 201500326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201500326
Data del deposito : 20 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00738/2013 REG.RIC.

N. 00326/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00738/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 738 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G B M, rappresentato e difeso dall'avv. L S, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dell’avv. M F, Via Sostegno, 80;

contro

Comune di Barbariga e Comune di Pompiano, rappresentati e difesi dall'avv. M B, con domicilio eletto in Brescia, presso lo studio dello stesso, v.le Stazione, 37;

Autorità D'Ambito della Provincia di Brescia e AOB2 Srl, non costituite in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
L O, rappresentata e difesa dall'avv. P G, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, Via Malta, 3;

per l'annullamento

per quanto attiene al ricorso introduttivo:

- della delibera della Giunta comunale del Comune di Pompiano, n. 11 del 25 gennaio 2007, di presa d'atto dell'accordo di programma tra l'autorità d'ambito e il Comune di Barbariga;

- della delibera della Giunta comunale del Comune di Barbariga, n.9 del 29 gennaio 2007, di approvazione del suddetto accordo di programma;

- dell’accordo di programma datato 5 febbraio 2007, tra il Sindaco del Comune di Barbariga e l’Autorità d’Ambito della Provincia di Brescia, per l’attuazione degli interventi dell’APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”, denominato “Collettamento e depurazione Pianura Occidentale”;

- della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Barbariga n. 4 del 12 febbraio 2007, di approvazione dello schema di convenzione tra Comune e Cogeme s.p.a. per la realizzazione dell’impianto di depurazione e collettamento acque reflue;

- della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Barbariga n. 9 del 5 marzo 2007, di ratifica dell’Accordo di Programma sottoscritto dal Sindaco e dall’Autorità d’Ambito della Provincia di Brescia;

- della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Barbariga n. 43 del 30 ottobre 2007, di approvazione del progetto preliminare dell’opera e dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità della stessa;

- della variante al PGT del Comune di Barbariga, nella parte in cui interessa i terreni del ricorrente, definitivamente approvata con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Barbariga n. 31 del 2012;

- della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Barbariga n. 44 del 17 maggio 2013, con cui è stato costituito l’ufficio per le espropriazioni per l’opera in oggetto;

- dell’avviso del 3 giugno 2013, prot. n. 2183 relativo all’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera e della conseguente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, preordinata all’esproprio e all’apposizione di una servitù permanente;

per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:

- della comunicazione del 22 aprile 2014, relativa all’avvenuta approvazione del progetto definitivo dell’opera, con invito a precisare il valore da attribuire alle aree;

- della deliberazione della Giunta comunale di Barbariga n. 128/2013, di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione dell’impianto di depurazione e collettamento delle acque reflue della pianura occidentale – I stralcio – Barbariga e Pompiano;

- della conferenza di servizi svolta il 24 marzo 2014;

- della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Barbariga n. 43/2014, di approvazione del progetto definitivo dell’opera e conseguente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

- della nota dell’8 marzo 2014 di richiesta alla società AOB2 di sollevare l’Amministrazione comunale dalla quota di compartecipazione alla realizzazione dell’opera, in virtù degli stringenti limiti finanziari imposti dal patto di stabilità e conseguente inserimento nella più ampia programmazione finanziaria della stessa AOB2 srl;

- del provvedimento con cui, il responsabile del procedimento, in data 23 marzo 2014, ha adottato la determinazione motivata di conclusione del procedimento conforme alla determinazione della conferenza di servizi;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barbariga e del Comune di Pompiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La famiglia del ricorrente è proprietaria di un compendio agricolo, adibito in parte anche ad agriturismo e comprendente una cascina seicentesca, interessato dai lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione e collettamento delle acque reflue della pianura occidentale bresciana, come da avviso di deposito degli atti relativi all’approvazione del progetto definitivo, notificato al ricorrente il 10 giugno 2013.

Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, a seguito di tale notificazione, lo stesso avrebbe appreso:

(1) che con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 25 gennaio 2007, il Comune di Pompiano, ha preso atto dell'accordo di programma intervenuto tra l'autorità d'ambito e il Comune di Barbariga;

(2) che, il 5 febbraio 2007, il Sindaco del Comune di Barbariga e l’Autorità d’Ambito della Provincia di Brescia hanno sottoscritto l’accordo di programma per l’attuazione degli interventi dell’APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”, denominato “Collettamento e depurazione Pianura Occidentale”;

(3) che, con deliberazione n. 4 del 12 febbraio 2007, il consiglio comunale del Comune di Barbariga ha approvato lo schema di convenzione tra Comune e Cogeme s.p.a. per la realizzazione dell’impianto di depurazione e collettamento acque reflue;

(4) che, con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Barbariga n. 9 del 5 marzo 2007, è stato ratifico l’Accordo di Programma sottoscritto dal Sindaco e dall’Autorità d’Ambito della Provincia di Brescia;

(5) che, con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Barbariga n. 43 del 30 ottobre 2007, è stato approvato il progetto preliminare dell’opera e dichiarata la pubblica utilità e indifferibilità della stessa;

(6) che una variante al PGT del Comune di Barbariga è stata definitivamente approvata con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Barbariga n. 31 del 2012;

(7) infine, che con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Barbariga n. 44 del 17 maggio 2013, è stato costituito l’ufficio per le espropriazioni relative all’opera in oggetto.

Sempre secondo parte ricorrente, tale avviso avrebbe messo in evidenza come 14.000 mq di terreno dell’azienda sarebbero assoggettati ad esproprio, altri 5000 mq acquisiti per interventi collaterali e circa altri 5000 mq rimarrebbero non irrigabili e inservibili. Inoltre, la realizzazione della strada di accesso frazionerebbe in due parti l’azienda agricola.

Per tali ragioni, parte ricorrente ha formulato le proprie osservazioni e contestualmente, per cautelarsi appieno e difendere l’integrità della propria azienda, notificato il ricorso introduttivo, affidato alle seguenti doglianze:



1. illegittimità della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Pompiano, n. 11 del 25 gennaio 2007, di presa d'atto dell'accordo di programma tra l'autorità d'ambito e il Comune di Barbariga, per violazione dell’art. 42 del d. lgs. 267/2000;



2. illegittimità della variante al PGT del Comune di Barbariga, approvata con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Barbariga n. 31 del 2012, ancor oggi impugnabile perché, pur non essendo generale, ma incidente in modo concreto sulla proprietà del ricorrente, non è stata notificata a quest’ultimo, che ne ha avuto conoscenza, conseguentemente, solo a seguito dell’avviso del 3 giugno 2013, per le seguenti motivazioni di diritto:



2.1. eccesso di potere sotto il profilo di difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, nonostante le osservazioni formulate, alle stesse non sarebbe stata fornita alcuna risposta e, comunque, con tale variante sarebbe stato rinnovato il vincolo preordinato all’esproprio già impresso con il PGT approvato nel 2008, senza un’adeguata motivazione;



2.2. violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, in quanto, pur essendo direttamente incidente sulla proprietà del ricorrente, la variante è stata approvata senza essere stata preceduta da avviso di avvio del procedimento;



3. illegittimità della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Barbariga n. 44 del 17 maggio 2013, con cui è stato costituito l’ufficio per le espropriazioni per l’opera in oggetto, in violazione degli artt. 50 e 42 del d. lgs. 267/2000, che riservano tale competenza al Consiglio comunale;



4. illegittimità del provvedimento di approvazione del progetto definitivo per le seguenti ragioni:



4.1. gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità conseguente all’approvazione del progetto preliminare intervenuto con deliberazione n. 43/2007 sono scaduti e anche gli effetti dell’Accordo di programma sottoscritto nel 2007 erano già venuti meno nel 2013;



4.2. eccesso di potere e difetto di istruttoria, a causa della mancata, tempestiva, attuazione dell’accordo di programma stipulato nel 2007.

Il 2 luglio 2014 è stato depositato il ricorso per motivi aggiunti, nel quale parte ricorrente ha censurato la legittimità dei successivi atti del procedimento, deducendo:



5. violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere sotto il profilo dell’incertezza e della perplessità derivante dalla sequenza degli atti ed in particolare dal susseguirsi di approvazioni di progetti preliminari e definitivi senza specificare se il progetto definitivo riferito all’A. di P. del 2007 sia venuto meno e sia stato sostituito da un nuovo procedimento, innestato sul PGT del Comune;

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