TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-03-06, n. 202400403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-03-06, n. 202400403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400403
Data del deposito : 6 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2024

N. 00403/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01497/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio n. 28;



contro

l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - A.V.E.P.A., in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati T M e F Z, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio n. 23;
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco n. 63;



nei confronti

della Milka 2000 soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

-della comunicazione dell’A.V.E.P.A. datata 17.5.2016 e assunta al prot. -OMISSIS-, con la quale è stato intimato al ricorrente il versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per la campagna 2014/2015, quantificandolo in € 119.198,21;

-della successiva comunicazione dell'A.V.E.P.A. del 26.9.2016, con la quale, ad integrazione e modificazione della intimazione descritta al punto precedente, l’A.V.E.P.A. ha rideterminato gli importi dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 4° bis, quinques e 4° sexies, della L. n. 91/2015, nella misura di € 36.652,70;

-di ogni altro atto connesso e/o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti gli avv.ti C T e T M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è produttore di latte bovino, che vende alla Cooperativa Milka 2000 scontando, per la produzione eccedentaria rispetto alla propria quota individuale di riferimento, il pagamento del c.d. prelievo supplementare. Quest’ultimo contributo, che come precisato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea non rappresenta una sanzione bensì una misura economica atta a disincentivare la sovrapproduzione lattiera, gli è stato richiesto dall’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (in prosieguo A.V.E.P.A.) mediante i provvedimenti in epigrafe relativi alla campagna lattiera 2014/2015. Nello specifico, con l’intimazione di versamento assunta al prot. -OMISSIS- del 17.5.2016 l’A.V.E.P.A. ha preteso il versamento di € 119.198,21, somma che però è stata poi rideterminata in € 36.638,09, con provvedimento del 26.9.2016.

2. Entrambi gli atti appena menzionati sono stati impugnati con il ricorso in esame, affidato a tre motivi così rubricati: “ 1 - Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità comunitaria dei “superprelievi” della campagna 2014/2015 per l’invalidità dell’articolo 1 e ss. del Reg. CE n. 1788/2003 (poi sostituito dagli artt. 65 e seguenti del Reg. CE n. 1234/2007) per contrasto con l’articolo 32 del Trattato CE e con i principi comunitari di proporzionalità e di “non discriminazione”; 2 - Illegittimità degli atti impugnati dovuta alla carenza dei presupposti essenziali di applicazione della normativa di riferimento, nella specie del D.L. 4.02.2000 conv. in L. 7.04.2000 n. 79, D.L. 1.03.1999, n. 43, conv. in L. 24.04.1999 n. 118 e D.L. 1.12.1997 n. 411, come conv. in L. 27.01.1998, n. 5, art. 2 del D.L. 49/2023, conv. in L. n. 119/2003, rappresentati dai reali dati quantitativi di produzione e commercializzazione del latte; conseguente incongruità dell’applicazione di rilevazioni quantitative post postume ed inattendibili, frutto di carente istruttoria. Connessa violazione di principi ordinamentali comunitarie e nazionali in ordine alla tutela del legittimo affidamento; 3 - Violazione di legge; violazione degli artt. 78, 79, 80, 83 del Reg. CE n. 1234/2007; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’articolo 16 del Reg. CE 595/2004”.

Secondo il ricorrente il regime del prelievo supplementare istituito dal Regolamento CE n. 1788/2003 non sarebbe compatibile con le finalità della politica agricola comune previste dal Trattato UE, e contrasterebbe con i principi comunitari di proporzionalità e di “non discriminazione”. Per giunta l’Amministrazione avrebbe applicato il sistema delle c.d. “quote-latte” senza disporre di dati congrui ed attendibili sulla produzione e commercializzazione, ossia in assenza degli elementi che costituiscono il presupposto per l’applicazione della normativa limitativa della produzione. E infine l’Ag.E.A. e l’A.V.E.P.A. avrebbero richiesto il pagamento delle somme a titolo di prelievo supplementare senza esporre i criteri applicati per la determinazione del quantum richiesto e pure richiedendo una maggiorazione del 5 % incompatibile con il diritto euro-unitario perché non calcolata sulla eventuale eccedenza lattiera dell’annata di riferimento.

3. Sia l’A.V.E.P.A. che l’Ag.E.A. si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso deducendone l’inammissibilità per carenza di interesse, atteso che rispetto al provvedimento del maggio 2016 quello successivamente adottato nel settembre del medesimo anno recherebbe un importo notevolmente inferiore, che farebbe scemare l’interesse alla sua contestazione da parte del ricorrente. Le Amministrazioni intimate hanno in ogni caso rilevato pure l’infondatezza nel merito dell’impugnativa.

4. All’udienza del 22.2.2024 la causa, previa discussione dei legali delle parti come da verbale in atti, è infine passata in decisione.

5. L'infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti.

6. Con la prima censura il sig. -OMISSIS-, dopo aver illustrato il sistema delle fonti euro-unitarie ed interne che regolano la materia delle cc.dd. “quote latte” introdotte per esigenze di equilibrio del mercato dei prodotti lattiero-caseari, ha dedotto che il regime del prelievo supplementare istituito dal Regolamento CE n. 1788/2003 a carico delle produzioni eccedenti la quota nazionale attribuita agli Stati, non sarebbe compatibile anzitutto con le finalità della politica agricola comune previste dall'art. 32 del Trattato, nè con i principi comunitari di proporzionalità e di “non discriminazione”. Più nello specifico, secondo il ricorrente l’onere supplementare derivante dal superamento dei massimali di produzione (le quote), pur atteggiandosi a tassa sulla produzione, non colpirebbe più intensamente i produttori maggiormente responsabili delle eccedenze, atteso che la Comunità Europea non avrebbe tenuto conto delle differenze strutturali tra le diverse produzioni dei paesi dell’area UE. In altri termini, l’Unione europea avrebbe fotografato la situazione produttiva di ogni paese senza distinguere tra le produzioni effettivamente eccedentarie (costrette ad esportare) e quelle realmente deficitarie (obbligate invece ad importare), e tanto in danno dell’Italia che pur rientrando tra i paesi deficitari, a causa delle quote mal distribuite sarebbe stata trattata alla stessa stregua dei produttori di altri paesi effettivamente responsabili delle eccedenze sul mercato. Pertanto sarebbero stati violati i principi di:

-uguaglianza, atteso che l’U.E. non avrebbe considerato il carattere sensibilmente “deficitario” della produzione italiana trattandola alla stretta stregua delle produzioni “eccedentarie”;

-non discriminazione fra produttori all’interno della Comunità e proporzionalità, perché la uniforme applicazione del prelievo supplementare senza effettiva identificazione tra produttori deficitari ed eccedentari discriminerebbe i produttori italiani appartenenti ad un paese deficitario, costringendoli ad onerosi adeguamenti strutturali delle aziende al fine di sopravvivere sul mercato, e non sarebbe misura idonea a raggiungere lo scopo che l’Unione si prefigge perpetuando una bassa produttività e con questa la necessità di un permanente bisogno di sostegno pubblico.

La censura appare in primis inammissibile, in quanto avrebbe dovuto riguardare a monte l’originario provvedimento di imputazione del prelievo supplementare nei confronti di tutti i produttori, non potendo, a valle, investire delle semplici intimazioni di pagamento con le quali è stata pretesa la somma dovuta.

In ogni caso e per completezza il Collegio non può mancare di rilevare che l’infondatezza delle doglianze prospettate dal ricorrente è stata già statuita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, adita a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale ordinario di Padova in una causa che vedeva contrapposti proprio l’Azienda Agricola -OMISSIS- e la sua avente causa (prima acquirente) Milka 2000 Soc. coop. a r.l., in una controversia attinente al prelievo supplementare che, in conformità alla normativa che regola la materia delle “quote latte” a livello nazionale, era stato trattenuto sul prezzo del latte dalla Cooperativa Milka 2000, responsabile, in quanto primo acquirente, della sua riscossione e successivo riversamento all’A.V.E.P.A..

Il Tribunale ordinario di Padova dubitava della compatibilità del Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, rispetto alle norme del Trattato CE.. E in particolare aveva sottoposto alla Corte i seguenti quattro quesiti:

“1) se il regolamento CEE n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo supplementare a carico delle produzioni lattiero casearie

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