TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-11-13, n. 201402759
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N. 02759/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 157;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi, 23;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa n. 6014/H datato 15 dicenbre 2010, notificato il 1° marzo 2011, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente;
- del parere emesso daI C.V.C.S. nell'adunanza n. 455/2010 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi nei preliminari l’avv. D. Lorenzo per il ricorrente e l’avv. dello Stato G. Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, arruolato in Aeronautica Militare il 15 gennaio 1974, con domanda del 7 agosto 2001 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-" . Con successiva domanda del 20 luglio 2007 il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche della infermità "-OMISSIS-".
Con verbale mod. BL/B n. 0304 datato 14 aprile 2008, la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Taranto esprimeva il giudizio diagnostico di "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-" , ascrivendo le citate affezioni, per cumulo, alla Tab A, VIII categoria mis. max.
In data 1 marzo 2011 veniva notificato al ricorrente il decreto n. 6014/H del Ministero della Difesa, datato 15 dicembre 2010, con cui veniva negata la dipendenza da causa di servizio della infermità "-OMISSIS-" .
Avverso il predetto provvedimento insorge l’odierno ricorrente con il ricorso in oggetto.
Si è costituita l’intimata Amministrazione, contestando le pretese del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 16 ottobre 2014, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con un unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione di legge, in particolare dell'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001;eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta;motivazione manifestamente errata.
In particolare il ricorrente sostiene che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del -OMISSIS- dimostrerebbero come il servizio svolto abbia provocato un sovraccarico delle funzionalità cardiache, associato a sforzi fisici non indifferenti, tale da determinare la sussistenza di un rapporto causale ovvero concausale efficiente e determinante con l'insorgenza e/o l'evoluzione della patologia.
La scienza medica avrebbe, secondo il ricorrente, sostenuto che diversi fattori concorrono nel determinismo delle affezioni per cui è causa;in particolare per quanto attiene la patologia cardiaca la costante esposizione a stress da lavoro contribuirebbe in maniera significativa nel determinismo dell'affezione per cui è causa, stress a cui il -OMISSIS- sarebbe stato sottoposto considerato il ruolo rivestito e le responsabilità che sullo stesso incombevano.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che i giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell’accertamento della dipendenza di una infermità del pubblico dipendente da causa di servizio, sono “giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività” ( Cons. St. IV Sez. 22 giugno 2000 n. 3544;Cons. St. VI Sez. 26 giugno 2003 n. 3836;Cons. St. IV Sez. 14 febbraio 2004 n. 8070).
Ne consegue che il giudizio dell’Amministrazione è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l’incoerenza dell’apparato motivazionale.
A partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all’iter procedimentale applicativo del predetto criterio.
Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.
Nessuna di queste eventualità è riscontrabile nel caso di specie, né il ricorrente dimostra quantomeno l’erroneità dei criteri utilizzati dalla dall’amministrazione nella formulazione del giudizio.
Invero il ricorrente, con il gravame e con la documentazione depositata in giudizio, lungi dal dimostrare gli errori medici o l’incongruenza o illogicità della conclusione a cui approda il CVCS, paventa solo la possibile diversa eziologia della patologia, senza porre in evidenza alcun profilo di abnormità delle conclusioni dell’amministrazione né sotto il profilo del criterio utilizzato per l’apprezzamento scientifico, né sotto il profilo del procedimento applicativo delle regole scientifiche poste alla base del giudizio medico.
Il Comitato, inoltre, nella formulazione del proprio parere, valuta tutte le circostanze relative al servizio, emerse nell'istruttoria procedimentale e attestate in atti e documenti amministrativi di varia natura che, secondo lo schema delineato dal D.P.R. 461/01 confluiscono d’ufficio nel fascicolo istruttorio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
Del resto non si può considerare carente la motivazione del C.V.C.S. sulla base delle argomentazioni del ricorrente che, lungi dall’aver introdotto elementi scientifici di rilievo, si è soffermato prevalentemente sulle caratteristiche del servizio svolto che non appaiono certamente più gravose rispetto alle condizioni di servizio degli altri militari.
Inoltre, poiché il C.V.C.S., secondo la citata normativa è l'unico Organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo in detta materia, il suo avviso si impone all'Amministrazione la quale, nel caso in esame, non ravvisando motivi logico-giuridici opponibili al giudizio del Comitato, ha conformato la propria decisione al risultato negativo del parere ricevuto.
Per quanto riguarda la infermità “-OMISSIS-” si evidenzia che né il C.V.C.S, né il Ministero della Difesa hanno preso in considerazione detta patologia, nonostante l’esistenza di una specifica domanda in tal senso e la specifica menzione nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto.
Sotto questo profilo, quindi, la censura è fondata.
Per i motivi suddetti, considerato che i provvedimenti impugnati non appaiono suffragati da idonea motivazione nella parte in cui omettono di valutare l’infermità “-OMISSIS-” , il ricorso deve essere accolto.
Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.