TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-04-30, n. 202000903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-04-30, n. 202000903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202000903
Data del deposito : 30 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2020

N. 00903/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02232/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2232 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V I, con domicilio eletto presso lo studio Marina Iudica in Catania, Piazza Trento 2;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale della Sicilia della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Commissione Consultiva del Comando Provinciale, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



per l'annullamento

a) della determinazione del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare che allo stesso era stata irrogata; b) la sanzione disciplinare (“tre giorni di consegna”) di cui al provvedimento n. -OMISSIS-del Comandante Provinciale di Messina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. D B;

Visto l’art. 84 del decreto legge n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente, Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, ha impugnato: a) la determinazione del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico da egli proposto avverso la sanzione disciplinare che allo stesso era stata irrogata; b) la sanzione disciplinare (“tre giorni di consegna”) di cui al provvedimento n. -OMISSIS-del Comandante Provinciale di Messina.

Occorre premettere quanto segue: a) l’Amministrazione ha contestato al ricorrente alcuni episodi incresciosi accaduti per futili motivi in occasione di un litigio (nel corso del quale il ricorrente ha assunto, in particolare, comportamenti disdicevoli consistenti nel lancio di banane e arance marce, nel rifiuto di spostare un’autovettura che intralciava il passaggio, nel lancio di un telefono cellulare altrui nella campagna circostante, etc.); b) per i fatti in questione, come sarà meglio precisato nel seguito, l’interessato è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di cui agli artt. 610 e 674 c.p., mentre la Corte di

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