TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-19, n. 202400937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-19, n. 202400937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400937
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00937/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08562/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8562 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Proietti, Egidio Lizza, Luigi Serino e Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- del decreto ministeriale recante «Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorarî che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (quarta serie speciale «Concorsi ed esami») del 27 maggio 2022, n. 42;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del verbale di esclusione dalla procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorarî.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. – La presente controversia concerne la procedura valutativa di conferma dei magistrati onorari, introdotta dall’art. 1, comma 629, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha novellato l’art. 29, D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

In forza di tale disciplina, i magistrati onorari, con un mandato ancora in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono sottoporsi ad una procedura di conferma sino al compimento del settantesimo anno di età.

Il Consiglio Superiore della Magistratura indice tre distinte procedure valutative, da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024, che riguardano i magistrati onorari in servizio che, rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.

2. – Con decreto del 3 marzo 2022, il Ministero della giustizia ha adottato le “ misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma ” sopra citate.

È seguita la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 aprile 2022, prot. P-8709, con cui è stata approvata la Circolare relativa alla “ Procedura di valutazione per la conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 17 agosto 2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio ”.

Infine, con decreto del Ministero della giustizia del 19 maggio 2022, è stata indetta la prima procedura di conferma riservata ai magistrati che:

a) erano ancora in servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa (26 giugno 2022);

b) avevano maturato più di 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 2017).

3. – L’odierna ricorrente ha svolto le funzioni di Vice Procuratore Onorario dal 10 novembre 2011, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

Essa ha, così, maturato un’anzianità di servizio:

a) pari a 10 anni e sei mesi, alla data di pubblicazione del bando della procedura valutativa di cui sopra;

b) pari a 5 anni 9 mesi e 5 giorni, alla data del 15 agosto 2017.

La ricorrente, pur non avendo i requisiti per partecipare alla prima procedura valutativa di conferma dei magistrati onorari che abbiano oltre sedici anni di anzianità alla data del 15 agosto 2017, ha ugualmente presentato domanda di partecipazione.

4. – Con il ricorso introduttivo, essa ha impugnato in parte qua gli atti di indizione della prima procedura di conferma, chiedendo inoltre la declaratoria del suo preteso diritto a partecipare alla suddetta procedura, essendo in possesso di un’anzianità di servizio effettiva superiore a sedici anni.

4.1. – Con il primo motivo, è stata dedotta l’illegittimità della disposizione che prevede che l’anzianità di servizio, da prendere in considerazione per poter partecipare alla procedura valutativa, non sia quella maturata dal candidato al momento della presentazione della domanda, bensì quella maturata alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, ossia alla data del 15 agosto 2017.

Tale disposizione sarebbe irragionevole, perché esclude dalla procedura valutativa coloro che hanno comunque acquisito una significativa esperienza professionale, nonché illogica, perché contrasta con lo stesso intento del legislatore, che è stato quello di sanare la discrasia tra la disciplina delle funzioni dei giudici onorari e le normative europee in tema di tutele sociali.

Non sarebbe rinvenibile, dunque, un senso alla citata scelta legislativa di prevedere tre distinte procedure selettive, atteso che in tal modo vi saranno dei magistrati onorari che svolgeranno le medesime mansioni, ma gli uni saranno assunti con la nuova disciplina e gli altri continueranno a lavorare in base alla vecchia disciplina, creando in tal modo delle disparità di trattamento.

Inoltre, la preclusione alla partecipazione alla procedura valutativa per chi non ha maturato i 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 si porrebbe in contrasto con la clausola 5 di cui all’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui dispone la previsione di misure dissuasive al fine di favorire il contrasto all’abuso dei contratti a termine.

La normativa interna (art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 così come modificato dal la legge n. 234/2021), unitamente agli atti amministrativi generali conseguenti, dovrebbero dunque essere disapplicati per contrasto con il diritto eurounitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 7 aprile 2022 nella parte in cui richiedono - per la partecipazione alla procedura valutativa - il requisito di 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017.

In subordine, la ricorrente chiede di sottoporre alla Corte di Giustizia il quesito di compatibilità della predetta disciplina con i principi contenuti nella clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CE, nonché con i principi di uguaglianza, pari opportunità, buona amministrazione e proporzionalità, garantiti anche dagli artt. 20, 21 e 41 della CDFUE e dall’art. 5 del TFUE.

In ulteriore subordine, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima disciplina per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost.

4.2. – Con il secondo e il terzo motivo, viene censurato l’art. 1, comma 629, della l. n. 234/2021 nella parte in cui ha sostituito l’art. 29, comma 5, del D.lgs. 116/2017, prevedendo che la domanda di partecipazione alle procedure valutative di conferma comporti rinuncia ad ogni pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso.

Siffatta rinuncia appare manifestamente incostituzionale e contraria al diritto dell’UE, perché fa discendere, dalla mera partecipazione ad una procedura concorsuale pubblica, la compressione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Carta Costituzionale all’art. 24 e dai principali trattati internazionali al cui rispetto delle disposizioni l’Italia è vincolata per il tramite dell’art. 117, quali la CEDU.

Tale rinuncia violerebbe, inoltre, la normativa eurounitaria, come evidenziato da alcune pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea rese proprio in tema di condizioni lavorative dei magistrati onorari (v. Corte giust. Ue, sez. II, 16 luglio 2020, causa C-658/18; Corte giust. Ue, sez. I, 7 aprile 2022, causa C-236/20).

La ricorrente chiede, in subordine, di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la questione riguardante la

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