TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-04-21, n. 201704910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-04-21, n. 201704910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704910
Data del deposito : 21 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2017

N. 04910/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01066/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2017, proposto da:
P C, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria C.F. DROLGU77A25E506X, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via A. M. Caprioli, 8, come da procura in atti;

contro

Universita' degli Studi Roma La Sapienza non costituita in giudizio;

per l’ottemperanza alla sentenza n 7965/2013 TAR Lazio - sez III


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il dott. A S e uditi per le parti i difensori l'Avv. D. Trenta in sostituzione dell'Avv. L. Doria e l'Avvocato dello Stato C. Pluchino.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ritenuto che con ricorso notificato il 19 gennaio 2017 all’Avvocatura Generale dello Stato e l’8 febbraio 2017 presso la sede dell’Amministrazione, depositato il 9 febbraio 2017 il ricorrente in epigrafe ha chiesto che l’Università “Sapienza” di Roma sia condannata a dare ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 7965\2013, con la quale è stato annullato il provvedimento con cui l’Ateneo aveva dichiarato il ricorrente decaduto dallo status di studente universitario;

- che l’Università si è costituita in giudizio senza depositare memorie difensive;

Considerato che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 19 aprile 2017, è (contrariamente all’avviso ex art. 73 c.p.a. dato dal Collegio in occasione della precedente camera di consiglio) ricevibile, in quanto il termine dimidiato per il deposito (art. 87 comma III c.p.a.), pari a quindici giorni, nella specie (come osservato nella memoria depositata dal ricorrente l’11 aprile 2017) decorre dalla notificazione effettuata l’8 febbraio 2017 nella sede dell’Università,

- che, infatti, dopo la legge n. 168 del 1989, l’Università èi ente pubblico dotato di personalità giuridica e non più "Amministrazione dello Stato" (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 07 settembre 2010 , n. 32133;
Consiglio Stato, sez. VI, 11 marzo 2004 , n. 1252;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 14 febbraio 2012 n. 784);

- che, pertanto, il deposito effettuato il 9 febbraio 2017 è tempestivo;

Ritenuto che nel merito il ricorso è infondato, in quanto, come documentato dall’Ateneo, in data 25 maggio 2016 la Commissione tecnica di programmazione didattico-pedagogica del Consiglio di corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, ha provveduto sull’istanza del ricorrente, rigettandola a causa del mancato sostenimento di esami per otto anni;

- che, invece, la sentenza azionata aveva annullato il provvedimento di decadenza pronunziato dall’Università in relazione al mancato pagamento delle tasse universitarie;

Ritenuto che la mancata costituzione dell’Università comporti che nulla debba essere pronunciato sulle spese di lite;

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