TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202213958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202213958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213958
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2022

N. 13958/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07686/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7686 del 2022, proposto da
Ordine degli Assistenti Sociali Consiglio Regionale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E P, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, n. 84;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali - CNOAS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Cicchinelli e Pierluigi Piselli, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento

della nota di Roma Capitale, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane (prot. GB/2022/0042535 del 26 maggio 2022), avente ad oggetto “ Richiesta di accesso agli atti (l. n. 241/1990 e DPR n. 184/2006). Richiesta di riesame formulata dal Difensore Civico della CMRC (riferimento nota prot. CMRC – 2022 – 0077161 del 10 maggio 2022) ”, trasmessa a mezzo p.e.c. all’Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale del Lazio in data 26 maggio 2022,

e per l’effetto la condanna di Roma Capitale all’esibizione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 3 marzo 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale del Lazio (di seguito anche semplicemente “Ordine”), con istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo p.e.c. a Roma Capitale, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane in data 3 marzo 2022, chiedeva “ la trasmissione dell’elenco degli assistenti sociali dipendenti o collaboratori del Comune di Roma o, in subordine, … di poter accedere, ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006, agli atti relativi allo stato di servizio e alla qualifica professionale ” degli stessi, deducendo a sostengo di tale pretesa come l’esercizio della professione di assistente sociale - tanto in forma autonoma che subordinata e tanto nel pubblico impiego come in ambito privato - sia subordinato all’iscrizione al relativo albo professionale, come espressamente stabilito dell’art. 1 della l. 23 marzo 1993 n. 84 e come compito imprescindibile di ogni ordine professionale sia quello di accertare la sussistenza del requisito anzidetto in capo a ciascun operatore e, se del caso, comunicare l’esercizio abusivo della professione alle competenti Autorità Giudiziarie.

Roma Capitale con note prot. n. GB/8677 del 30 gennaio 2019 e prot. n. GB/31861 del 12 aprile 2019 rigettava la richiesta di accesso agli atti.

L’Ordine presentava, quindi, ai sensi dell’art. 25, comma 7, della l. n. 241/1990, relativa richiesta di riesame al Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale, che, con nota del 10 maggio 2022, invitava l’amministrazione comunale a voler riesaminare l’istanza di accesso agli atti avanzata il 3 marzo 2022.

A fronte di tale invito, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane adottava la nota in epigrafe con cui respingeva la richiesta ostensiva dell’Ordine, dubitando, tra l’altro, sia della sussistenza in capo all’istante di “ un interesse concreto, diretto ed attuale ” a conoscere i nominativi e “ lo stato di servizio ” dei dipendenti di Roma Capitale, sia della compatibilità di detta richiesta con le norme a tutela dei dati personali degli interessati.

A sostegno di tale diniego di accesso adduceva, altresì, l’amministrazione l’inammissibilità della pretesa azionata in relazione alla necessità di rielaborare un nuovo documento (rappresentato dallo “ stato di servizio ” degli oltre 450 dipendenti che rivestono il profilo di “ Funzionario Assistente Sociale ” – categoria D) nonché alla finalità perseguita (l’esercizio di un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione).

Con il presente gravame, l’Ordine insorge, dunque, proponendo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., il ricorso in epigrafe, onde ottenere la condanna di Roma Capitale a consentire l’ostensione completa degli atti specificati nella citata istanza di accesso del 3 marzo 2022, evidenziando la propria legittimazione all’accesso, venendo in considerazione documentazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Roma Capitale si costituiva in giudizio, versando in atto memoria di pura forma nonché nota del proprio Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane in cui meglio si ribadivano le ragioni del contestato diniego, peraltro mettendo in dubbio la titolarità in capo all’Ordine di un reale interesse all’accesso.

Parte ricorrente con ulteriore memoria replicava alle argomentazioni della resistente, insistendo per l’accoglimento del gravame proposto.

Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2022, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

La presente controversia ha ad oggetto la legittimità del diniego opposto da Roma Capitale all’istanza di accesso a “ l’elenco degli assistenti sociali dipendenti o collaboratori del Comune di Roma o in subordine … agli atti relativi allo stato di servizio e alla qualifica professionale degli assistenti sociali dipendenti del Comune di Roma ” avanzata dall’Ordine professionale resistente nel dichiarato intento di verificare, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la sussistenza e costante permanenza in capo ai funzionari assistenti sociali di Roma Capitale dei requisiti necessari all’esercizio della professione di cui si discorre, ivi compreso quello dell’iscrizione all’albo, al fine di garantire che i relativi servizi offerti alla cittadinanza assicurino adeguati standard qualitativi.

Ebbene, ciò posto il ricorso non può essere accolto, non rinvenendo il Collegio in capo al ricorrente la titolarità di un reale interesse diretto, concreto ed attuale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante collegata ai documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti del 3 marzo 2022, esulando a ben vedere dalle funzioni dell’Ordine professionale il controllo di coloro che prestino alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni attività lavorative di contenuto corrispondente a quella della libera professione (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, n.1163/2011).

Assume, infatti, rilevo in tal senso come l’art. 2229 del Codice Civile, rubricato “ Esercizio delle professioni intellettuali ” - dopo aver previsto che sia “ la legge (a) determina (re) le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi ” – demandi alle associazioni professionali soltanto “ l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti ”, per l’effetto attribuendo loro il compito istituzionale di provvedere alla tutela dell’attività svolta o da svolgere da parte dei soli iscritti e non anche, come sostenuto da parte ricorrente, la titolarità di ben più ampi poteri disciplinari od organizzativi nei confronti di pubblici dipendenti, anche laddove essi abbiano una qualifica omonima o similare a quella degli iscritti all’ordine (in tal senso, Consiglio di Stati, Sezione IV, 22 ottobre 1993, n. 918, e Sezione V, 20 agosto 1996, n. 929).

Se, infatti, la legge 23 marzo 1993 n. 84 (recante “ Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale ”), nel definire all’art. 2 i relativi “ requisiti ”, espressamente stabilisce che per esercitare la professione di assistente sociale sia “ necessario ” (oltre al possesso del diploma universitario di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e all’intervenuto conseguimento dell’abilitazione mediante l’esame di Stato) “ essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge” senza in alcun modo scriminare a seconda che tale attività venga esercitata in forma autonoma o alle dipendenze di un ente, è anche vero - però – come ciò non valga di per sé ad attribuire ai relativi ordini professionali specifiche competenze per il compimento di generalizzate attività di ricerca e raccolta di informazioni personali riferite a soggetti diversi da coloro che abbiano già richiesto l’iscrizione all’albo di competenza.

Risulta, dunque, smentito l’assunto su cui il ricorrente fonda il proprio interesse all’accesso rappresentato dall’essere costui istituzionalmente deputato ad accertare “ la sussistenza e permanenza dei requisiti necessari per esercitare l’attività di assistente sociale in capo a ciascuno degli operatori, ivi compreso il requisito dell’iscrizione all’albo, con conseguente dovere di segnalazione dell’esercizio abusivo della professione alle competenti Autorità Giudiziarie ”, essendo, invero, l’Ordine chiamato ad esercitare poteri di vigilanza e disciplinari nei soli confronti di tutti gli iscritti all’albo, verificando all’atto dell’iscrizione il possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della professione e successivamente il loro mantenimento.

Ciò non toglie come per l’accesso al profilo professionale di “ Funzionario Assistente Sociale ” presso Roma Capitale sia, comunque, necessaria anche l’iscrizione all’albo in questione e non già sufficiente (come invece sostenuto dalla resistente) la sola abilitazione all’esercizio della professione, avendo la giurisprudenza amministrativa già avuto modo di chiarire, proprio con riferimento al pubblico impiego presso le amministrazioni comunali, come “ l’eventuale assunzione da parte del Comune e all’esito delle prove selettive di un soggetto non iscritto al corrispondente albo non autorizza certamente costui, né tanto meno l’ente datore di lavoro potrebbe arrogarsi questo diritto, ad esercitare la professione di assistente sociale senza la prescritta iscrizione all’albo, a norma della l. n. 84/1993 ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 5 aprile 2011 n. 1919).

Nella stessa direzione si è anche espresso il Consiglio di Stato che - chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di bandi di concorso per la copertura di posti di assistente sociale presso i Comuni che non prevedevano tra i requisiti di ammissione l’iscrizione all’albo professionale - ha stabilito il necessario possesso di tale requisito da parte di tutti i partecipanti alla procedura, con ciò confermando l’obbligo di iscrizione al relativo albo anche per gli assistenti sociali che esercitino la professione alle dipendenze di enti pubblici (in tal senso, Sezione IV, n. 3660/2008 e n. 3661/2008).

Né alcun rilievo assume in senso contrario, l’argomentazione svolta da Roma Capitale secondo la quale l’attività professionale di assistente sociale svolta dai propri impiegati con il profilo di “ Funzionario Assistente Sociale ” rappresenterebbe solo una delle “ molteplici prestazioni ” attese dai dipendenti che ricoprono detto ruolo, non valendo lo svolgimento di compiti ulteriori e contemporanei di per sé a sottrarre l’ente datore di lavoro dall’obbligo di doversi assicurare che essi possiedano tutti i requisiti obbligatoriamente prescritti dalla legge per l’esercizio di quell’attività professionale comunque rientrante tra le mansioni per cui essi sono stati reclutati, ivi compresa l’iscrizione all’albo professionale, conseguentemente accollandosene tutti i relativi costi (in tal senso, Tribunale Torino Sezione lavoro, 14 aprile 2016).

Spetta, infatti, al datore di lavoro (in questo caso Roma Capitale) effettuare le necessarie verifiche sul

possesso dei particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi stabiliti dalla legge anche mediante la consultazione degli albi professionali di cui gli ordini professionali devono curare la tenuta, anche informatizzata, e la diffusione, ai sensi dell’articolo 2 ter del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche mediante reti di comunicazione elettronica (in tal senso, l’art. 61 del Codice medesimo),

Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche responsabilità, anche sotto il profilo penale, che incombono su coloro che eventualmente esercitino la professione di assistente sociale in assenza di iscrizione all’albo il cui accertamento è, comunque, ordinariamente rimesso ad organi pubblici diversi dalle associazioni professionali.

In conclusione, per quanto fin qui detto il ricorso non può essere accolto, non rivenendosi un rapporto di strumentalità e di (nemmeno astratta) pertinenza della documentazione oggetto della richiesta ostensiva rispetto alla posizione dell’Ordine ricorrente.

Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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