TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2023-11-16, n. 202306288
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Pubblicato il 16/11/2023
N. 06288/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04780/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4780 del 2023, proposto da
R E, rappresentato e difeso dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto di Istruzione Superiore i I S Rampone Benevento Bn, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
M M, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. Del verbale del collegio dei docenti dell'Istituto Palmieri Rampone di Benevento n. 1 del 1.9.2023 pubblicato il 2.9.2023, nella parte in cui il Dirigente Scolastico nomina i responsabili dei dipartimenti, avocando a sé tale nomina in sostituzione del Collegio dei docenti, senza aver ricevuto una delega a tale nomina dal Collegio dei docenti ed in assenza di una disposizione o regolamento di istituto che conferisca tale potere di nomina al Dirigente Scolastico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto di Istruzione Superiore I I S Rampone Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorrente, docente presso l’Istituto Palmieri Rampone, Polo scolastico di Benevento, ha impugnato il verbale del Collegio dei Docenti dell’Istituto del 1 settembre 2023, pubblicato il giorno successivo, nella parte in cui il Dirigente Scolastico avrebbe nominato i responsabili dei Dipartimenti, “ avocando a sé tale nomina in sostituzione del Collegio dei docenti, senza aver ricevuto una delega a tale nomina dal Collegio dei docenti ed in assenza di una disposizione o regolamento di istituto che conferisca tale ”;
Osservato che si è costituito il Ministero, eccependo nel merito l’infondatezza del ricorso, senza sollevare alcuna eccezione processuale;
Rilevato che, con memoria del 9 novembre 2023, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a ricorrere, in ragione del sopravvenuto diverso verbale n. 7 del 23 ottobre 2023, con cui il dirigente scolastico, “ preso atto delle doglianze di cui al ricorso ha convocato il collegio dei docenti per deliberare sulle nomine dei direttori di dipartimento;ha consentito la presentazione della candidatura del ricorrente;ha consentito che il collegio dei docenti deliberasse sulle nomine dei direttori di dipartimento ” e che comunque richiesto la condanna dell’amministrazione scolastica alle spese di lite attesa la affermata fondatezza del ricorso;
Rilevato che sussistono i presupposti per l’adozione della sentenza in forma semplificata, poiché, come indicato alla camera di consiglio del 15 novembre 2023 ex art. 73 comma 3 c.p.a., la controversia involve questioni inerenti il rapporto di lavoro del dipendente e la gestione di profili di micro-organizzazione che appartengono, per il pubblico impiego “privatizzato”, alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro;
Osservato, in particolare, che, come da ultimo affermato dalla Cassazione a Sezione Unite con ordinanza del 30/09/2022, n. 28467 (con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato 30/12/2020 n. 8531 che si richiama ex art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a.) “ la disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 5 (norma autenticamente interpretata dal D.L. n. 95 del 2012, art. 14, comma 22 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 235), vede correttamente attribuita al giudice ordinario la giurisdizione quanto alla designazione dei docenti cui affidare determinate deleghe, non assumendo rilevanza a tal fine la circostanza che la scelta dei docenti e l'attribuzione loro di specifici compiti sia frutto di una scelta discrezionale del dirigente scolastico non preceduta da procedura concorsuale, ravvisandosi nell'affidamento di compiti specifici a determinati docenti non già un provvedimento pubblicistico ma un atto privatistico tipicamente gestionale del rapporto di lavoro, che attiene alla definizione del contenuto del rapporto medesimo e rispetto al quale si radica la giurisdizione del giudice ordinario ” e che pertanto non è ravvisabile nel caso di specie la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stato impugnato un atto di natura privatistica, adottato dal dirigente scolastico, per la gestione del rapporto di lavoro dei docenti, non avente natura pubblica, come quelli concernenti le procedure di assunzione, o di macro-organizzazione;
Ritenuto che tale questione, relativa alla ammissibilità del ricorso, debba pertanto essere esaminata anche prima di quella concernente la improcedibilità del ricorso per dichiarata sopravvenuta carenza di interesse e che essendo stata sollevata dal Collegio d’ufficio sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;