TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202200396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202200396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202200396
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 00396/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00162/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2022, proposto dall’avv. Q M, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’ASREM-Azienda Sanitaria Regionale del Molise, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, emesso il 20 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 445- bis , comma 5, cod.proc.civ. nel giudizio R.G. n.1081/2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1 - Con decreto del 20 gennaio 2022, emesso ai sensi dell’art. 445- bis , comma 5 cod.proc.civ., il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato l’ASREM al pagamento delle spese di lite del giudizio R.G. n. 1081/2021 a favore dell’avv. Q M, procuratore antistatario, spese quantificate in euro 1.000,00 oltre ad IVA, a CPA, nonché al rimborso forfettario del 15%.

2 – Tale decreto:

- è divenuto cosa giudicata, in quanto l’ASREM non ha proposto impugnazione nei termini di legge (cfr. attestazione della Cancelleria del Tribunale di Campobasso del 26 maggio 2022);

- è stato munito di formula esecutiva in 21 gennaio 2022;

- è stato ritualmente notificato in forma esecutiva all’ASREM via PEC nella stessa data.

3 – Non essendo stato eseguito il pagamento della somma dovuta, l’avv. Mescia ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, chiedendo a questo T.A.R. di:

- ordinare all’ASREM di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sul decreto, entro un termine non superiore a 90 giorni;

- nominare un commissario ad acta , il quale assumesse tutti i provvedimenti e gli atti necessari al fine di procedere al pagamento delle somme dovute;

- condannare la medesima ASREM, ai sensi dell'art. 114, comma 4 lett e), del c.p.a., al pagamento di una penalità di mora;

- condannare infine l’ASREM al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato versato pari ad euro 300,00.

4 – L’ASREM, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

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