TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-10-19, n. 202106546
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Pubblicato il 19/10/2021
N. 06546/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2020, proposto da
R L, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per
l’esecuzione del decreto RG.n.1196/14, cron.n.3665 con il quale la Corte di Appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.750,00, a titolo di equa riparazione per la violazione del principio di ragionevole durata di un giudizio incardinato innanzi al TAR Campania-Salerno nel lontano 1993 e definito solo nel 2013, oltre interessi legali dalla notifica del decreto (13/11/14) e fino al soddisfo effettivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto decisorio individuato in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli accoglieva la domanda di equa riparazione proposta dal ricorrente condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere in favore di Lillo Renato, a titolo di indennizzo, la somma di 12.750,00 oltre interessi legali dalla notifica del decreto.
Il decreto è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione e non risulta, a tutt’oggi, effettuato il pagamento dovuto.
Perdurando l’inadempienza l’interessato ha proposto ricorso in ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo a questo Tribunale di disporre l’integrale esecuzione del giudicato in epigrafe, con declaratoria dell’obbligo di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate, maggiorate degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato del decreto, nonché incrementate delle spese successive al titolo azionato e con nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione, domandando, altresì, la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. e) cpa.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2021 la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Cassazione ex art. 5-ter, comma 5, della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (cosiddetta legge Pinto), come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).
Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione delle autodichiarazioni di cui all’art.