TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-05-19, n. 202300675
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2023
N. 00675/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati P M e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro nr. 1119 del 10 dicembre 2021.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa A A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Le due ricorrenti - in qualità di madre e sorella di -OMISSIS-, in favore del quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi dell'art. 1 ex L. n. 229/2005 con Decreto del 17/07/2013 - con ricorso notificato il 27/04/2022 e depositato in giudizio il 06/05/2022, chiedono l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro n. 1119/2021, pubblicata in data 10.12.2021, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute presso la sua sede legale in data 22.12.2021, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria rilasciata in data 22.04.2022, recante declaratoria “ a) che alle appellanti spetta l’indennizzo aggiuntivo ex art. 1 L. 229/05 con la medesima decorrenza dell’indennizzo base previsto dalla L. 210/92 e che l’importo dell’indennizzo aggiuntivo si ottiene moltiplicando per sei volte l’importo dell’indennizzo base previsto per la prima categoria di cui alla tab. A allegata al dpr 834/81, calcolato tenendo conto dell’adeguamento di entrambe le voci che lo compongono (indennizzo ed indennità integrativa speciale) al tasso di inflazione programmata; b) che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, L. 229/05, successivamente al primo anno di decorrenza l’indennizzo ex art. 1 L. 229/05 deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT; c) che l’importo dell’indennizzo ex art. 4 L. 229/05 è pari a dieci annualità dell’importo dell’indennizzo ex art. 1 L. 229/05 come sopra determinato”, con conseguente condanna del Ministero della Salute “a ricalcolare gli indennizzi ex art. 1 e art. 4 L. 229/05 ed a pagare alle appellanti la differenza fra gli arretrati degli indennizzi ex legge 229/05 così come ricalcolati e quelli effettivamente corrisposti, oltre interessi di legge ”, nonché “ al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate, ex D.M. n. 55/14, 00, in € 3.777,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge ”, e chiedono che l’adito T.A.R. voglia nominare un Commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, provveda al pagamento della somma spettante alle ricorrenti, previa l’adozione di tutti i necessari atti contabili.
Il 09/05/2022, si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 30/06/2022, il Ministero resistente ha depositato in giudizio, tra gli altri documenti, due mandati di pagamento emessi in data 10/06/2022, di Euro 47.645,00 ciascuno, in favore delle due ricorrenti.
Ad esito della Camera di Consiglio del 27/07/2022, con ordinanza istruttoria n. 1359 dell’11/08/2022, questa Sezione ha ordinato alle ricorrenti di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, “ una nota di chiarimenti a loro firma che precisi se i due mandati di pagamento, di Euro 47.645,00 ciascuno, emessi il 10/06/2022 e depositati in giudizio il 30/06/2022 dal Ministero della Salute, siano pienamente satisfattivi o meno della pretesa azionata in giudizio, anche in vista di una eventuale declaratoria di improcedibilità del ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio per cessazione della materia del contendere ”, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 13/12/2022.
Il 07/09/2022, le ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, contenente i chiarimenti richiesti con l’ordinanza collegiale n. 1359 dell’11/08/2022 di questa Sezione, nella quale hanno precisato “ che i mandati di pagamento suddetti non sono pienamente satisfattivi