TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-09-29, n. 201600955

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-09-29, n. 201600955
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201600955
Data del deposito : 29 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2016

N. 00955/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01320/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2014, proposto da:
Marina di San Giacomo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V P C.F. PRDVSS72E56D969V, P G C.F. GGGPLA64P27I480S, con domicilio eletto presso P G in Genova, via Roma 4/3;

contro

Comune di Varazze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L V C.F. VSCLCU71R29D969N, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria;

per l'accertamento

del diritto allo scomputo dell'importo dei lavori eseguiti per urbanizzazione primaria , nonchè delle somme versate per monetizzazione standard, dai contributi di costruzione, quota oneri di urbanizzazione, ed il conseguente diritto a non corrispondere alcunchè al comune di varazze a tale titolo in relazione al permesso di costruire n. 30921 del 02/07/2013


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Varazze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame l’odierna parte ricorrente, in qualità di titolare del permesso di costruire già rilasciato al fine di realizzare un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da r.t.a. a residenziale, agiva al fine di ottenere l’accertamento del diritto allo scomputo, dagli oneri di urbanizzazione dovuti, della somma (pari ad euro 21.031,27) concernente la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria richieste in termini di allargamento di sede stradale e realizzazione di nuovo marciapiede.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte ricorrente esplicava l’esercizio dell’azione in sede di giurisdizione esclusiva nonché le ragioni sottese alla domanda, formulando le seguenti censure avverso le note comunali di richiesta del versamento totale degli oneri:

- violazione degli artt. 16 tu edilizia, 38 l.r. 16\2008 e norme connesse, nonché diversi profili di eccesso di potere, trattandosi nella specie di opere di urbanizzazione primaria per le quali operano i presupposti per l’invocato scomputo.

L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 22\9\2016 la causa passava in decisione.

Il ricorso non appare suscettibile di accoglimento.

In linea di diritto, come noto, l’art. 16 tu edilizia, contenente principi fondamentali della materia in termini di governo del territorio, statuisce nei seguenti termini: “a scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune”.

Secondo la prevalente opinione giurisprudenziale tale norma di principio consente al privato di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione in alternativa al pagamento dei connessi oneri, con possibilità quindi di ottenerne poi lo scomputo da quanto deve pagare a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ma – come reso chiaro dal senso e dalla lettera della norma - tale facoltà ha effetto soltanto se la proposta del privato sia accettata dal Comune secondo le modalità e le garanzie dettate dal medesimo e previste in una convenzione o in un atto unilaterale d'obbligo (cfr. ad es. Tar Catania 279\2012).

La concessione edilizia è, infatti, normalmente onerosa, tranne le tassative ipotesi di gratuità che, nella specie, non sussistono. Gli oneri di urbanizzazione sono previsti, infatti, a carico del costruttore, quale prestazione patrimoniale, a titolo di partecipazione di al costo delle opere di urbanizzazione connesse alle esigenze della collettività che scaturiscono dagli interventi di edificazione e dal maggior carico urbanistico che si realizza per effetto della costruzione. Detti oneri prescindono dall'esistenza o meno delle opere di urbanizzazione e vengono determinati indipendentemente sia dall'utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare siffatte opere. La partecipazione del privato a tali spese, quando ottiene la concessione a costruire, si atteggia quindi come assunzione di una quota dei costi della vocazione edificatoria impressa al territorio, e trova giustificazione nel beneficio, economicamente rilevante in termini di valore del suolo, che il privato medesimo riceve per effetto della concreta attuabilità del suo progetto di costruzione (giurisprudenza uniforme cfr., tra le tante, Cons. St., sez. IV, 21 aprile 2009 n. 2581).

In proposito, pur essendo previsto che il soggetto che richiede il permesso di costruire, a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di contributo di costruzione, possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, tale iniziativa è sempre subordinata ad una valutazione del Comune. In tal senso, la giurisprudenza ha precisato che l'ammissione allo scomputo costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione) ed un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell'impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di "accettazione" consensuale da parte della stessa amministrazione. (Sez. IV, 21 aprile 2008 n. 1811).

Tanto ciò premesso in sede di ricostruzione generale, va rilevato come, nel caso in esame, se per un verso la società ricorrente fosse perfettamente consapevole (avendo assunto i relativi obblighi), dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori, per un altro e connesso verso risultino mancare i presupposti per l’invocato scomputo, richiesti dalla norma a fini di eccezione, cosicchè non può che applicarsi il principio generale della debenza degli oneri.

Infatti, nel caso in esame manca del tutto una espressa accettazione da parte della p.a., la quale non può certo desumersi indirettamente od implicitamente, pena una patente violazione della norma di principio;
né l’opera risulta collaudata o comunque verificata dall’amministrazione e dai relativi uffici tecnici competenti;
né può assumere rilievo l’invocata disposta destinazione ad uso pubblico, come da atto notarile richiamato, dovendo l’opera ex lege entrare nel patrimonio indisponibile del Comune.

Sussistono giusti motivi, anche a fronte dell’origine delle opere in contestazione nonché delle difficoltà ermeneutiche ed applicative della normativa in tema di scomputo degli oneri, per compensare le spese di lite.

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