TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-07-10, n. 201402010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-07-10, n. 201402010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402010
Data del deposito : 10 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00405/2013 REG.RIC.

N. 02010/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00405/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di CA (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2013, proposto da: RU Servizi s.r.l. - Sipam s.r.l. - C.M.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Idone e Maria Ida Leonardo, con domicilio eletto presso AN IO AT in CA, via Finocchiaro Aprile, 16;



contro

Azienda Sanitaria Provinciale di CA, non costituita in giudizio;



nei confronti di

P.F.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Agatino Cariola e Umberto Ilardo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in CA, via G. Carnazza, 51;



per l'annullamento

- del provvedimento di ammissione della FE s.p.a. alla gara d'appalto per l'aggiudicazione di servizi socio-assistenziali (lotto unico) da eseguirsi, per la durata di anni due, presso strutture ospedaliere di pertinenza dell'A.S.P. di CA, nonché del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ditta stessa;

- del verbale di gara n. 7 del 6 dicembre 2012;

- del verbale di gara n. 7 del 22 novembre 2012;

- del verbale inizio lavori del 3 settembre 2012;

- di tutti i verbali di gara pubblici e riservati;

- del silenzio della P.A. maturato a seguito della notifica in data 11 gennaio 2013 del preavviso di ricorso ex art. 243 bis D.lgs. 163/2006;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P.F.E. s.p.a. e il ricorso incidentale dalla stessa proposto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con bando pubblicato nella G.U.C.E. del 22 maggio 2012, l'Azienda Sanitaria Provinciale di CA ha indetto una gara per l'affidamento - in unico lotto - dei servizi socio assistenziali da eseguirsi all'interno di tutti i Presidi Ospedalieri, delle SS.PP.DD.CC., del S.U.A.P. di Militello V.C. e delle RR.SS.AA. dell'Azienda, per la durata di anni due, a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio. La gara è stata giudicata alla P.F.E. s.p.a. (con punteggio complessivo di 90,88 punti), mentre al secondo posto si è collocato il R.T.I. RU Servizi s.r.l. - Sipam s.r.l. e C.M.T. s.r.l. (con punteggio complessivo di 88,90 punti); quest’ultimo ha notificato, in data 13 febbraio 2013 il ricorso in esame, con il quale ha contestato diversi profili di legittimità della procedura di gara concernenti l’ammissione in gara della P.F.E., l’attribuzione dei punteggi e l’operato della commissione, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione di legge e della lex specialis per mancanza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti necessari lo svolgimento dei servizi espressamente qualificati come “servizi socio - assistenziali”, giacché la FE avrebbe documentato solo lo svolgimento di servizi di ausiliariato/supporto; in ogni caso, alcune certificazioni sarebbero inutilizzabili come ad esempio quella sottoscritta dall’amministratore unico del consorzio AL AG (stesso soggetto che riveste la carica di amministratore della FE);

2) violazione della lex specialis ed eccesso di potere per illogicità e per violazione dei principi dell’affidamento della par condicio avuto riguardo alla mancata attribuzione del punteggio massimo (15 punti) per l’assunzione dell’impegno di assorbire tutto il personale già impegnato nel servizio oggetto dell’appalto; secondo la difesa di parte ricorrente, la disparità di trattamento sarebbe evidente laddove per la medesima offerta sono stati attribuiti 15 punti alla FE e 13,125 punti alla RU;

3) violazione della lex specialis ed eccesso di potere per la presunta incongruenza tra giudizio sintetico e coefficiente numerico attribuito dalla commissione;

4) in via subordinata, la ricorrente ha dedotto ulteriori profili d’illegittimità della gara concernenti la conservazione dei plichi e l’operato della

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