TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-03-17, n. 202100391
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00391/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01069/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2020, proposto da
D R, rappresentata e difesa dagli avvocati R R, A M, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L N in Firenze, Rettorato - piazza San Marco n. 4;
nei confronti
M M, G S, S L, C F non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- 1° graduatoria a scorrimento Vincitori e idonei AA 2020/2021 Biotecnologie, Scienze Biologiche, Scienze Farmaceutiche Applicate – Controllo qualità, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Posti riservati ai cittadini dell'UE ed Extra UE residenti in Italia – Scienze Biologiche pubblicata on line il 2 ottobre 2020 ove la ricorrente, cod. compito 000001131G, risulta inserita in graduatoria Vincitori e idonei ma NON REGOLARIZZATO;
- ove occorrer possa, in parte qua,
artt 11 e 12 del Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Biotecnologie (L-2) di cui al decreto del Rettore prot. nn. 97383 del 10.07.2020, ed in particolare nella parte in cui l'art. 12 comma 4 prevede che “la mancata immatricolazione o iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione per l'anno accademico 2019/2020 al corso di laurea come opzione”;
- ogni ulteriore atto e provvedimento, anche incognito;
e in particolare, ove lesiva
- comunicazione 2 novembre 2020 dell’Università degli Studi di Firenze, ove in contrasto con quanto stabilito con il decreto cautelare inter partes n. 574/2020, si è invitata la ricorrente a presentare “la domanda di riassegnazione posti” per la copertura dei posti rimasti vacanti per i corsi di studio “Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità”, “Farmacia” e “Scienze biologiche” Nonché,per la concessione della misura cautelare anche di carattere remandatorio;
- affinché' l’Università degli Studi di Firenze voglia attribuire alla ricorrente l'immatricolazione (eventualmente anche in soprannumero) al corso di studi in Biotecnologie per l'AA 2020/2021 o comunque adottare ogni misura idonea a consentire l'accesso e la frequenza dei relativi corsi ed alle lezioni telematiche, oltre che l'accesso presso le strutture di universitarie ove necessario, nelle more della decisione in sede cautelare del ricorso di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente non ha ottenuto dalla Università di Firenze la immatricolazione al corso di studi in Biotecnologie per l’anno 2020/2021 dopo aver superato la prova preselettiva.
L’Università di Firenze ha infatti ritenuto che il ritardato pagamento della prima rata della retta entro il termine del 24/09/2020 abbia precluso in via definitiva l’ammissione al corso ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 11 e 12 bando dai quali si evincerebbe: a) che il pagamento della rata era requisito per il perfezionamento della procedura di immatricolazione;b) che la predetta procedura avrebbe dovuto essere portata a termine entro e non oltre la data sopra indicata.
La Sig.ra Ramosagoj impugna il diniego per violazione dell’art. 149 della L. 1592/1933, che stabilisce le ipotesi in cui la studente può essere dichiarato decaduto, e per eccesso di potere sotto il profilo della proporzionalità e ragionevolezza.
Il ricorso è fondato.
Anche a voler ammettere, seguendo le difese dell’amministrazione, che l’autonomia universitaria consenta agli atenei di istituire nei propri ordinamenti ipotesi ulteriori di decadenza rispetto a quelle contemplate dalla legge nazionale, nondimeno le relative previsioni devono essere improntate a criteri di ragionevolezza e proporzionalità atteso che le predette misure incidono sul diritto costituzionalmente garantito allo studio.
In proposito la giurisprudenza ha già stabilito che il mancato pagamento di alcune rate delle tasse universitarie non può di per sè assurgere a causa estintiva dello status di studente (T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 27/08/2013, n. 7965), e, tantomeno, tale evento può costituire la conseguenza automatica del ritardato pagamento di una rata entro un termine qualificato dal bando come perentorio.
Una siffatta previsione appare, infatti, del tutto irragionevole e sproporzionata in quanto non consente allo studente di regolarizzare la propria posizione senza che a ciò osti un interesse pubblico qualificato che possa giustificare l’incisione del diritto all’accesso al corso di laurea.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con annullamento in parte qua del bando di concorso per la ammissione nella parte in cui preclude la immatricolazione successivamente al termine previsto dall’art. 11 a causa del mancato pagamento della prima rata e conseguente venir meno della causa di mancata immatricolazione della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.