TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2021-07-08, n. 202100207

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2021-07-08, n. 202100207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202100207
Data del deposito : 8 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2021

N. 00350/2021 REG.RIC.

N. 00207/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00350/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2021, proposto da: G A, P B, N B, T B, S B, P B, A M B, E B, V B, D C, G C, A C, M C, I C, M C, P F, S F, E F, L F, C F, V G, V G, K I, S L, D M, G M E M, I M, A N, S N, A M O, M O, F P, E P, M P, C P, F R, D Ricci, Giacomo Ricci, Antonino Scuderi, Chiara Sperduti, Giulia Assunta Spignese, Rosalba Stravato, Donato Stringaro, Maria Teresa Tabanelli, Raffaella Tetti, Tiziana Tribuzio, Lara Turco, Marzia Viesti, Valentina Zambino, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, Silvia Antonellis e Alessio Tranfa, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via S. Tommaso d’Aquino 47;


contro

ASL di Latina, in persona del Direttore generale p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Vincenza Di Martino e Antonio Cordasco, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Pompeo Magno 7;
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Elena Prezioso dell’Avvocatura regionale, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27;

nei confronti

Ilaria Rossi, Manuel Sarvorgnano, Loredana Angiolini, non costituiti in giudizio;

per

A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

1) della deliberazione del Direttore generale n. 491 del 29 aprile 2021, pubblicata in pari data, con la quale è stata revocata, ai sensi dell’art. 21- quinquies , l. 7 agosto 1990 n. 241, la deliberazione n. 604 del 20 giugno 2019 di indizione, in forma aggregata dalle ASL di Frosinone, Latina, Viterbo e Roma 3, di un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 70 posti di assistente amministrativo, nonché tutti gli atti della procedura concorsuale connessi e conseguenti;

2) della deliberazione del Direttore generale n. 492 del 29 aprile 2021, pubblicata il successivo giorno 30, con cui è stato rettificato il provvedimento indicato sub 1);

3) della nota prot. n. 13661 del 10 febbraio 2021;

4) del parere legale prot. n. 36040 del 20 aprile 2021;

5) della nota prot. n. 36181 del 20 aprile 2021;

6) della nota prot. n. 38363 del 27 aprile 2021;

7) della nota interna del dirigente amministrativo e del direttore UOC della ASL di Latina del 15 aprile 2021;

8) del bando di concorso di cui alla deliberazione n. 604 del 20 giugno 2019, con riferimento alle disposizioni finali, nella parte in cui prevede la possibilità, a giudizio insindacabile della ASL, di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare la procedura;

9) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto;

B) la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 1, cod. proc. amm., a concludere la fase di valutazione dei candidati e ad assumere a tempo indeterminato i vincitori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASL di Latina e della Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, al sommario esame che è proprio della fase cautelare, il ricorso non sia sostenuto da chiari elementi di fumus boni iuris poiché, tenuto conto della natura ampiamente discrezionale del potere di revoca, del carattere plurimotivato dell’atto gravato e dell’assenza di un affidamento tutelabile in capo al partecipante a un concorso pubblico di cui non è stata approvata la graduatoria finale, non appaiono irragionevoli le considerazioni di opportunità addotte dalla ASL resistente circa l’esistenza di indagini penali sulla regolarità degli atti della procedura selettiva, nonché sul fatto che, nelle more del suo svolgimento, siano mutate le esigenze dell’Amministrazione relative al grado di preparazione informatica del personale impiegatizio da reclutare;

Ritenuto che anche il requisito del periculum in mora non si appalesi con evidenza, tenuto conto della stato della procedura concorsuale, che non si è ancora conclusa, non essendo stata espletata la prova orale degli ultimi candidati ammessi;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase del giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi