TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-03, n. 201800216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-03, n. 201800216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800216
Data del deposito : 3 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2018

N. 00216/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2017, proposto da:
Ditta F P, in persona del suo titolare F P, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del TAR Marche in Ancona, via della Loggia, 24;



contro

Provincia di Macerata, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F G e S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P C in Ancona, via Filippo Corridoni, 6;
Comune di Monte San Giusto, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M D in Ancona, via Matteotti, 99;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

della determinazione dirigenziale del Settore Ambiente della Provincia di Macerata n. 168 del 10 aprile 2017 e di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi inclusi i pareri espressi dal Comune di Monte San Giusto in data 2 gennaio 2017 ed il parere prot. 2212 dell’8 febbraio 2017 espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata, del Comune di Monte San Giusto e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

I. Assume la ricorrente di essere proprietaria di un’area sita in Monte San Giusto, Provincia di Macerata, in località San Filippo, individuata in catasto al foglio 8, particelle 918 e 841, sulla quale intende realizzare un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

A tal fine, in data 15 novembre 2014, la ditta Ferrini presentava alla Provincia di Macerata domanda di autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 per la costruzione e l’esercizio del predetto impianto. Contestualmente avviava, sempre dinanzi alla Provincia di Macerata, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening ), ricadendo il progetto tra quelli previsti al punto 7.q dell’allegato B2 alla legge regionale n. 3 del 2012.

La procedura di screening si concludeva con l’esclusione dalla VIA del progetto in questione, quindi veniva avviata la procedura autorizzatoria unica di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Nel corso del procedimento emergeva la necessità di apportare talune modifiche progettuali, avendo la Provincia ritenuto sussistenti motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, preannunciati alla ricorrente ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 con nota prot. n. 27068 del 29 giugno 2016. In data 29 settembre 2016, quindi, la ditta Ferrini presentava un nuovo progetto, tenendo conto dei rilievi formulati dall’Amministrazione.

Detto progetto veniva esaminato nel corso della conferenza di servizi istruttoria, nell’ambito della quale venivano acquisiti i pareri favorevoli dell’ARPAM, dell’ASUR, del Settore Viabilità della Provincia e del Servizio Tutela Aria della stessa, nonché i pareri favorevoli con prescrizioni della Regione Marche – P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile e del Settore Gestione del Territorio della Provincia; pervenivano, altresì, il parere interlocutorio del Comune di Monte San Giusto in merito all’istruttoria urbanistico-edilizia e il parere sfavorevole, del medesimo Comune, in relazione all’istruttoria paesaggistica. Tale ultima proposta di diniego veniva trasmessa alla Soprintendenza ai fini dell’acquisizione del relativo parere, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Quest’ultima, con nota prot. 2212 dell’8 febbraio 2017, esprimeva parere negativo alla realizzazione del progetto. Conseguentemente, la Provincia di Macerata, con l’impugnata determinazione, negava l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e non rilasciava l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce:

- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sostiene, in particolare, che l’Amministrazione provinciale sarebbe incorsa in illegittimità procedurale, per non aver atteso la conclusione dei lavori della conferenza e non aver acquisito il relativo contributo istruttorio (contributo che sarebbe stato ampiamente favorevole all’approvazione del progetto, stante l’opposizione del solo Comune di Monte San Giusto); a dire della ricorrente, l’Amministrazione provinciale avrebbe dovuto decidere se approvare o meno il progetto e, in caso positivo, prima del rilascio dell’autorizzazione finale, avrebbe dovuto acquisire il parere della Soprintendenza relativamente ai profili paesaggistici, mentre, in caso di parere negativo della stessa, avrebbe potuto convocare una conferenza di servizi decisoria. Nulla di tutto ciò sarebbe stato fatto, in quanto la Provincia, prima ancora della conclusione della conferenza istruttoria, avrebbe ritenuto di poter attribuire al parere prodotto dal Comune nella seduta del 2 gennaio 2017 il valore di proposta di diniego di autorizzazione paesaggistica e lo avrebbe trasmesso alla Soprintendenza, abdicando, di fatto, alla competenza che le attribuisce l’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e tradendo lo spirito stesso della norma, che consiste appunto nel concentrare in capo alla Regione (o alla Provincia delegata) la decisione “unica” sulla domanda di realizzazione ed esercizio dell’impianto;

- eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, illogicità della motivazione e travisamento; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. In particolare, la ricorrente evidenzia la contraddittorietà dell’azione amministrativa del Comune che, in occasione della variante al PRG adottata nel 2013, aveva destinato l’area di proprietà della ditta

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