TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-11-19, n. 202400279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-11-19, n. 202400279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400279
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2024

N. 00279/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00227/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2024, proposto da
-OSIS- e -OSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Algajola, 22;



contro

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S G, E A, A P, B V e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accertamento,

previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,

del diritto del minore -OSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria dell’Alto Adige un piano terapeutico individuale che preveda il trattamento riabilitativo comprensivo di terapia psicoeducativa con metodo ABA, logopedia, psicomotricità, sostegno alla genitorialità e consulenza scolastica, oltre al monitoraggio, come da progetto riabilitativo del centro -OSIS- nella misura che verrà ritenuta di giustizia;

e per l’accertamento

dell’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell''obbligo da parte della stessa di provvedere all’erogazione della terapia riabilitativa, a seguito dell’istanza inviata dai ricorrenti in data -OSIS-;

e per la condanna

della Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ad erogare le terapie previste dal piano terapeutico sopra indicato, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, comprensive di terapia psicoeducativa, logopedia, psicomotricità, sostegno alla genitorialità e consulenza scolastica, oltre al monitoraggio, come da progetto riabilitativo del centro -OSIS-, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;

nonché in ogni caso per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali da quantificarsi in complessivi -OSIS-€ per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso di data 26 settembre 2024, notificato in data 30 settembre 2024, i ricorrenti adivano questo T.R.G.A. al fine di accertare il diritto del figlio -OSIS-, minore affetto da -OSIS-, di ricevere dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige un piano terapeutico individuale contemplante, tra l’altro, il trattamento riabilitativo comprensivo di terapia con metodo cd. “ Applied Behaviour Analysys ” (di seguito: A.B.A.).

I ricorrenti chiedevano contestualmente l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’Amministrazione sanitaria a seguito della presentazione, in data -OSIS-, di una specifica istanza volta a sollecitare l’erogazione della terapia richiesta, con conseguente condanna a provvedere in tale senso.

I genitori, nel ripercorrere la vicenda sanitaria riguardante il figlio minore, evidenziavano come quest’ultimo non stesse attualmente ricevendo alcun tipo di trattamento né dall’Azienda sanitaria, né tantomeno a livello privato, non essendo gli stessi in grado di sostenere autonomamente le spese.

A sostegno del proprio gravame i ricorrenti deducevano un unico motivo di ricorso, suddiviso in tre sottomotivi, nell’ambito del quale – ripercorrendo la normativa nazionale e provinciale in materia – essenzialmente evidenziavano come la terapia A.B.A. fosse raccomandata dalle linee guida intitolate “ Raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del -OSIS- ”. Dalla normativa richiamata emergeva pertanto un vero e proprio obbligo in capo al Servizio Sanitario Nazionale di assicurare prestazioni dirette alla cura dei -OSIS- mediante l’impiego di metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, dovendosi ritenere la terapia A.B.A. ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza.

2. In data

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