TAR Palermo, sez. II, sentenza 2013-01-30, n. 201300249
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N. 00249/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03198/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3198 del 2001, proposto da M C, rappresentata e difesa dall'avv. S P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo nella Via N. Morello n°40;
contro
il Provveditorato agli Studi di Palermo ed il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, sono domiciliati per legge;
nei confronti di
M D, Vella Patrizia, Panzica Monica, non costituite;
per l'annullamento
- della graduatoria generale di merito del “Concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale, nonchè per l’accesso ai relativi ruoli”, pubblicata in data 24/05/2001 dal Provveditorato agli Studi di Palermo, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto alla riserva di posto in quanto “Orfano o vedova di guerra per servizio o per lavoro”, riserva descritta nella tabella delle riserve allegata alla domanda di concorso con il codice “M”;
- del decreto di approvazione della predetta graduatoria generale di merito, di cui non si conosce il contenuto, il numero e la data, nella parte in cui non riconosce all’odierna ricorrente il diritto alla riserva di posto come sopra descritta;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. n.16581/B12 del 24 maggio 2001 del Provveditorato agli Studi di Palermo;
- ove occorra e per quanto di ragione dell’elenco finale degli idonei della Provincia di Palermo e del relativo decreto di approvazione;
di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale;
PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto alla riserva di posto in quanto “Orfano o vedova di guerra, per servizio o per lavoro” riserva descritta nella tabella delle riserve allegata alla domanda di concorso con il codice “M”;
E PER LA CONSEGUENTE
modifica della graduatoria nella parte in cui non riconosce all’odierna ricorrente il diritto alla riserva di posto in quanto “Orfano o vedova di guerra, per servizio o per lavoro” riserva descritta nella tabella delle riserve allegata alla domanda di concorso con il codice “M”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Provveditorato agli Studi di Palermo e del Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 23/07/2001 e depositato il 02/08/2001 la ricorrente espone:
- di avere partecipato al “Concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale nonché per l’accesso ai relativi ruoli” pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale del 27 aprile 1999, superando sia la prova scritta sia la prova orale;
- di avere inviato, entro 15 gg dal superamento della prova orale di cui all’art.4, comma 6, del bando, la raccomandata A/R dell’ 1/08/2000 con la documentazione attestante il diritto alla riserva di posti in quanto “Orfano o vedova di guerra, per servizio o per lavoro” riserva descritta nella tabella delle riserve allegata alla domanda di concorso con il codice “M”;
- di avere, in particolare, inviato copia del certificato dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Palermo, attestante la sua iscrizione negli elenchi degli Orfani di Guerra per Servizio e del Lavoro del 22/01/1998, accompagnato dal certificato aggiornato di iscrizione come disoccupato rilasciato dalla Sezione Circoscrizionale di Cefalù n.45 in data 27/04/1999;
- che in data 30/03/2001 la ricorrente ha presentato reclamo avverso l’elenco finale degli idonei che non ha avuto esito;
- che nonostante la presentazione della documentazione nella graduatoria generale di merito di cui all’art.13 del bando di concorso, non è stato riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva di posto.
1.2. In data 06/08/2001 si sono costituite le amministrazioni intimate.
1.3.- Con ordinanza n.1600/01 del 22/10/2001 questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare per mancanza di fumus.
1.4. In data 30/10/2012 le amministrazioni costituite hanno depositato una memoria difensiva.
1.5. All’udienza dell’11/12/2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di censura con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 6-7, dell’art.8 e dell’art.12, commi 5-6, del bando di concorso;degli artt.1 e 19 della L.482/1968;dell’art.12 L.466/1980;dell’art.5 D.P.R. 487/1994;deduce, inoltre, il vizio di eccesso di potere sotto molteplici profili.
Il ricorso è infondato.
Infatti la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione al concorso senza formulare alcuna dichiarazione in ordine alla sua iscrizione negli elenchi degli Orfani di Guerra per Servizio e del Lavoro e sullo stato di disoccupazione, mentre l’art.4, comma 7 del bando di concorso prescrive che entrambi i requisiti devono essere non soltanto posseduti, ma anche “dichiarati” al momento della presentazione della domanda.
Inoltre, come riferito dalla ricorrente, soltanto dopo il superamento della prova orale è stata presentata la copia del certificato dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Palermo, attestante la sua iscrizione negli elenchi degli Orfani di Guerra per Servizio e del Lavoro del 22/01/1998, accompagnato dal certificato aggiornato di iscrizione come disoccupato rilasciato dalla Sezione Circoscrizionale di Cefalù n.45 in data 27/04/1999. Tuttavia, quest’ultimo certificato, avendo validità semestrale, era ampiamente scaduto al momento della sua presentazione avvenuta in data 01/08/2000.
Pertanto, la mancata attribuzione della riserva è senz’altro legittima alla stregua dell’art.4, comma 7 del bando di concorso, che appunto prescrive che entrambi i requisiti devono essere posseduti e dichiarati al momento della presentazione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.