TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-11-13, n. 202001430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-11-13, n. 202001430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001430
Data del deposito : 13 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2020

N. 01430/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00371/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G R N, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, n. 150;



contro

Comune di Adelfia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Adelfia - Responsabile del Settore Assetto del Territorio, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Società “-OMISSIS-” S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) l’ordinanza -OMISSIS- del 10.1.2019 (prot. --OMISSIS-), notificata tramite p.e.c. in pari data, a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia, recante l’ingiunzione alla demolizione di alcune opere di ammodernamento e adeguamento alla disciplina di settore di una stazione di autolavaggio, con contestuale trasformazione della stessa in impianto self service , ritenute abusive, con conseguente “ ripristino dello stato dei luoghi in conformità all’ultimo stato autorizzato (C.E. n. 17 del 27/10/1994) entro 90 (novanta) giorni ”; 2) il verbale di sopralluogo prot. -OMISSIS-/2018 del Comando di Polizia locale del Comune di Adelfia, datato 11.10.2018, con cui sono stati accertati e documentati i presunti abusi contestati alla ricorrente; 3) tutti gli altri atti ai predetti connessi, consequenziali e presupposti, ancorché non conosciuti;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 30.1.2020, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) la nota -OMISSIS-del 27.11.2019, successivamente notificata, con cui il Comune di Adelfia, fatte proprie le risultanze del sopralluogo eseguito sui luoghi di causa in data 2.8.2019 da un tecnico esterno appositamente incaricato dalla stessa Amministrazione, ha confermato “ l’effettiva sussistenza dei presupposti relativi all’ordinanza-OMISSIS-/2019 ”; 2) la relazione all’esito del predetto accertamento tecnico datato 21.10.2019 a firma del geom. -OMISSIS-, notificata in uno con la nota sub 1) ; 3) i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo; 4) tutti gli altri atti ai predetti connessi, consequenziali e presupposti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.r.l. e di Comune di Adelfia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. O C nell'udienza del giorno 12 novembre 2020, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 DL. n. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - La società ricorrente - proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio ubicato nel Comune di Adelfia, lungo la S.P. n. 83 “Adelfia – Acquaviva Km 2,00” (in via-OMISSIS-), in catasto al fg.-OMISSIS-, p.lla 2143, realizzato in virtù di concessione edilizia n. 17 del 27.1.1994 - chiedeva, con d.i.a. ex art. 22 D.P.R. n. 380/2001 e art. 1, co. 6, legge -OMISSIS-43/2001, del 30.9.2004 (acquisita al protocollo comunale al-OMISSIS- il successivo 4.10.2004 e rubricata al-OMISSIS-/04), la trasformazione del predetto autolavaggio in un impianto self-service , con l’installazione di casse automatiche e di un sistema di convogliamento e smaltimento delle acque reflue. In data 14.7.2005, la società ricorrente presentava una documentazione, in asserita variante rispetto a quella proposta circa nove mesi prima, acquisita al protocollo comunale al -OMISSIS-lo stesso 14.7.2005, prevedendo, oltre all’adozione di un diverso sistema di smaltimento delle acque meteoriche, la traslazione del locale tecnico ospitante le casse automatiche nella posizione attuale. Sennonché, il Comune di Adelfia, dietro segnalazione pervenuta in data 28.8.2018, secondo cui nell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’autolavaggio si sarebbe dato corso a un ampliamento dell’area di esercizio dell’attività su suoli di proprietà altrui, disponeva un sopralluogo. All’esito dello stesso, con ordinanza -OMISSIS- del 10.1.2019, il Responsabile del Settore Assetto del Territorio del predetto Comune ordinava alla società ricorrente “ la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi in conformità all’ultimo stato autorizzato (C.E. -OMISSIS-del 27/10/1994), entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica ”. La sanzione ripristinatoria era irrogata sulla scorta dei seguenti rilievi: 1) dal confronto tra il progetto allegato all’ultima concessione edilizia approvata (1994) e la rappresentazione dello stato dei luoghi allegata alla d.i.a. asseverata (2004) emergerebbe una variazione della configurazione planimetrica; in particolare l’area dell’autolavaggio avrebbe ricompreso una porzione dei suoli allibrati in catasto al -OMISSIS-p.lle n. 2127 e n. 2128 in ditta diversa; tale variazione dello stato dei luoghi, pur essendo rappresentata nella d.i.a.-OMISSIS-/2004, non sarebbe stata “ mai assentita dall’Ufficio e di fatto non avrebbe potuto essere realizzata”, in quanto la ricorrente non sarebbe in “possesso della titolarità delle particelle 2127 e 2128 ”. Di qui, il Comune giungeva alla conclusione per cui “ nel tempo intercorso tra il rilascio della concessione edilizia-OMISSIS-/94 e la presentazione della dia-OMISSIS-/2004 sarebbe stato realizzato un ampliamento senza titolo edilizio ”, di guisa che la società -OMISSIS-non sarebbe stata titolata a presentare la d.i.a. prot.-OMISSIS-/04 (questa interessando anche suoli di altrui proprietà), all’epoca della relativa proposizione, né potrebbe esserlo all’attualità; 2) il manufatto indicato nella d.i.a. prot.-OMISSIS- del 4.10.2004 come locale tecnico, ospitante le casse automatiche, sarebbe collocato in posizione diversa rispetto a quanto rappresentato “ all’interno della d.i.a. predetta ” e, comunque, ricadrebbe per tale parte sull’area ampliata senza titolo di altrui proprietà; quindi, la configurazione dell'area non apparirebbe “ conforme al progetto depositato e allegato alla d.i.a.-OMISSIS-/2004 ”; 3) “ le opere realizzate, in ampliamento all’autolavaggio preesistente, anche qualora la ditta -OMISSIS-avesse avuto titolo alla presentazione della pratica, e qualora conformi allo strumento urbanistico vigente nonché al regolamento edilizio e di igiene, avrebbero dovuto essere rette da permesso di costruire ex art. 10 del d.p.r. 380/2001 ”; 4) sussisterebbero “ difformità parziali rispetto a quanto dichiarato nella d.i.a.-OMISSIS-/2004 ”.

La ricorrente insorge, con il ricorso introduttivo, notificato l’11.3.2019 e depositato il 1.4.2019, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i., eccesso di potere per carente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, travisamento degli elementi di fatto e di diritto; 2) violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 sotto diverso profilo, violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i., eccesso di potere per carente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, travisamento degli elementi di fatto e di diritto; 3) violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 20.3.1865 n. 2248, Allegato E, violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’art. 34 dello stesso D.P.R., violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i., eccesso di potere per carente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità

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