TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-04-30, n. 202000903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-04-30, n. 202000903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202000903
Data del deposito : 30 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2020

N. 00903/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02232/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2232 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V I, con domicilio eletto presso lo studio Marina Iudica in Catania, Piazza Trento 2;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale della Sicilia della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Commissione Consultiva del Comando Provinciale, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per l'annullamento

a) della determinazione del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare che allo stesso era stata irrogata;
b) la sanzione disciplinare (“tre giorni di consegna”) di cui al provvedimento n. -OMISSIS-del Comandante Provinciale di Messina.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. D B;

Visto l’art. 84 del decreto legge n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente, Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, ha impugnato: a) la determinazione del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico da egli proposto avverso la sanzione disciplinare che allo stesso era stata irrogata;
b) la sanzione disciplinare (“tre giorni di consegna”) di cui al provvedimento n. -OMISSIS-del Comandante Provinciale di Messina.

Occorre premettere quanto segue: a) l’Amministrazione ha contestato al ricorrente alcuni episodi incresciosi accaduti per futili motivi in occasione di un litigio (nel corso del quale il ricorrente ha assunto, in particolare, comportamenti disdicevoli consistenti nel lancio di banane e arance marce, nel rifiuto di spostare un’autovettura che intralciava il passaggio, nel lancio di un telefono cellulare altrui nella campagna circostante, etc.);
b) per i fatti in questione, come sarà meglio precisato nel seguito, l’interessato è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di cui agli artt. 610 e 674 c.p., mentre la Corte di Cassazione ha dichiarato l’intervenuta prescrizione.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue:: a) l’Amministrazione non ha tenuto conto del “pesante clima intimidatorio, vessatorio e provocatorio” cui il ricorrente era stato sottoposto da parte della querelante;
b) anche la Corte di Appello ha riconosciuto la sussistenza di una situazione esasperante, costituita dalla “acerrima contrapposizione fra gruppi familiari”;
c) i provvedimenti impugnati difettano di adeguata motivazione, in quanto l’Amministrazione non ha valutato le complessive risultanze dell’istruttoria penale, né le giustificazioni rese dal ricorrente;
d) trattandosi di questione di vicinato, in alcun modo il ricorrente ha leso il prestigio del corpo militare di appartenenza;
e) la contestazione degli addebiti è intervenuta in data -OMISSIS-, ma la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile, per i capi di imputazione non impugnati, in data 5 marzo 2010, per cui, in relazione ai fatti relativi ai capi non impugnati, risulta violato il termine di novanta giorni per la tempestiva istaurazione del procedimento disciplinare.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) il ricorrente è stato ritenuto colpevole in due gradi di giudizio per i fatti allo stesso addebitati e appare assolutamente irrilevante il clima conflittuale a cui lo stesso ha fatto riferimento;
b) le giustificazioni dell’interessato sono state debitamente vagliate dall’Amministrazione;
c) il fatto che il ricorrente non fosse in divisa nel momento in cui gli episodi incresciosi sono occorsi non lo esimeva dal tenere un comportamento comunque consono ai doveri del suo “status”;
d) non risponde al vero che la sentenza di primo grado fosse divenuta in parte irrevocabile in quanto non impugnata;
e) deve aggiungersi che la sentenza della Corte di Cassazione è stata depositata in data -OMISSIS-e ne è stata estratta in copia in data 11 febbraio 2015 sul (sul punto cfr. gli artt. 1392 e 1398 del decreto legislativo n. 66/2010) e che la pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione non incide sulla facoltà dell’Amministrazione di esercitare l’azione disciplinare.

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

L’art. 713 (“Doveri attinenti al grado”), secondo comma, del D.P.R. n. 90/2010 prescrive che il militare “deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene”.

Il successivo art. 732 (“Contegno del militare”) dispone che: a) “il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate” (primo comma): b) egli “ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza” (secondo comma);
c) in particolare, il militare deve “astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro” (terzo comma);
d) deve altresì “mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa” e “usare modi cortesi con qualsiasi cittadino” (quinto comma).

Risulta, quindi, chiaro che i militari, anche nella vita privata, devono tenere un comportamento decoroso, a prescindere da qualsiasi situazione di pregressa o esasperata conflittualità.

Per quanto riguarda, poi, il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, la sentenza di primo grado ha riconosciuto il ricorrente colpevole delle imputazioni di cui alle lettere h), i) ed n) (cioè per i fatti consistenti nello strappo e nel lancio del cellulare altrui in aperta campagna, per il rifiuto di spostare un’autovettura che intralciava il passaggio e per avere egli proferito insulti all’indirizzo di terzi). Per altri capi di imputazione, invece, il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere, ovvero ha emanato pronuncia di assoluzione.

La decisione di primo grado è stata impugnata e la Corte di Appello ha confermato la pronuncia di condanna per i tre capi sopra indicati.

La contestazione degli addebiti, pertanto, appare tempestiva, in quanto intervenuta entro novanta giorni dalla conoscenza della pronuncia della Cassazione, facendo essa essenzialmente riferimento a fatti (strappo e lancio del telefono cellulare altrui in aperta campagna e rifiuto di spostare l’autovettura) che sono poi stati scrutinati in via definitiva con la pronuncia della Suprema Corte e che di per se stessi appaiono sufficienti a giustificare l’irrogazione della sanzione.

Non risponde al vero, infine, che l’Amministrazione non abbia considerato le giustificazioni rese dal ricorrente, atteso che nel provvedimento di irrogazione della sanzione si fa esplicito riferimento ai chiarimenti dallo stesso forniti in data 6 maggio 2015, mentre, come affermato da una giurisprudenza torrenziale, non risulta necessaria una disamina dettagliata e puntuale in ordine al contributo istruttorio reso dall’interessato, essendo sufficiente che le ragioni per cui tale contributo sia stato ritenuto non decisivo emergano dal tenore complessivo dell’atto.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate.

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