TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-19, n. 202301659

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-19, n. 202301659
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301659
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2023

N. 01659/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00305/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2023, proposto da
Mari Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;



avverso

il silenzio delle Amministrazioni intimate sulla istanza, da ultimo reiterata in data 9 giugno 2022, per la definizione del procedimento di valutazione ambientale strategica relativa al piano di lottizzazione convenzionata 222/L sito in località Ganzirri del Comune di Messina.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, notificato in data 27 febbraio 2023, la società ricorrente ha impugnato il silenzio delle Amministrazioni intimate sulla istanza, da ultimo reiterata in data 9 giugno 2022, per la definizione del procedimento di valutazione ambientale strategica relativa al piano di lottizzazione convenzionata 222/L sito in località Ganzirri del Comune di Messina.

Occorre precisare quanto segue.

Con nota n. 744 del 7 gennaio 2022 il Dipartimento dell’Ambiente ha rappresentato che: a) il procedimento non era stato definito sia perché era stato oggetto di “oggetto di sospensione o di decisioni dipendenti dalla procedura di infrazione europea EU PILOT 6730/14/ENV”, sia in quanto, con nota n. 101967 del 28 marzo 2019, il Comune di Messina aveva reiterato la richiesta di ritiro della procedura di valutazione ambientale strategica della variante di salvaguardia ambientale; b) il Comune di Messina, in data 2 settembre 2021, aveva trasmesso lo “studio integrativo… indagine EU PILOT 6730/2014/ENVI”, ritenuto rilevante per la conclusione del procedimento; c) era necessario pervenire alla conclusione della procedura; d) erano disponibili sul portale regionale gli atti del procedimento al fine del rilascio del parere di competenza della Commissione Tecnica Specialistica per il piano in oggetto.

Con nota del 9 giugno 2022 la ricorrente ha sollecitato e reiterato l’istanza per la conclusione del procedimento a seguito dell’adozione, da parte della Commissione Tecnica Specialistica, della nota n. 7/2022 in data 14 gennaio 2022, con cui, tra l'altro, erano state richieste al Comune di Messina integrazioni documentali.

Con la menzionata nota del 9 giugno 2022, peraltro, la ricorrente ha anche sollecitato il Comune a provvedere all’adozione degli atti di propria competenza.

Con nota n. 45953 del 21 giugno 2022 il Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni ambientali” dell’Assessorato Regionale ha nuovamente rappresentato alla Commissione Tecnica Specialistica la necessità dell’adozione del parere di competenza a seguito della diffida della ricorrente.

La Commissione, con atto n. 220R/2022 del 22 luglio 2022, ha riferito che non era possibile esprimere una valutazione conclusiva alla luce della mancata trasmissione delle integrazioni documentali richieste al Comune di Messina e, pertanto, ha disposto la “restituzione” del procedimento in questione.

Con

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